ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00656

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 56 del 19/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: BASILIO TATIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 18/07/2013
Stato iter:
26/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/09/2013
Resoconto PINOTTI ROBERTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 26/09/2013
Resoconto BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/07/2013

DISCUSSIONE IL 26/09/2013

SVOLTO IL 26/09/2013

CONCLUSO IL 26/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00656
presentato da
BASILIO Tatiana
testo di
Venerdì 19 luglio 2013, seduta n. 56

   BASILIO, CORDA, PAOLO BERNINI, RIZZO, ARTINI, FRUSONE e ALBERTI. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   il sottocapo Nocchiere di 3a classe della Marina militare Alessandro Nasta è morto tragicamente il 24 maggio 2012 sulla nave Amerigo Vespucci precipitando dall'albero di maestra, il più alto. Aveva solo 29 anni e cadde da una altezza di circa 15 metri urtando la testa sul ponte di coperta;
   al momento dell'incidente, la nave era in navigazione isolata al largo dell'Argentario, 40 miglia a Nord di Civitavecchia. Il giovane, trasportato in elicottero, morì all'ospedale di Civitavecchia a seguito dell'aggravarsi delle condizioni cliniche e per le numerose fratture riportate;
   sui fatti che hanno portato alla tragica morte del giovane militare è ancora in corso un'indagine della procura della Repubblica di Civitavecchia;
   con decreto n. 115 del Ministero della difesa — Direzione generale della previdenza militare e della leva I Reparto 4a Divisione — Servizi Speciali Benefici si rigettava l'istanza presentata in data 19 luglio 2012 dal signor Pietro Nasta, padre del militare deceduto, che chiedeva che suo figlio venisse equiparato alle vittime del dovere;
   nel decreto sopracitato si legge «per l'evento traumatico in esame non può ravvisarsi alcuna delle situazioni di cui all'articolo 1, comma 563, non ricoprendo l'incidente gli estremi né del contrasto ad ogni tipo di criminalità, né dell'ordine pubblico, né dell'operazione di soccorso, né della vigilanza ad infrastrutture civili o militari, né dell'attività di tutela della pubblica incolumità, né tanto meno di azione recata in un contesto internazionale non avente necessariamente la caratteristica dell'ostilità» e che «l'evento lesivo non può neanche inquadrarsi nel comma 564 attesa l'origine violenta dell'evento e non da infermità dello stesso»;
   il comitato di verifica per le cause di servizio ha risolto la questione in modo assai contraddittorio sostenendo la violenta emorragia cerebrale per gravissimo trauma cranio facciale con fratture cranio facciali multiple sarebbero «sì dipendenti da causa di servizio» ma «non riconducibili alle particolari condizioni ambientali ed operative comunque implicanti l'esistenza od il sopravvenire di circostanze di servizio straordinarie» –:
   se il Ministro non ritenga di promuovere la revisione della decisione assunta dalla direzione generale della previdenza militare e della leva, anche alla luce del fatto che è innegabile che il sottocapo Nocchiere Alessandro Nasta abbia perso la propria vita durante l'orario di servizio e mentre svolgeva le proprie mansioni in mare aperto a bordo della Vespucci e ad una altezza molto pericolosa;
   quali provvedimenti siano stati assunti per impedire il ripetersi di incidenti mortali come quello in oggetto e segnatamente se il personale abilitato a salire sugli alberi della Vespucci sia dotato di tutta l'attrezzatura antinfortunistica del caso, vista l'altezza in cui il personale opera con nave per di più in movimento. (5-00656)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 settembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-00656

  Le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo n. 81/2008 vengono applicate alle Forze armate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo a partire dall'ottobre 2010, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 (articoli 244 e seguenti).
  In particolare, la Marina Militare italiana ha integrato tali disposizioni con apposita circolare – entrata formalmente in vigore nel febbraio 2012 – dove è prevista l'elaborazione, da parte di imprese specializzate, di una Relazione Tecnica sulla Valutazione dei Rischi (RTVR) che costituisce il documento base per procedere, poi, alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) delle unità navali esistenti.
  Per quanto concerne nave Vespucci, con riferimento al tragico incidente che ha portato al decesso del Sottocapo di 2a classe Nocchiere Alessandro Nasta, la trasmissione della Relazione Tecnica sulla Valutazione dei Rischi risulta avvenuta in data 29 ottobre 2011, a cura dell'Arsenale della Marina Militare di La Spezia, mentre per il medico competente, già nel 2009, la Direzione di Sanità di La Spezia ha provveduto a designare l'ufficiale medico che ha il compito di collaborare con il comando di bordo («datore di lavoro») alla valutazione dei rischi e alla predisposizione del relativo documento, oltre a esercitare la sorveglianza sanitaria sul personale appartenente ai Nuclei di pronto intervento di bordo.
  A seguito della trasmissione della citata Relazione, il medico competente ha preso i primi contatti con nave Vespucci per concordare le azioni dirette alla redazione del DVR, ancorché al momento del tragico evento non fossero ancora del tutto completate le formalità previste dalla menzionata circolare.
  È il caso di evidenziare che, al momento dell'evento, la nave non solo era – come già detto – in possesso della prevista RTVR, ma nel documento era stato valutato anche lo specifico rischio concernente le mansioni alle quali era addetto il militare (con particolare riguardo alla fase della manovra alle vele).
  Successivamente, il Comando di bordo ha provveduto a perfezionare il documento di valutazione dei rischi (DVR) che conferma le valutazioni e le predisposizioni di sicurezza contenute nella richiamata Relazione Tecnica (RTVR), dove il rischio del ripetersi di eventi dannosi similari è stato valutato tenendo nella debita considerazione, oltre le peculiari esigenze tecnico-operative dell'unità, anche la necessità di tutelare la sicurezza della navigazione dell'intero equipaggio, in relazione alle particolari caratteristiche di manovra di un'unità a propulsione velica.
  Nello specifico, il grado di rischio era risultato «accettabile» (grado 4) dalle metodologie di calcolo definite nella sezione «metodologia» della RTVR, in base alle quali, pur in presenza di possibili danni «gravissimi», il grado di rischio era ritenuto mitigato mediante l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
  Tali dispositivi, previsti, più in generale, su tutte le unità navali per i «lavori in quota», sono: imbracature di sicurezza omologate e di tipo paracadutistico, apposite scarpe tecniche da vela, tuta da vela con inserti catarifrangenti.
  Tenuto, altresì, conto che in navigazione è sempre presente personale sanitario, è possibile (da parte dell'operatore e/o del Comando) la notifica e/o la verifica di eventuali condizioni di salute ostative al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale/sistemi d'imbracatura e/o allo svolgimento in sicurezza delle attività in alberata.
  Con particolare riguardo alle imbracature di sicurezza, fermo restando il criterio di applicare i migliori ritrovati tecnici in materia di sicurezza del lavoro esistenti in un determinato momento storico, sono stati recentemente adottati nuovi modelli per un migliore e più rapido aggancio alle strutture di sicurezza predisposte sull'unità.
  Ulteriori strumenti di riduzione del rischio risiedono nella intensificazione delle esercitazioni – così da mantenere un elevato livello di addestramento – e nell'indottrinamento continuo circa le modalità di salita «a riva» e i possibili rischi intrinsechi all'attività stessa.
  Peraltro, tutto il personale viene regolarmente sottoposto ai previsti controlli sanitari e svolge i propri servizi in turnazioni giornaliere, allo scopo di garantire un adeguato periodo di riposo.
  Inoltre, per ogni attività da svolgere in alberata, nel corso del «briefing» operativo, il Nostromo di servizio chiede al militare designato se ha compreso l'attività che deve effettuare e se è nelle condizioni psicofisiche per assolvere i propri compiti: il personale imbarcato, senza alcuna eccezione, è professionalmente preparato per il compito tecnico da svolgere.
  Le lavorazioni in alberata vengono eseguite soltanto dal personale della categoria «Nocchiere», nella cui formazione e addestramento rientra anche il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
  Il personale di Nave Vespucci è organizzato in tre squadre e i relativi servizi di guardia in navigazione prevedono una turnazione di 4 ore di guardia (Squadra di guardia), 4 ore a disposizione su chiamata, per lavorazioni che richiedono un maggior numero di personale per l'esecuzione delle stesse (Squadra di comandata) e 4 ore di riposo (Squadra franca).
  Per il tipo di attività in corso, al momento dell'incidente, erano state impiegate la Squadra di guardia e quella di comandata, della quale faceva parte il Nocchiere Alessandro Nasta.
  Prima del proprio servizio di guardia e successiva comandata il militare aveva avuto 8 ore di riposo/libero da servizi e indossava i dispositivi di protezione previsti, di cui si è già detto: precisamente, cintura di sicurezza ad imbracatura con spalline per salita a riva, tuta da lavoro e scarpe tecniche da vela.
  Chiariti tali aspetti in ordine alla sicurezza, mi preme sottolineare che, a fronte della tragedia che ha colpito la famiglia del giovane militare, sono state attivate dalla Marina Militare tutte le iniziative possibili per assicurare adeguato supporto, anche sotto l'aspetto amministrativo/burocratico, ai familiari.
  Nello specifico, sono state concesse:
   spese di soggiorno (vitto e alloggio) nella località dove si trovava il militare al momento del decesso;
   spese di trasporto (andata e ritorno) dei familiari dalla località di residenza a quella dove si trovava il militare;
   le spese sostenute per le onoranze funebri, la traslazione della salma, l'acquisto di corone di fiori e la pubblicazione di necrologi.

  È stata, inoltre, concessa l'elargizione del sussidio di «particolare assistenza», che viene corrisposto a fronte delle spese sostenute e da sostenere connesse all'evento, ottenuto in caso di decesso causato da ferite o lesioni riportate nel corso di attività addestrativa, operativa o logistica/funzionale.
  Quanto, invece, alla richiesta di rivedere «la decisione assunta dalla direzione generale della previdenza militare e della leva», devo osservare che il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere reso in data 19 marzo 2013, ha riconosciuto le fratture causa del decesso dipendenti da fatti di servizio, ma non riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione.
  Stante l'obbligatorietà, per l'Amministrazione della Difesa e, quindi, anche per il Ministro stesso, di attenersi al parere del Comitato di Verifica, non si è potuta accogliere l'istanza del Signor Nasta, padre di Alessandro, volta ad ottenere per il figlio il riconoscimento della qualifica di «equiparato alle vittime del dovere».
  Nel merito, la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 562, ha stabilito la progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche alle «vittime del dovere» (di cui all'articolo 1, comma 563 della citata legge) e agli «equiparati alle vittime del dovere».
  Gli «equiparati alle vittime del dovere» – individuati in relazione alle particolari condizioni ambientali od operative in cui il militare ha operato – sono, ai sensi dell'articolo 1, comma 564, della medesima legge n. 266/2005, coloro che «abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione».
  In buona sostanza, con tale norma e con il successivo regolamento applicativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, si è inteso garantire una maggiore tutela agli «equiparati alle vittime del dovere», in relazione alla straordinarietà delle circostanze – che debbono essere fuori dal comune, eccezionali – e ai fatti di servizio che debbono aver esposto il militare a maggiori rischi o fatiche nel corso di missioni autorizzate da un'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente, causandone la malattia e/o il decesso.
  La normativa in questione (articolo 1, commi 563 e 564 della legge n. 266 del 2005) ha, dunque, diversamente considerato (con una misura diversa della speciale elargizione e con l'attribuzione di ulteriori benefici assistenziali) gli eventi luttuosi che si verificano in relazione a situazioni specifiche e ad alto rischio rispetto a quelli che possono verificarsi, occasionalmente, nell'adempimento delle ordinarie attività istituzionali del militare.
  Conseguentemente, in qualità di «vittima del servizio», essendo il giovane deceduto in attività di servizio, per diretto effetto di lesioni causate da un evento di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio, ovvero di un'attività ordinaria e programmata correlata ai precipui compiti istituzionali, spetta ai genitori la speciale elargizione, di cui all'articolo 1896 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

inchiesta giudiziaria

nave

esercito