ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00633

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 54 del 16/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/07/2013
Stato iter:
20/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/11/2013
Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/11/2013
Resoconto MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/07/2013

DISCUSSIONE IL 20/11/2013

SVOLTO IL 20/11/2013

CONCLUSO IL 20/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00633
presentato da
MAESTRI Patrizia
testo di
Martedì 16 luglio 2013, seduta n. 54

   MAESTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 264 del 1949 e successive modificazioni e integrazioni prevedeva l'istituzione di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigranti. L'organizzazione di tali corsi era affidata ad enti parastatali (soppressi con decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972) quali l'ENALC (per il commercio), l'INAPLI (per l'industria) e l'INIASA (per l'artigianato);
   l'iscrizione ai corsi avveniva su domanda dell'interessato e l'ente comunicava i nominativi degli iscritti all'INPS e ai competenti uffici del lavoro. Alla fine dei corsi veniva rilasciato un attestato che costituiva titolo di preferenza nell'avviamento al lavoro;
   il 31 luglio 2008 rispondendo all'interrogazione 5-00224, il rappresentante del Governo, Sottosegretario di Stato pro tempore, senatore Pasquale Viespoli, aveva precisato che «per i partecipanti ai suddetti corsi non era previsto il versamento di contributi assicurativi e previdenziali, non trattandosi di lavoratori subordinati alle dipendenze degli enti gestori dei corsi professionali in argomento»;
   nel recente passato, con un parere, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva ritenuto l'INAPLI rientrante nel novero dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) che permette il computo gratuito nella pensione pubblica del servizio prestato alle dipendenze dello stesso ente, quali allievi apprendisti;
   nonostante ciò numerosi lavoratori che negli anni cinquanta e sessanta hanno frequentato i corsi di formazione professionale tenuti dagli enti sopracitati hanno ricevuto risposta negativa dall'INPS in esito alla richiesta di accredito dei contributi per i periodi di frequenza;
   l'articolo 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 riconosce «in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni» –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della circostanza sopradescritta e se non si ritenga di assumere iniziative per addivenire ad una modifica della normativa vigente, in particolare con riferimento al parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire ai lavoratori che hanno frequentato e positivamente concluso corsi di addestramento professionale anche in periodi antecedenti il 31 dicembre 1996, il computo dei periodi di frequenza ovvero la possibilità di riscatto a titolo oneroso degli stessi ai fini previdenziali. (5-00633)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00633

  L'On. Maestri, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione del Governo sul computo ai fini previdenziali dei periodi di frequenza dei corsi di addestramento professionale organizzati dall'ex INAPLI (Istituto nazionale di addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria), ente parastatale cui la legge n. 264 del 1949 aveva affidato l'organizzazione dei corsi per l'istruzione e la formazione dei lavoratori dell'industria.
  In particolare, in base agli articoli 46 e seguenti della citata legge, che disciplinavano i corsi professionali promossi dagli enti parastatali citati, «i corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione. Essi hanno un carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso».
  L'iscrizione ai corsi avveniva su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro; gli istituti, gli enti e le associazioni promotrici dei corsi segnalavano poi i nominativi degli iscritti all'INPS e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I lavoratori disoccupati erano obbligati alla frequenza ai corsi per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione e tutte le altre agevolazioni connesse al loro stato di disoccupazione; tutti gli allievi che frequentavano con diligenza i corsi avevano diritto, oltre al sussidio di disoccupazione eventualmente spettante, ad una integrazione per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, gestito dal Ministero dei lavoro e della previdenza sociale e ad un'ulteriore integrazione a titolo di assegni familiari. L'attestato conseguito costituiva titolo di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.
  L'attività svolta presso i citati corsi di addestramento, proprio perché volta all'acquisizione di una cultura professionale e non finalizzata a scopi di produzione, non era (e non è) configurabile come prestazione di lavoro subordinato.
  Diversamente, i corsi aziendali di riqualificazione previsti dal successivo articolo 53 e i cantieri scuola per disoccupati disciplinati dall'articolo 59 della legge n. 264 del 1949 integrano, invece, una vera e propria attività lavorativa. Infatti, la legge n. 418 del 1975, nel riconoscere tutte le caratteristiche di una normale prestazione di lavoro subordinato nell'attività svolta dai lavoratori occupati presso i cantieri scuola, estende agli stessi l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'I.V.S. e contro la tubercolosi, nonché quello del versamento dei contributi C.U.A.F. ed E.N.A.O.L.I. Con deliberazione n. 138 del 1976 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha, quindi, riconosciuto natura retributiva ai compensi corrisposti agli allievi dei cantieri scuola. Sulla base di tale statuizione, in caso di mancato versamento contributivo, è stata riconosciuta la possibilità di regolarizzare i periodi oggetto dei predetti corsi mediante riscatto ai sensi dell'articolo 13 legge n. 1338 del 1962 (costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti).
  La circostanza che a fronte dell'attestato di frequenza rilasciato, le aziende assumevano i lavoratori in qualità di operai qualificati non ha rilievo ai finì del riconoscimento del periodo di frequenza ai corsi professionali come lavoro dipendente.
  Infatti, in base all'articolo 1 della legge n. 1146 del 1967, gli attestati di qualifica erano validi, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, solo dopo un periodo di occupazione dei lavoratori stessi, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e comunque non inferiore a sei mesi. È evidente che l'ordinario rapporto di lavoro, regolato da una particolare disciplina e con la relativa copertura assicurativa, era da individuarsi in detto periodo di occupazione e non già nel precedente periodo di frequenza al corso professionale.
  Anche i corsi di formazione professionale, istituiti con legge n. 845 del 1878 (Legge quadro in materia di formazione professionale), sono volti alla qualificazione e/o all'acquisizione di specifiche competenze professionali, aggiornamento, perfezionamento o rieducazione professionale dei lavoratori. Le attività formative in essi svolte sono finalizzate, quindi, all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale. Detti corsi restano pertanto assimilati ai corsi di cui all'articolo 46, legge n. 264/1949, per i quali non è configurabile una prestazione di lavoro subordinato.
  Sulla base di quanto premesso e specificato, nell'attività svolta durante i periodi di frequenza ai corsi di cui all'articolo 46 e seguenti della legge n. 264 del 1949 non si riscontrano gli elementi di una prestazione di lavoro subordinato per la quale dovevano essere versati contributi assicurativi. Per essi non è prevista la copertura figurativa né la facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962. È, altresì, esclusa la facoltà di riscatto dei periodi di formazione professionale prevista dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 564 del 1996, poiché la stessa è limitata ai periodi di formazione successivi al 31 dicembre 1996.
  Con riferimento ai dipendenti statali si fa presente che l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73 disciplina il computo a domanda del servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di assemblee legislative, di enti locali territoriali, enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato. Per gli iscritti alla CTPS della Gestione Pubblica, i corsi di qualificazione professionale di cui alla legge n. 264/49, svolti presso gli enti parastatali ENALC, INAPLI e INIASA non possono essere oggetto di computo ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, atteso che per la frequenza ai corsi non vi era obbligo di versamento ai fini previdenziali.
  Voglio, da ultimo, far presente che un'eventuale modifica normativa nel senso auspicato dall'On. Interrogante andrebbe valutata, in primo luogo, in termini di coerenza con la disciplina richiamata e, in secondo luogo, individuandone l'idonea copertura finanziaria.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1949 0264

EUROVOC :

revisione della legge

istruzione professionale

riconoscimento delle qualifiche professionali

formazione professionale

ufficio del lavoro

prestazione di servizi

qualificazione professionale