ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00601

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 51 del 11/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/07/2013
Stato iter:
30/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/07/2013
Resoconto BERRETTA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 30/07/2013
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/07/2013

DISCUSSIONE IL 30/07/2013

SVOLTO IL 30/07/2013

CONCLUSO IL 30/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00601
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Giovedì 11 luglio 2013, seduta n. 51

   RUBINATO e VERINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la condanna all'ergastolo per Naim Stafa, di nazionalità albanese, giudicato l'istigatore del massacro efferato dei coniugi Guido e Lucia Pellicciardi, avvenuto sei anni fa nella loro residenza di Gorgo al Monticano (TV), che molto turbò l'opinione pubblica;
   l'omicidio è stato materialmente commesso da Artur Lleshi, suicidatosi in carcere pochi mesi dopo, e probabilmente da un terzo uomo mai individuato;
   la summenzionata decisione della Cassazione ha destato una forte preoccupazione nei familiari delle vittime, nei rappresentanti delle istituzioni locali e nell'opinione pubblica in quanto, stante la prossima scadenza dei termini della carcerazione preventiva, vi è il rischio che Naim Stafa possa tornare in libertà se non dovesse intervenire entro la prossima primavera la sentenza definitiva di condanna;
   l'episodio in oggetto ripropone con assoluta urgenza la necessità di avere una giustizia in grado di giungere in tempi ragionevoli ad una sentenza, garantendo la certezza del diritto e della pena;
   è la seconda volta che la Cassazione annulla con rinvio la sentenza emessa dalla corte d'appello di Venezia con riferimento al procedimento in oggetto, peraltro dopo che è intercorso un rinvio di qualche ulteriore mese avanti la stessa Corte di cassazione prima dell'ultimo pronunciamento;
   per quanto le sentenze debbano essere rispettate, è del tutto evidente che l'opinione pubblica sia indignata di fronte a episodi di questo genere, tanto più che di fronte a un delitto efferato come quello in oggetto l'annullamento con rinvio non verte sulla colpevolezza di Naim Stafa, che è stata accertata senza alcun dubbio, ma solo sull'applicabilità o meno al predetto di talune aggravanti soggettive affermate dalla corte d'appello di Venezia;
   in sei anni di tempo, in un caso come questo, in cui le indagini per individuare i responsabili sono state particolarmente tempestive ed efficienti, sarebbe già dovuta intervenire una sentenza definitiva –:
   se il Governo sia a conoscenza della vicenda sopra esposta e riportata dalla stampa;
   se e quali iniziative il Ministro intenda assumere, anche sul piano normativo processuale, per evitare che possano ripetersi simili circostanze ed accadimenti posto che occorre garantire la certezza della pena e che si giunga alle sentenze definitive prima della scadenza dei termini di carcerazione in vicende come quella descritta in premessa. (5-00601)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 30 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-00601

  La vicenda cui si fa riferimento nell'interrogazione indicata in oggetto ebbe luogo in Gorgo al Monticano (TV) il 21 agosto 2007, quando alcune persone si introdussero nottetempo nell'abitazione dei coniugi Guido Pelliciardi e Lucia Comin e, dopo averli sottoposti a violenza ed a sevizie, ne cagionarono volontariamente la morte e si impossessarono di monili in oro, telefoni cellulari e della somma di euro 600.
  A seguito di giudizio abbreviato il GUP del Tribunale di Treviso, con sentenza del 22 settembre 2008, ha dichiarato Alin George Bogdaneanu e Niam Stafa, in concorso con Arthur Lleshi, successivamente deceduto, e con altra persona non identificata, colpevoli dei delitti di omicidio aggravato (per avere agito per motivi futili ed abietti, in ora notturna ed impiegando particolare crudeltà e sevizie), rapina e violazione di domicilio, condannando gli imputati alle pene di venti anni di reclusione (Bogdaneanu) e dell'ergastolo (Stafa).
  La prima sezione della Corte di assise di appello di Venezia, con sentenza del 4 dicembre 2009, ha confermato le pene inflitte in primo grado ad entrambi gli imputati.
  La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 dicembre 2010, ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia, limitatamente ai punti relativi alla valutazione della sussistenza delle aggravanti ed al trattamento sanzionatorio complessivo.
  Con sentenza del 29 febbraio 2012, la seconda sezione della Corte di assise di appello di Venezia, nell'escludere la sussistenza, nei confronti del Bogdaneanu, della aggravante dell'avere adoperato sevizie ed agito con crudeltà, ha ridotto a diciotto anni di reclusione la pena nei confronti di quest'ultimo ed ha confermato la pena inflitta allo Stafa. Nel corso del predetto giudizio, il procedimento è stato sospeso per più di sei mesi pendendo istanza di rimessione per legittimo sospetto proposta dalla difesa degli imputati.
  Con sentenza del 3 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Bogdaneanu, nei cui confronti la sentenza di condanna è dunque divenuta definitiva, ed ha annullato la sentenza di secondo grado del 29 febbraio 2012, con riferimento al solo Stafa, limitatamente al riconoscimento delle aggravanti dell'avere agito per motivi futili ed abietti e dell'avere adoperato sevizie ed agito con crudeltà, rinviando ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia per il prosieguo.
  Secondo la Cassazione, infatti, la seconda sezione della Corte di assise di appello ha omesso di operare uno specifico e non automatico riferimento soggettivo alla persona di Stafa delle summenzionate aggravanti.
  La descrizione degli antecedenti giudiziari si è resa necessaria al fine di evidenziare che non vi sono stati ritardi ingiustificati nella trattazione complessiva del procedimento e che si è profuso ogni sforzo per pervenire ad una accurata ed approfondita delibazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
  Quanto al profilo relativo al paventato rischio della remissione in libertà dello Stafa per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, il Presidente della sezione feriale della Corte di assise di appello ha riferito che il termine massimo di anni sei, scadente il 3 settembre 2013, dovrà essere prolungato di centottanta giorni con riferimento ai tempi di stesura della motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado, nonché del tempo per il quale è durata la procedura conseguente all'istanza di rimessione per legittimo sospetto, presumibilmente non inferiore a mesi sei.
  Pur se una maggiore precisione potrà aversi soltanto a seguito della ricezione da parte della Corte di assise di appello del fascicolo del procedimento, inviato a Venezia in data odierna dalla Corte di Cassazione, è presumibile ritenere che il termine massimo di custodia cautelare per l'imputato Stafa non verrà a scadere prima del 3 settembre 2014.
  Il Presidente della sezione feriale della Corte di assise di appello e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia hanno comunque assicurato che il giudizio di rinvio sarà fissato con la massima urgenza, non appena perverranno gli atti inviati dalla Cassazione.
  Quanto, poi, al profilo relativo ad eventuali iniziative normative volte ad accelerare i tempi del procedimento penale garantendo con tempestività la certezza della pena, comunico che allo stato non sono allo studio di questo Ministero ipotesi di modifica dell'attuale disciplina della durata della custodia cautelare, la cui articolazione secondo termini di fase è stata più volte ritenuta dalla Corte Costituzionale adeguatamente proporzionata e ragionevole in conformità ai valori espressi dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
  Segnalo, infine, che alcuni interventi normativi in corso di esame parlamentare (AS n. 925 «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie» e il decreto legge n. 78 del 1o luglio 2013 recante «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena») sono preordinati a garantire la certezza della pena nonché la tutela delle vittime dei reati, mirando al contempo ad arginare e risolvere il perdurante problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari.
  Anche l'AS n. 303, recante «Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, nonché istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di reati», di iniziativa parlamentare, si muove nell'ottica di tutelare le vittime del reato sui diversi piani della certezza e dell'effettività delle pene, della rapidità dei processi, della dignità delle parti offese nei processi penali, della liquidazione del danno e della garanzia del risarcimento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

giudizio

giurisdizione di grado superiore

omicidio