ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00595

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 51 del 11/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/07/2013
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 11/07/2013
Stato iter:
17/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/09/2013
Resoconto CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 17/09/2013
Resoconto GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/07/2013

DISCUSSIONE IL 17/09/2013

SVOLTO IL 17/09/2013

CONCLUSO IL 17/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00595
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Giovedì 11 luglio 2013, seduta n. 51

   LUIGI GALLO, BATTELLI, SIBILIA, TOFALO, FICO, COLONNESE, DAGA, ZOLEZZI, SEGONI, BUSTO, SCOTTO, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO e MANFREDI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il servizio idrico integrato, secondo quanto prescrive l'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, rientra tra le funzioni fondamentali degli enti locali, materia di competenza esclusiva statale;
   di tanto ne dà atto la stessa Corte costituzionale lì dove ha affermato che «le competente comunali in ordine al servigio idrico, sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato dal novellato articolo 117. Ciò non toglie che la competenza in materia di servizi pubblici locali resti una competenza regionale, la quale, risulta in un certo senso limitata dalla competenza statale suddetta, ma può continuare ad essere esercitata negli altri settori, nonché in quello dei servizi fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle leggi statali (Consulta sent. n. 307/2009);
   nell'ambito delle richiamate attribuzioni, il legislatore nazionale ha disciplinato il servizio idrico integrato con il decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambiente) demandando alle regioni l'integrazione della disciplina riguardante gli aspetti settoriali (ovvero, tra l'altro, la delimitazione territoriale dei bacini; la possibilità di individuare diverse forme di organizzazione degli enti locali quali consorzi di comuni, aziende Speciali di bacino);
   in questa precipua ottica, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, introdotto dall'articolo 1, comma 1-quinquies, della legge 42/2010 (a sua volta emesso sulla scorta del decreto-legge n. 2 del 2010 che prevede espressamente «interventi urgenti concernenti enti locali e regioni») sono state soppresse le autorità d'ambito con decorrenza 31 marzo 2011 (poi prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 216 del 2011) ed è stato espressamente prescritto che decorso il predetto termine ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo, stabilendo altresì che «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazioni ed adeguatezza;
   la regione Campania non ha ottemperato a tale dettato normativo, ed infatti, alla data di scadenza del termine per la definizione della nuova disciplina di dettaglio regionale non ha provveduto a varare la legge di ridefinizione delle autorità d'ambito;
   per converso, a fronte della richiamata inequivocabile soppressione ex lege delle autorità d'ambito, la regione Campania ha deciso di non ottemperare a tale dettato normativo, ovvero ne ha dato ottemperanza solo in maniera formale, tanto che con la delibera della giunta regionale Campana n. 813 del 27 dicembre 2012 ha annunciato (alla lettera e) di stare «predisponendo una apposita legge per la riassunzione delle competenze a nuovi soggetti da individuarsi in sostituzione delle autorità d'ambito» e pertanto si è limitata a «commissariare» l'autorità d'ambito, conferendo al nominato commissario esclusivamente compiti di ordinaria amministrazione e di liquidazione, espropriando in tal modo gli enti locali di qualsiasi competenza sul servizio idrico integrato;
   la «motivazione» addotta dalla regione Campania per detta soppressione che l'interrogante giudica «di facciata» dell'ente d'ambito e rinvenibile nella delibera di giunta regionale n. 813, laddove espressamente si legge che la legge n. 42 del 2010 avrebbe soppresso «esclusivamente il soggetto giuridico “autorità d'ambito” ma non il sistema delle competenze allo stesso affidate»;
   quanto stabilito con la richiamata delibera di giunta n. 813 del 2012 è stato ratificato nel comma 137 dell'articolo 1 della legge regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013 (finanziaria regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania del 10 giugno 2013 che ha stabilito che «I commissari nominati per la liquidatore delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/2006»;
   con la nomina dei commissari regionali, con conseguente espropriazione delle competenze dei comuni, la regione ha palesemente violato il dettato dell'articolo 117 comma 2 lettera p), della Costituzione in quanto il servizio idrico integrato rientra tra le funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato, che ha disciplinato nel codice dell'ambiente le modalità di esercizio di tali funzioni da parte dei comuni;
   a fronte di una normativa di settore che, secondo quanto rileva la stessa regione Campania, al momento è insussistente ed è in fase di predisposizione, le ultime settimane hanno visto il susseguirsi una serie di operazioni di ristrutturazione della gestione del servizio idrico integrato in Campania che hanno avuto quale protagonista assoluto proprio l'ente d'ambito commissariato che agisce senza alcun coinvolgimento degli enti locali che si sono visti sostanzialmente espropriati dell'intera funzione loro spettante per legge (ex articolo 117 Cost., comma 2, lettera p) cit.);
   in tale ottica vanno menzionate due delibere consecutive emanate dalla giunta regionale della Campana nel mese giugno ed ovvero la 171 e la 172 con le quali si ridisegnano i rapporti con i soggetti protagonisti del servizio idrico integrato campano, ed in particolare i rapporti economici e gestionali con la GORI spa, soggetto gestore individuato dall'ente d'ambito Sarnese Vesuviano per la gestione del servizio idrico integrato in virtù di convenzione trentennale avente decorrenza a far data dal 1o ottobre 2002;
   in ordine a quest'ultimo gestore va rilevato che nei suoi primi dieci anni di esercizio, il predetto gestore non ha raggiunto l'equilibrio economico-finanzario, maturando un rilevante debito nei confronti della regione Campania, di importo pari ad euro 282.999.149,32, per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ente per la fornitura di «acqua all'ingrosso» dagli acquedotti regionali e per i servizi di «collettamento a depurazione delle acque reflue» negli impianti di depurazione a gestione regionale;
   ora, con la deliberazione n. 171 (ribattezzata delibera «Salva GORI»), la giunta regionale Campania ha autorizzato la rideterminazione del debito complessivo maturato nei confronti della regione Campania dalla GORI spa per gli esercizi 2002-2012, per fornitura di «acqua all'ingrosso» dagli acquedotti regionali e per i servizi di «collettamento a depurazione delle acque reflue» negli impianti di depurazione comprensoriali pari ad euro 282.999.149,32 in modo che l'Amministrazione regionale realizzi il credito vantato nella misura non inferiore ai tre quarti del relativo valore; inoltre ha concesso sul predetto credito rideterminato in misura sostanzialmente ridotta una rateizzazione ventennale non onerosa per i primi dieci anni e onerata del solo tasso legale vigente al momento della firma dell'accordo di rateizzazione per i successivi dieci anni di rateizzazione;
   in buona sostanza, con la richiamata delibera, la Giunta regionale campana rinuncia formalmente ad un credito di oltre 70 milioni di euro maturato nei confronti della società mista che gestisce il servizio idrico locale, accettando altresì il pagamento del residuo debito in forma rateizzata per venti anni ed in quota parte non remunerata. Detta consistente riduzione del debito contratto dalla GORI spa nei confronti della regione ed oggetto della delibera 171 è stata deliberata in una situazione di sostanziale «vuoto di potere» in ordine ad atti esorbitanti l'ordinaria amministrazione degli enti d'ambito commissariati;
   a fronte del predetto vuoto normativo, la ristrutturazione della gestione del servizio idrico integrato campano ha trovato un ulteriore importante tassello nella deliberazione di giunta regionale n. 172 del 3 giugno 2013 con la quale si è provveduto al trasferimento all'ente d'ambito commissariato delle opere e delle infrastrutture idriche afferenti lo stesso servizio idrico integrato realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e divenute di proprietà della regione a seguito della soppressione dell'AgenSud;
   detto trasferimento è in attesa a definirsi sin dall'entrata in vigore dell'articolo 12 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e della legge regionale Campania n. 14 del 21 maggio 1997 ed investe un ente commissariato a cui sono legislativamente preclusi tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ed a cui si trasferiscono opere ed infrastrutture;
   l'attuale fase di ristrutturazione della gestione del servizio idrico integrato campano trova un ulteriore suo tassello nel nuovo piano tariffario deliberato dall'ente d'ambito il 29 aprile 2013, approvato con la deliberà n. 17 emessa dal commissario straordinario;
   per approvare il nuovo piano tariffario il commissario fa riferimento alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/IDR che prescrive un'articolata procedura per la «Validazione dei dati» e per il «Calcolo della Tariffa» che coinvolge il gestore e che presuppose l'aggiornamento del Piano economico finanziario;
   con la richiamata delibera 17, il commissario ha deliberato in autonomia il nuovo piano tariffario, tanto che è che ha demandato, con propria determinazione dirigenziale (la 36 del 18 aprile 2013), all'ANEA (ovvero all'Associazione nazionale autorità ed enti d'ambito, che l'associazione che rappresenta gli interessi di questi enti messi in liquidazione) l'incarico di «validazione dati AEEG calcolo della tariffa in applicazione del Metodo Tariffario Provvisorio e aggiornamento del Piano Tariffario»;
   a seguito dell'avvenuta validazione dei predetti dati si è compiuto l’iter formale per l'approvazione di un nuovo piano tariffario che riforma ulteriormente i rapporti di gestione dell'intero servizio idrico integrato campano e con il quale il commissario ha deliberato, in completa autonomia e senza alcuna consultazione degli enti locali competenti per legge, la nuova tariffa del servizio idrico integrato con aumento del 13,4 per cento rispetto all'articolazione tariffaria precedente; tale esorbitante aumento tariffario è ora al vaglio dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas per la ratifica definitiva;
   occorrerebbe ristabilire la competenza degli enti locali sul servizio idrico integrato e se ritenga conforme al dettato normativo, alla corretta gestione di un servizio assolutamente primario quale è l'acqua ed alla reale tutela dei conti pubblici, questa radicale opera di riforma della gestione del servizio idrico integrato che sta avvenendo in Campania, con la deliberazione n. 171 e con la nuova tariffa del servizio idrico integrato con aumento del 13,4 per cento rispetto all'articolazione tariffaria precedente, in una situazione di sostanziale vuoto normativo e di poteri, venuta a crearsi a seguito della soppressione delle autorità d'ambito, e che viene gestita in maniera uni personale dai commissari straordinari, senza coinvolgere in alcun modo i comuni e gli enti locali direttamente interessati e competenti per legge costituzionale –:
   se sussistano i presupposti per impugnare ai sensi dell'articolo 127 della costituzione, la legge regionale della Campania n. 5 del 2013. (5-00595)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 17 settembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00595

  Con riferimento alle problematiche segnalate dagli Onorevoli interroganti con l'interrogazione n. 5-00595, concernente la legittimità costituzionale della legge regionale n. 5/2013 della Regione Campania, si rappresenta quanto segue.
  Nello scorso mese di maggio, a cura del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza, è stato avviato l'esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)».
  Nel corso dell'attività istruttoria sono state coinvolte le Amministrazioni statali competenti per acquisire il parere circa la legittimità costituzionale della legge in argomento e, preso atto delle risposte fornite delle amministrazioni statali coinvolte, è stata proposta al Consiglio dei Ministri impugnativa dinnanzi alla Corte Costituzionale, di diversi articoli, tra i quali non era ricompreso il suddetto articolo 1, comma 137, della citata legge regionale.
  Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 giugno 2013, ha deliberato l'impugnativa della legge Regione Campania n. 5/2013 censurando norme diverse da quelle richiamate nell'atto di sindacato ispettivo.
  Il Ministero dell'Ambiente, nel caso in oggetto, ha richiesto l'impugnativa delle disposizioni regionali relative alla disciplina della VIA, in quanto questioni di natura ambientale di propria competenza.
  Per quanto riguarda la lamentata mancata impugnativa dell'articolo 1, comma 137 della legge regionale che dispone « 137. I commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/2006.», si fa presente che, per quanto attiene il profilo ambientale, non si è ritenuto di sollevare la censura per illegittimità costituzionale in coerenza con quanto deciso per norme analoghe di altre regioni, considerata la transitorietà della disposizione.
  Relativamente agli altri punti sollevati dall'interrogante, si evidenzia che, in base al quadro normativo vigente (articolo 21 del decreto-legge 201/2011, e successivo d.p.c.m. 20 luglio 2012), la competenza in materia di Servizio Idrico Integrato, con particolare riguardo alla tariffa, sia attribuita all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e non più a questo dicastero.
  A tale proposito l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha precisato puntualmente che con riferimento alla «ristrutturazione della gestione del servizio idrico campano», come si evince dalla stessa delibera dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 17 del 29 aprile 2013, trasmessa all'AEEG, il commissario straordinario non ha approvato, come sostenuto dall'interrogante, il piano tariffario, bensì esclusivamente la proposta del moltiplicatore tariffario, per gli anni 2012 e 2013, da applicare alla struttura tariffaria in vigore al 31 luglio 2012. Si evidenzia, inoltre, che l'Ente di Ambito può avvalersi, per la validazione dei dati trasmessi dal gestore del servizio idrico integrato, di supporto ed assistenza tecnica di soggetti esterni quali l'ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito), ma non «demandare» a questi ultimi lo svolgimento di tale attività; infatti, con propria delibera n. 17/2013 il Commissario Straordinario ha preso atto della relazione della competente Direzione dell'Ente con la quale si procede alla positiva conclusione della predetta procedura di verifica dei dati.
  Al riguardo l'Autorità, ai fini dell'approvazione della tariffa predisposta, sta svolgendo gli opportuni approfondimenti istruttori con particolare riferimento a quelli necessari a verificare la coerenza tra le decisioni tariffarie e gli obiettivi programmati, nell'ottica di garantire, a tutela degli utenti, uno stretto legame tra corrispettivi pagati e miglioramenti prospettati nella qualità dei servizi.
  Nella richiesta di chiarimenti e approfondimenti istruttori inoltrata dall'Autorità in data 9 agosto 2013 all'Ente di Ambito in questione, è riportato testualmente: «appare configurabile la volontà di codesto Ente d'Ambito di approvare un moltiplicatore teta corrispondente alla variazione massima consentita dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, pur identificando un ammontare complessivo di costi astrattamente ammissibili a copertura, eccedente detta variazione massima. A tal riguardo, al fine di verificare, con la massima trasparenza, le modalità con le quali si è inteso garantire l'equilibrio economico finanziario e il rispetto degli obiettivi fissati nella programmazione di Ambito, si chiede la puntuale indicazione di quali, tra i costi individuati, abbiano trovato copertura tariffaria».
  Inoltre, è stata richiesta la trasmissione del piano economico finanziario e del relativo atto di approvazione, in modo da poter effettuare le dovute valutazioni in ordine alla capacità dell'evoluzione tariffaria proposta di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (cfr. articolo 149, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Si evidenzia, peraltro, che dal verbale – trasmesso all'Autorità – relativo alla procedura di verifica e validazione dei dati – procedura partecipata dal gestore GORI SpA – risulta che quest'ultimo abbia richiesto che «nell'ambito della determinazione definitiva da parte dell'AEEG dei valori dei moltiplicatori tariffari applicabili si tenga conto – oltre al vincolo ai ricavi del gestore – del recupero dei conguagli maturati in relazione ai pregressi esercizi».
  In proposito, giova ricordare che uno dei temi che l'Autorità non ha affrontato direttamente con la citata deliberazione 585/2012/R/IDR – rimandandone la definizione a successivi provvedimenti – è il riconoscimento, nel vincolo ai ricavi del gestore, del recupero di eventuali partite pregresse afferenti agli anni fino al 2011 compreso, a meno che la relativa quantificazione non avesse già trovato un avallo o una giustificazione formale, da parte delle istituzioni competenti, in data antecedente a quella in cui l'Autorità ha reso noto, alle Regioni e agli Enti d'ambito, l'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici.
  Il tema è stato peraltro recentemente trattato dall'AEEG nell'ambito del documento per la consultazione pubblica 356/2013/R/IDR in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici, con riferimento al quale il termine ultimo per l'invio delle osservazioni è fissato al 20 settembre 2013.
  Si sottolinea che nel documento citato viene prospettata una diffusa situazione di ritardo ed arretratezza nell'aggiornare i valori programmati e gli obiettivi specifici da raggiungere sulla base di risultanze gestionali adeguatamente validate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Campania

diritto regionale

prestazione di servizi

debito

ente locale

prevenzione dell'inquinamento

protezione delle acque

trattamento dell'acqua