Legislatura: 17Seduta di annuncio: 51 del 11/07/2013
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013 GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013 DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013 MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013 BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013 DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013 MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2013
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 11/07/2013
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/07/2013
RITIRATO IL 23/07/2013
CONCLUSO IL 23/07/2013
LOREFICE, CECCONI, DALL'OSSO, SILVIA GIORDANO, DI VITA, GRILLO, MANTERO, BARONI, DADONE, MARZANA, CANCELLERI e PESCO. —
Al Ministro della salute
. — Per sapere – premesso che:
uno dei problemi di maggiore rilevanza in materia sanitaria per l'importanza degli interessi giuridicamente lesi è quello del contagio da sangue infetto;
a partire dalla fine degli anni ‘70 si è registrata in Italia una massiccia diffusione dei virus dell'epatite B, C e dell'HIV in soggetti sottoposti a trasfusioni di sangue o che avevano fatto uso di farmaci emoderivati (cosiddetti salvavita) infetti;
il diritto al risarcimento del danno da sangue infetto è sancito dalla legge n. 210 del 1992 che riconosce un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni;
notevoli sono stati i giudizi promossi nei confronti del Ministero della salute tesi al riconoscimento di una responsabilità dello stesso nella causazione del danno da contagio da sangue infetto;
sin dal 2001 sono state avviate delle trattative tra un collegio di legali e il Ministero della salute per tentare di risolvere in via stragiudiziale il contenzioso introdotto da centinaia di emofilici per il risarcimento dei danni patiti;
a seguito della costituzione di due commissioni nominate rispettivamente dai Ministri pro tempore Bindi e Sirchia il Governo pro tempore ha approvato il decreto-legge n. 89 del 2003 convertito dalla legge n. 141 del 2003 stabilendo i criteri in base ai quali avrebbero dovuto sottoscriversi gli accordi transattivi con i danneggiati, prevedendo come condizione necessaria per gli stessi l'instaurazione del contenzioso giudiziario;
nel corso del 2007 il Ministero della salute, su impulso del Ministro pro tempore Turco e del Sottosegretario pro tempore Gaglione, ha ripreso le trattative per la definizione transattiva delle posizioni relative ai numerosi soggetti danneggiati rimasti esclusi dall'accordo raggiunto nel 2003;
con decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132 vengono fissati i criteri per la stipula, nell'ambito di un piano pluriennale, delle transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato, anteriormente al 1o gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti;
a distanza di due anni nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 maggio 2012 in materia di definizione dei moduli transattivi in applicazione dell'articolo 5 del suindicato decreto n. 132 del 2009 concernente il risarcimento danni nei confronti di soggetti danneggiati da sangue infetto;
inaspettatamente quest'ultimo decreto stabilisce l'esclusione dalla transazione di tutti coloro che hanno promosso causa di risarcimento danni nei confronti del Ministero oltre i 5 anni dal riconoscimento del danno biologico, ovvero dalla data di presentazione in sede amministrativa dell'istanza di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 rispetto alla quale risulti documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato, oppure oltre i dieci anni dal decesso del soggetto danneggiato, nel caso si tratti di eredi di soggetti deceduti. Non vengono altresì previsti dal decreto eventuali atti interruttivi della prescrizione, non conformemente alle norme di procedura civile e vengono esclusi dalla transazione i soggetti per i quali risulti un evento trasfusionale anteriore al 24 luglio 1978;
la giurisprudenza di merito e di legittimità ha in più occasioni chiarito che la responsabilità da contagio post-trasfusionale in capo al Ministero della salute sussiste almeno a decorrere dai primi anni ‘70, non mancando pronunzie che la fanno risalire alla fine degli anni ‘60;
dopo anni trascorsi a lottare contro malattie orribili, ma anche nelle aule dei tribunali per veder riconosciuto il diritto al risarcimento sancito dalla legge n. 210 del 1992, cinque anni fa circa 6.500 persone contagiate avevano deciso di sospendere i procedimenti giudiziari scegliendo la strada della trattativa con il Ministero della salute, non avendo ottenuto ad oggi alcun indennizzo;
dopo più di due anni dalla presentazione delle domande di adesione alla transazione il Ministero con un decreto attuativo nega il legittimo diritto al risarcimento a tutti quei cittadini che non rientrano nei requisiti sopra enunciati –:
se il Ministro interrogato non ritenga necessario assumere iniziative per procedere alla modifica del decreto attuativo abrogando la norma nella parte in cui esclude la transazione di tutti coloro che hanno promosso causa di risarcimento danni nei confronti del Ministero oltre i 5 anni dal riconoscimento del danno biologico, ovvero dalla data di presentazione in sede amministrativa dell'istanza di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 rispetto alla quale risulti documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato, oppure oltre i dieci anni dal decesso del soggetto danneggiato, nel caso si tratti di eredi di soggetti deceduti, in considerazione del fatto che tutte queste persone si sono ingiustamente ammalate a causa di negligenze del servizio sanitario. (5-00584)
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1992 0210
EUROVOC :indennizzo
trasfusione di sangue
danno
rischio sanitario
malattia del sangue
prodotto farmaceutico
malattia infettiva
morte