ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00488

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 44 del 02/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/07/2013
Stato iter:
03/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/07/2013
Resoconto PAGANO ALESSANDRO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/07/2013
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 03/07/2013
Resoconto PAGANO ALESSANDRO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/07/2013

SVOLTO IL 03/07/2013

CONCLUSO IL 03/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00488
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Martedì 2 luglio 2013, seduta n. 44

   PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il 10 maggio 2013 è stato pubblicato l'elenco degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1o gennaio 1993, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che possono continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia;
   tali organismi finanziari, che associano i lavoratori, prevalentemente pubblici, e incentivano forme di risparmio e previdenza complementare, sono sorti in Italia nei primi anni del ’900;
   in particolare, questi enti e cooperative finanziarie accolgono tra i loro soci i dipendenti di diversi istituzioni e enti pubblici e svolgono anche attività mutualistiche elargendo sussidi in caso di malattie, morte o infortunio, nonché borse di studio per gli studenti meritevoli;
   nel 1995 il Ministero del tesoro, con i decreti ministeriali 29 marzo 1995, 10 maggio 1995 e 11 dicembre 1995, ha riconosciuto tali enti e cooperative, regolamentando la loro iscrizione tra gli enti finanziari previsti dall'articolo 106 del TUB e definendone l'ambito operativo;
   nel corso degli ultimi anni si sono iscritte in tale ambito circa 26 istituzioni finanziarie costituite in enti morali, associazioni e cooperative, localizzate nelle maggiori città;
   nell'ambito della riforma dell'intermediazione finanziaria non bancaria introdotta dal decreto legislativo n. 141 del 2010, l'articolo 112, comma 7, secondo periodo, del TUB, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2012, ha previsto che gli enti e le società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1o gennaio 1993, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, possano continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore, senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia;
   il suddetto decreto legislativo n. 141 del 2010, all'articolo 10, comma 10-bis, ha anche previsto che «La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto»;
   la relazione illustrativa di accompagnamento del suddetto decreto legislativo afferma in merito che «La stessa impostazione viene prevista per gli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima PA., che beneficiano, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, di un regime specifico in materia di raccolta e di concessione di finanziamenti e di deroghe alla forma giuridica e al capitale, va infatti considerato che si tratta, anche in questo caso, di un numero chiuso di soggetti e che non possono costituirsi altri operatori della specie. Sono ricompresi anche gli enti e le società cooperative che, pur rispondendo ai requisiti di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1995, si sono iscritte all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 vigente alla data del 4 settembre 2010 non con le modalità e i termini previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 1995 e, dunque, non hanno richiesto in sede d'iscrizione di essere inquadrate tra quelle appartenenti a tale fattispecie»;
   il predetto elenco emanato il 10 maggio 2013 contiene solo 11 organismi, a fronte dei suddetti 26 enti aventi diritto;
   l'articolo 112, comma 7, secondo periodo, del TUB, prevede unicamente tre condizioni per l'iscrizione nel predetto elenco: che gli enti e le società cooperative siano costituiti entro il 1o gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica; che essi fossero già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010; che si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995;
   alla luce del chiaro dettato normativo, nessuna attività di carattere istruttorio sarebbe stata necessaria per inserire tali enti nell'elenco pubblicato il 10 maggio 2013, in quanto tutti i presupposti e condizioni sopra richiamate erano già stati vagliati per ogni singolo organismo in sede d'iscrizione dei suddetti soggetti nell'elenco generale di cui al citato articolo 106 del TUB;
   tali soggetti, i quali svolgono l'attività finanziaria in regime cooperativistico, sono animati da solidi principi etici e morali e con la loro attività perseguono finalità particolarmente meritevoli, quali: assicurare un elevato rispetto della trasparenza e della tutela dei consumatori; garantire condizioni di particolare favore e paritarie tra i consumatori, nel precipuo interesse degli utenti; fornire un servizio di prossimità adatto a piccoli utenti, con ampia tutela della famiglia; promuovere abitudini di consumo sostenibili e pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio; informare ed educare i propri clienti;
   un'esclusione anche solo di uno di tali organismi dal predetto elenco determinerebbe dunque la perdita di un valore sociale non ripristinabile, anche tenuto conto del fatto che, ad oggi, la normativa non consente la costituzione di nuove entità similari –:
   quali iniziative intenda assumere al fine di ripristinare la corretta interpretazione della normativa in materia, chiarendo che hanno diritto ad essere inseriti nell'elenco pubblicato il 10 maggio 2013 tutti gli enti, come indica la norma stessa, «già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995». (5-00488)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00488

  Con l'interrogazione a risposta in Commissione l'onorevole Pagano, nel far riferimento all'abolizione dell'obbligo di iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia degli enti e delle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, disposta dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169, chiede iniziative per ripristinare, secondo la corretta interpretazione, l'iscrizione dei soggetti non inseriti nell'elenco pubblicato il 10 maggio 2013.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2012, nel dettare la nuova disciplina dell'intermediazione finanziaria non bancaria, di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario, ha riservato lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico a intermediari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
  Nell'ambito del complessivo riordino del settore, la legge preserva inalterata l'operatività di alcune categorie di soggetti, comunque attivi nella concessione di finanziamenti, in considerazione del carattere marginale degli stessi e delle finalità essenzialmente mutualistiche dell'attività svolta.
  Tra questi, vi sono gli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima Amministrazione pubblica entro il 1 gennaio 1993 e iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 Testo Unico Bancario, che ai sensi del novellato articolo 112, comma 7, del Testo Unico Bancario possono proseguire la propria attività senza obblighi di iscrizione nel costituendo albo degli intermediari finanziari, «ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995».
  Le principali condizioni dettate dal decreto ministeriale attengono al vincolo di operare solo nei confronti dei soci, a loro volta circoscritti a dipendenti e pensionati delle relative Pubbliche Amministrazioni, con l'obbligo per queste ultime di nominare un proprio rappresentante negli organi di amministrazione e di controllo. Tali condizioni devono risultare dallo statuto di ciascun ente.
  Le modalità e i termini per la presentazione all'allora Ufficio Italiano dei Cambi dell'istanza di iscrizione nell'elenco generale sono state previste con successivo decreto ministeriale 11 dicembre 1995.
  Ferma restando l'impossibilità di costituire nuovi intermediari della specie, l'operatività di tali soggetti deve comunque continuare a svolgersi nel rispetto dei limiti individuati nelle normative di riferimento, che prevedono tra l'altro un regime specifico derogatorio dell'articolo 11 del Testo Unico Bancario in materia di raccolta del risparmio, circoscritta in sostanza all'ambito del sodalizio.
  In proposito, occorre precisare che non era richiesto di dare un'evidenza pubblica del novero di tali soggetti, indistintamente inclusi nell'elenco generale, in assenza di una sezione separata o altra forma di individuazione rispetto agli altri intermediari iscritti.
  All'epoca della confluenza dell'Ufficio Italiano Cambi nella Banca d'Italia si contavano nell'elenco generale n. 23 Organismi che avevano a suo tempo espresso la volontà di vedersi riconosciuto il descritto status giuridico.
  Dopo l'emanazione del decreto legislativo 169 del 2012, n. 3 intermediari iscritti nell'elenco generale hanno chiesto di essere inseriti nella lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni, pur non avendolo richiesto all'epoca dell'emanazione delle norme del 1995, sostenendo di disporre ab origine i requisiti che tali norme stabilivano. In particolare, in base alla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 169 del 2012 «sono ricompresi [tra i soggetti che non dovranno iscriversi nel nuovo albo degli intermediari finanziari] anche gli enti e le società cooperative che, pur rispondendo ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 29 marzo 1995, si sono iscritte all'articolo 106, TUB vigente alla data del 4 settembre 2010 non con le modalità e i termini previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 1995 e, dunque, non hanno richiesto in sede d'iscrizione di essere inquadrate tra quelle appartenenti a tale fattispecie».
  Dovendo procedere alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti che rispondono alle condizioni del citato articolo 112, comma 7, del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia ha avviato nei mesi scorsi le dovute verifiche relativamente alla formulazione vigente dello statuto di ciascuno dei soggetti in questione. Peraltro, è risultato che gli statuti esaminati dall'UIC in fase di iscrizione nell'elenco generale sono stati successivamente modificati, a volte senza comunicarlo, in mancanza di obblighi espressi in tal senso, all'Autorità di controllo.
  A seguito di tali accertamenti preliminari, la Banca d'Italia ha riscontrato per 11 enti la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, pertanto, sono stati inseriti nella lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni pubblicata dalla Banca d'Italia il 10 maggio 2013 sulla base delle informazioni disponibili.
  Nel caso dei rimanenti intermediari, avendo i medesimi avanzato istanza di inclusione tra gli Organismi delle pubbliche amministrazioni solo di recente e presentando taluni disallineamenti delle clausole statutarie rispetto al dettato del citato decreto ministeriale 29 marzo 1995, la Banca d'Italia ha ritenuto di proseguire gli approfondimenti, interessando gli uffici competenti al fine di acquisirne il parere.
  Non appena conclusi tali approfondimenti, la lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni verrà integrata direttamente ovvero si procederà a interessare i soggetti che non dovessero risultare in possesso delle condizioni richieste.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA ), DL 1993 0385

EUROVOC :

applicazione della legge

cooperativa

documento

protezione del consumatore

ente pubblico