Legislatura: 17Seduta di annuncio: 44 del 02/07/2013
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 02/07/2013
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 02/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 18/07/2013 Resoconto GALLETTI GIAN LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 18/07/2013 Resoconto FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/07/2013
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/07/2013
DISCUSSIONE IL 18/07/2013
SVOLTO IL 18/07/2013
CONCLUSO IL 18/07/2013
FRATOIANNI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
in data 25 marzo 2013, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore ha firmato il decreto recante il Regolamento per l'istituzione dei percorsi speciali abilitanti e modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010;
l'articolo 4 del Regolamento modifica l'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 e introduce il comma 1-ter che disciplina l'accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali per «i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie, ovvero nei centri di formazione professionale»;
il citato comma 1-ter comporta, di fatto, una disparità di trattamento fra gli insegnanti precari, perché esclude coloro che raggiungano i requisiti richiesti per l'accesso al percorso formativo abilitante speciale, includendo le ore di insegnamento maturate nell'anno in corso (2012-2013);
si attende ancora la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, per cui l'inizio dei corsi formativi, con ogni probabilità, sarà fissato alla conclusione dell'anno scolastico 2012-2013 –:
se il Ministro intenda eliminare una tale condizione di disparità di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, includendo anche l'anno scolastico 2012-2013 nell'arco temporale necessario per la maturazione dei tre anni di servizio. (5-00487)
Nel rispondere congiuntamente alle interrogazioni oggi in discussione, concernenti il regolamento che introduce i percorsi abilitanti speciali, si rappresenta prima di tutto che l’iter di definizione del suddetto regolamento si è concluso con l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 4 luglio 2013.
Il decreto ministeriale in questione modifica gli articoli 5, 11 e 15 del precedente decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010 introducendo percorsi speciali di tirocinio formativo attivo destinati ai docenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1999/2000 e l'anno scolastico 2011/2012.
Il percorso formativo speciale è volto a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti, pur privi di abilitazione.
Sui singoli quesiti posti dagli Onorevoli interroganti, si precisa quanto segue.
1. In ordine alla previsione di una prova «non selettiva» che sarebbe destinata a scaglionare sui tre anni il contingente degli aventi diritto, si osserva che il citato decreto non prevede per l'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali il superamento di alcuna prova di accesso né selettiva né, tanto meno, non selettiva.
2. Riguardo alla dedotta non equivalenza tra la valutazione del punteggio conseguito con il TFA ordinario e quello conseguito con TFA speciale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, si sottolinea che nelle premesse del decreto è esplicitato come la questione non è oggetto del provvedimento in esame ma rientra nel diverso regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo.
3. Quanto alla circostanza che non verrebbe considerato l'anno scolastico 2012/2013 al fine della maturazione dei requisiti di ammissione ai corsi, si segnala che è in via di definizione una nuova modifica alla normativa in materia, che consenta di estendere il periodo utile per la maturazione dei requisiti di accesso a tutto l'anno scolastico in corso.
Si chiede infine se il Ministro abbia intenzione di porre attenzione sul sistema di reclutamento dei docenti attualmente in vigore, considerato «irrazionale e dispersivo».
La risposta è senz'altro positiva come chiarito dallo stesso Ministro nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite di Camera e Senato.
In tale occasione è stato preannunciato l'avvio di una riflessione per il nuovo reclutamento dei dirigenti scolastici e dei docenti da svolgersi attraverso un confronto con il mondo della scuola.
EUROVOC :istruzione postuniversitaria
regolamento interno
insegnante