ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00407

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 37 del 20/06/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/00009
Abbinamenti
Atto 5/00356 abbinato in data 26/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 20/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 20/06/2013
Stato iter:
26/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/06/2013
Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/06/2013
Resoconto BINETTI PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/06/2013

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/06/2013

DISCUSSIONE IL 26/06/2013

SVOLTO IL 26/06/2013

CONCLUSO IL 26/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00407
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Giovedì 20 giugno 2013, seduta n. 37

   BINETTI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   ha destato molto interesse e grande preoccupazione il caso della piccola Sofia, la bimba fiorentina di 3 anni e mezzo affetta da leucodistrofia metacromatica, malattia degenerativa terminale che porta a progressiva paralisi e cecità;
   i genitori di Sofia hanno dato l'autorizzazione, seguendo la strada di molte altre famiglie, a sottoporre la bimba al nuovo metodo di cura sperimentato da «Stamina Foundation». Dopo la prima infusione di staminali, un giudice di Firenze ha imposto l'interruzione della cura, mentre altri giudici, in Italia, si sono pronunciati in maniera opposta;
   l'ampia discrezionalità in materia è possibile in mancanza di una specifica regolamentazione, perché non ci sono ancora sufficienti dati scientifici che confermino l'oggettiva validità della cura, per cui il responso è spesso completamente divergente sia in ambito clinico che tra gli stessi magistrati;
   sul caso è intervenuto anche il consiglio comunale di Firenze con un appello al Ministro della salute affinché la piccola Sofia possa essere curata con le staminali prodotte da «Stamina Foundation»;
   il Ministro della salute ha risposto che: «non è il Ministero a decidere se una terapia deve essere interrotta oppure no: nei mesi scorsi l'Aifa ha effettuato accertamenti e ispezioni, mentre la magistratura ha aperto alcune inchieste sul caso della “Stamina Foundation”, il cui protocollo è contestato sia dal Ministero della salute che dall'Aifa»;
   i risultati dell'indagini dell'Aifa – ha precisato il Ministro – sostengono che «il trattamento al quale era sottoposta Sofia era dannoso per la sua salute. Per questo la cura è stata interrotta». Obiezione a cui la mamma di Sofia ha ribattuto dicendo: «Dopo la prima infusione mia figlia è migliorata sotto diversi aspetti e soprattutto ha avuto salva la vita»;
   il Ministro della salute Renato Balduzzi ha comunque garantito a Sofia e a tutti gli altri bambini che hanno già iniziato questo protocollo di cura, la possibilità di fare la seconda infusione della cura già avviata; nel decreto-legge del 21 marzo si parla di: «una norma basata sul principio etico per un trattamento sanitario avviato, se non da gravi effetti collaterali, va proseguito»;
   in questo caso sembra esserci un evidente stato di conflitto tra il diritto dei genitori a garantire alla figlia il miglior trattamento disponibile in un determinato momento, anche se di natura semplicemente compassionevole e il dovere del Ministero di garantire la qualità dei trattamenti disponibili sulla base di specifiche evidenze scientifiche: resta sempre valido infatti l'antico imperativo ippocratico: «Primum non nocere»;
   se infatti il trattamento per Sofia proseguirà presso gli spedali civili di Brescia, restano fuorilegge i casi di molti altri bambini, il cui trattamento deve essere autorizzato dai giudici e successivamente condiviso e sostenuto sul piano operativo dal Ministero della salute; la disparità di posizioni nelle diverse regioni è vissuta dai genitori dei bambini affetti da patologia analoghe come una profonda ingiustizia, che aggiunge dolore a dolore e sofferenza a sofferenza;
   che sia la magistratura a decidere se si debba o meno proseguire una determinata sperimentazione esula dalla natura stessa della ricerca scientifica, dei suoi canoni teorici e dalla valutazione dei suoi risultati; all'ospedale Burlo-Garofalo di Trieste i risultati ottenuti con la sperimentazione in questione sono decisamente negativi e sono stati sospesi per ragioni cliniche: su cinque bambini sottoposti alla sperimentazione due sono morti e gli altri tre hanno dovuto sospendere la «cura», perché non solo non ne ricavavano vantaggi ma c'erano anche segni di peggioramento;
   d'altra parte la ricerca sulle cause e sulle possibilità di cura delle malattie rare in Italia è ancora fortemente penalizzata da una carente normativa specifica che sostenga gli investimenti nel campo dei cosiddetti farmaci orfani, mentre in Francia – ad esempio – esistono specifiche norme che facilitano gli investimenti e sostengono la sperimentazione;
   per una serie di ragioni di natura prevalentemente commerciale, la necessità di brevettare tempestivamente i metodi sperimentali per tutelarli da una forte concorrenza industriale, rendono più complessa una tempestiva trasparenza scientifica, indispensabile per garantire il malato da potenziali sperimentazioni prive di adeguato fondamento scientifico, che lo ridurrebbero ad una sorta di cavia; ma proprio per questo serve una normativa chiara a forte tutela del diritto dei malati ad una cura sicura –:
   quale sia il parere dato dai rispettivi comitati etici degli ospedali in cui si realizza la sperimentazione della «Stamina Foundation» (Brescia, Pesaro, Trieste, e altri);
   in che modo e in base a quali criteri si stia affrontando il caso di Sofia attorno al quale si è concentrata l'opinione pubblica e quali iniziative si intendano prendere per garantire a tutti i pazienti con malattie rare un equo accesso alle cure, anche a quelle di carattere sperimentale, e ai servizi socio-sanitari, per non lasciare sole le persone malate e le loro famiglie;
   se non ritenga necessario intervenire anche sul piano normativo, per garantire, per quanto di propria competenza, che, per quanto riguarda le malattie rare e i possibili trattamenti sperimentali, vengano adottate misure analoghe in tutto il Paese, per tutelare il diritto alla salute senza distinzioni regionali;
   se non ritenga urgente avviare uno studio scientifico rigoroso per sgombrare il campo da polemiche, di ricercatori e personaggi di cultura, favorevoli o contrari all'uso di terapie che non sembrano avere una comprovata efficacia e appaiono addirittura pericolose. (5-00407)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00407

  Ringrazio gli onorevoli interroganti per i due atti ispettivi in esame, che mi consentono di fare il punto sulla tematica della sperimentazione delle cellule staminali mesenchimali, fornendo una risposta congiunta per gli elementi di interesse comune, ed elementi valutativi specifici in ordine al alcuni particolari aspetti sollevati dall'onorevole Binetti.
  Per quanto attiene alla interrogazione dell'onorevole Binetti, credo sia opportuno segnalare che la medesima è stata presentata prima che il Governo adottasse il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, ne consegue che alcune questioni ivi sollevate possono forse considerarsi assorbite dalle scelte adottate dal Governo e dal Parlamento con le citate disposizioni normative.
  Nello specifico, per quanto riguarda le diverse possibilità di accesso ai trattamenti e alla somministrazione di cellule staminali, che si sono determinate sul territorio nazionale, a seguito di ordinanze cautelari urgenti emesse ex articolo 700 del codice di procedura civile dai giudici ordinari, come è noto, il Ministro della salute non ha alcun potere di interferire. Trattasi, infatti, di provvedimenti adottati da organi giurisdizionali all'esito di istruttorie normalmente sommarie, in virtù della peculiarità del rito cautelare. Tuttavia, non posso non rilevare che il decreto-legge n. 24 del 2013, rappresenta la misura normativa volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, un percorso tecnico-scientifico, quale è il protocollo della sperimentazione, per poter validare i risultati del metodo così detto «stamina».
  Per quanto attiene alle specifiche iniziative in materia di malattie rare, osservo che anche nella sperimentazione promossa dal decreto-legge n. 24 in esame, i criteri di inclusione dei pazienti, potrebbero riferirsi anche a pazienti affetti da malattie; a ciò aggiungo che sono impegnata ad accelerare l’iter per l'adozione finale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei LEA, che nel rispetto delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2012, come è noto, deve in via prioritaria riformulare l'elenco delle malattie rare, di cui al decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001.
  Per quanto attiene alle altre questioni di interesse comune ai due atti ispettivi, il già citato decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, all'articolo 2, ha disciplinato l'impiego «di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica».
  Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’iter di conversione, ha previsto la promozione, da parte del Ministero della salute, che si avvale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e del Centro Nazionale Trapianti (CNT), dello svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), condotta anche in deroga alla normativa vigente e da completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1o luglio 2013. Proprio per promuovere e dare impulso all’iter della sperimentazione ho firmato, in data 18 giugno 2013, il decreto ministeriale disciplinante la sperimentazione clinica di cui al comma 2-bis.
  Tale decreto prevede che l'AIFA autorizzi la sperimentazione clinica dopo l'espletamento, da parte del Comitato scientifico istituito dall'articolo 2 dello stesso decreto, dei relativi compiti istruttori.
  Il decreto dispone inoltre, all'articolo 3, l'istituzione di un «Comitato indipendente per la valutazione della sicurezza», con il compito di monitorare, attraverso l'esame dei dati inviati periodicamente dall'ISS e dall'AIFA, e provenienti da parte di ciascuno sperimentatore coinvolto in attuazione del comma 2-bis, la sicurezza dei soggetti inclusi nella sperimentazione.
  In merito al monitoraggio delle attività di somministrazione di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, si fa presente che il decreto-legge ha previsto che le strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata normativa, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti – assicurino la costante trasmissione all'AIFA, all'ISS, al CNT ed al Ministero della salute, delle informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità dei pazienti.
  Tale previsione consente alle Amministrazioni coinvolte di operare un esauriente monitoraggio delle attività sperimentali.
  Questo Ministero ha provveduto a richiamare tale obbligo di trasmissione nell'articolo 4 del citato decreto ministeriale, prevedendo che ciascun sperimentatore responsabile di protocollo clinico operante in una delle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione in esame, debba assicurare la costante trasmissione delle informazioni in argomento.
  Con particolare riferimento al monitoraggio delle attività in corso presso gli Spedali Civili di Brescia, si segnala che è in atto la costante valutazione della documentazione che viene inviata dalla struttura pubblica in questione.
  Infatti, l'AIFA, l'ISS e il CNT acquisiscono i dati sui trattamenti sperimentali effettuati presso gli Spedali Civili, che vengono forniti con regolarità e disponibilità dai clinici di Brescia.
  Ai fini della raccolta e puntuale valutazione di tali dati, ISS e CNT stanno ultimando la messa a punto di un database.
  Segnalo che l'articolo 6 del decreto 18 giugno 2013, già citato, istituisce presso l'ISS il «Comitato per la comunicazione», con il compito di garantire coerenza e trasparenza nella comunicazione relativa alla sperimentazione.
  Con riferimento alla presa di contatto tra le Autorità preposte all'avvio della sperimentazione «Stamina Onlus», per avviare il percorso di collaborazione propedeutico all'inizio della fase di sperimentazione, si precisa che l'ISS, nella persona del Presidente, già da giorni sta conducendo riunioni tecniche, con i rappresentanti della Fondazione Stamina, al fine di concordare, nei tempi più rapidi possibili, il trasferimento delle modalità di preparazione del trattamento in questione all'AIFA e all'Istituto Superiore di Sanità.
  Da ultimo, riguardo alla possibilità di confermare il termine del 1o luglio 2013, per il concreto avvio della fase di sperimentazione, desidero evidenziare che sin dal giorno successivo alla conversione in legge del decreto-legge ho avviato incontri tecnici finalizzati a definire ogni aspetto tecnico-organizzativo legato all'avvio della sperimentazione del metodo Stamina, proprio perché tale sperimentazione possa iniziare e concludersi nei termini di legge, cioè entro diciotto mesi a decorrere dal 1o luglio 2013.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

malattia

diritto alla salute

diritti del malato

trattamento sanitario

terapeutica

protezione del consumatore