ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00398

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 37 del 20/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOSCATT ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
GREGORI MONICA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
PASTORINO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
MARTELLI GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 20/06/2013
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 11/07/2013
Stato iter:
11/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/07/2013
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 11/07/2013
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/06/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 11/07/2013

DISCUSSIONE IL 11/07/2013

SVOLTO IL 11/07/2013

CONCLUSO IL 11/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00398
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Giovedì 20 giugno 2013, seduta n. 37

   GRIBAUDO, MOSCATT, GREGORI, PARIS, BELLANOVA, INCERTI, PASTORINO, COCCIA, CINZIA MARIA FONTANA, ARGENTIN, MARTELLI, GNECCHI, DAMIANO, LENZI, MADIA e GIACOBBE. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   su richiesta proveniente dall'INPS - concernente la possibilità di sospendere, per tutto l'anno 2013, gli obblighi assunzionali relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti, previsti rispettivamente dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalla legge 29 marzo 1985, n. 113 – il dipartimento della funzione pubblica ha espresso, con nota n. 23580 del 22 maggio 2013, un parere in relazione alle assunzioni effettuate in materia di quote d'obbligo ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
   il dipartimento della funzione pubblica – pur stabilendo che l'obbligo di copertura della quota d'obbligo dovrà essere considerato assolutamente prioritario nella programmazione delle assunzioni al fine di poter assolvere ad esso nel più breve tempo possibile con soluzioni che garantiscano l'assenza di forme elusive del prescritto obbligo – si è espresso sostenendo che «l'obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette, con l'eccezione della disciplina relativa ai centralinisti non vedenti, è sospeso fintanto che le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica e, a fortiori ratione, laddove presentino posizioni soprannumerari» e che «in presenza si soprannumerarietà, eventuali assunzioni, anche di categorie protette, oltre a violare il principio generale del divieto di assumere in presenza di posti disponibili nella dotazione organica, andrebbero ad alimentare la soprannumerarietà o le eccedenze, producendo, a fronte dell'occupazione di una categoria protetta, il rischio della perdita del posto di lavoro del personale già di ruolo che si determinerebbe quale possibile conseguenza della dichiarazione di esubero e di messa in disponibilità»;
   l'interpretazione ministeriale appare agli interroganti negativamente innovativa nella definizione dei rapporti tra la normativa di tutela dei disabili e i vincoli alle assunzioni di personale e alla organizzazione interna delle amministrazioni; sinora, infatti, a prevalere erano state le norme di garanzie delle categorie più deboli;
   la sospensione dell'obbligo di copertura delle quote – stante anche l'attuale contesto storico, caratterizzato da una crisi economica che ha relegato in una posizione di marginalità sociale una parte della popolazione – sembra non tener conto delle difficili condizioni in cui versano tali persone e, soprattutto, dei principi costituzionali che ispirano la disciplina di tale materia –:
   se, anche in ragione della straordinarietà dell'attuale contesto economico e sociale, non ritengano necessario rivedere la sospensione dell'obbligo di copertura di quota disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
   quali siano i dati a disposizione relativamente al prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e, in base alle cifre fornite, quali iniziative intendano adottare al fine di tutelare il diritto dei disabili al posto di lavoro, nel rispetto dei principi costituzionali e delle disposizioni di cui alla predetta legge. (5-00398)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00398

  Con l'interrogazione in esame l'onorevole Gribaudo chiede, anzitutto, di riconsiderare la sospensione dell'obbligo di copertura delle quote di riserva per le categorie protette, disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
  Chiede, inoltre, di conoscere quali siano i dati a disposizione relativamente al prospetto informativo – di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad inviare agli uffici competenti, contenente il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonché il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva.
  In merito al primo quesito l'Onorevovole interrogante fa riferimento ad un parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica a seguito di una richiesta formulata dall'INPS con nota del 16 aprile scorso.
  In particolare, in tale nota, l'Ente evidenziava che i tagli alla dotazione organica dell'Istituto, operati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto «spending review»), hanno determinato una situazione di eccedenza del personale pari a circa 3.300 unità.
  In relazione al predetto personale in posizione di soprannumero, il percorso normativo delineato dal citato articolo 2 dispone per i dipendenti dell'INPS l'avvio, suddiviso in varie fasi, delle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La prima fase di tale procedura prevede, come noto, l'assorbimento, entro il 31 dicembre 2014, delle eccedenze mediante i pensionamenti ordinari e i cosiddetti «prepensionamenti». Questi ultimi consistono nel collocamento a riposo dei lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi secondo l'ordinamento previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con possibile maturazione dei requisiti fino al 31 dicembre 2014 ed eventuale slittamento della liquidazione del trattamento di fine rapporto al momento di maturazione del requisito pensionistico secondo la normativa vigente. Per coloro che non posseggono i requisiti per il «prepensionamento» si avvia, invece – operando con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previo esame con le organizzazioni sindacali da concludersi entro trenta giorni – un percorso di mobilità guidata, intesa alla loro ricollocazione presso gli uffici di altre amministrazioni.
  Qualora la ricollocazione non risulti possibile – sempre previo esame, che deve comunque concludersi entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali – si procede con l'utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale in proporzione alle eccedenze e con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo.
  Nel caso in cui le procedure di cui sopra non consentano l'assorbimento delle eccedenze, si procede, in ultimo, alla dichiarazione di esubero con il collocamento in disponibilità, per un massimo di 24 mesi con trattamento economico pari all'80 per cento di quello fondamentale; in caso di mancata ricollocazione, mediante mobilità si procede, infine, al licenziamento.
  Ciò premesso, l'accertata situazione di criticità legata ad un elevato numero di eccedenze, ha indotto l'INPS a chiedere al Dipartimento della funzione pubblica un parere sulla legittima sospensione, per l'anno 2013, delle assunzioni delle categorie protette, al fine di evitare l'incremento delle eccedenze di personale.
  In relazione a tale richiesta, la nota del Dipartimento, chiariva che «le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche sono consentite solo in presenza di posti disponibili nella dotazione organica, fatte salve specifiche deroghe espressamente previste dalla legge che, tuttavia, non si riscontrano nella legge 12 marzo 1999, n. 68» recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
  Al riguardo, si evidenzia che, laddove le amministrazioni non abbiano posizioni soprannumerarie e presentino disponibilità di posti nella dotazione organica, la normativa di riferimento consente, comunque, la possibilità di effettuare assunzioni a copertura della quota d'obbligo anche in presenza di un regime limitativo delle assunzioni o di divieto di assumere.
  Viceversa, in assenza di posti vacanti in dotazione organica non si riscontrano, nella normativa in materia, spazi che possano consentire assunzioni in soprannumero; l'unica eccezione è contemplata dall'articolo 4, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113 con riguardo al collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti; tale disposizione stabilisce che «in caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza».
  Si tratta, chiaramente, di norma speciale non suscettibile di interpretazione analogica, quindi, un'analoga previsione anche per le restanti categorie protette potrebbe scaturire esclusivamente da un intervento del legislatore in tal senso.
  In ordine, infine, al secondo quesito, relativo al prospetto informativo che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad inviare agli uffici competenti, contenente il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi quelli computabili nella quota di riserva, si precisa che la materia ricade nella competenza primaria del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Al riguardo, si sta procedendo, presso gli uffici preposti, all'acquisizione dei dati di interesse che, quanto prima, saranno messi a disposizione del Parlamento.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1999 0068

EUROVOC :

assunzione

diritto del lavoro

disabile

lavoratore disabile