ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00363

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 34 del 17/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: MONGIELLO COLOMBA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 17/06/2013
Stato iter:
19/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/09/2013
Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 19/09/2013
Resoconto MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/06/2013

DISCUSSIONE IL 19/09/2013

SVOLTO IL 19/09/2013

CONCLUSO IL 19/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00363
presentato da
MONGIELLO Colomba
testo di
Lunedì 17 giugno 2013, seduta n. 34

   MONGIELLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 18 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», modificando il testo previgente dell'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha rimodulato il rapporto tra tara e potenza dei veicoli la cui guida è consentita nel primo anno ai neopatentati, con patente di categoria B, ed ha disposto l'entrata in vigore di tali nuove previsioni a far data dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore;
   in tali circostanze, dal mese di febbraio del 2011 al conducente neopatentato è fatto divieto di condurre veicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55kW/t e ad ogni modo, se di categoria M1, con una potenza massima superiore a 70 kW;
   stante la vigente normativa, l'unico ambito di esclusione è posto nel terzo periodo del predetto articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, con riferimento ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide; 
   l'applicazione concreta di tale disposizione ha rivelato due profili di criticità, oltre a quello connaturato alla fattispecie stessa che presuppone necessariamente la contestazione immediata di siffatta violazione;
   numerosissimi utenti hanno lamentato la necessità di dover procedere all'acquisto di un veicolo ad hoc per il neopatentato, ulteriore e/o diverso rispetto a quello già in dotazione della famiglia, peraltro per un solo anno. In alternativa, la sola scelta possibile sarebbe quella di non far guidare il neopatentato per un anno;
   inoltre, un grave profilo di incoerenza lamentato dai cittadini riguarda la circostanza che il titolare di foglio rosa, con persona in qualità di istruttore seduta al suo fianco, può guidare veicoli di qualunque rapporto tara/potenza, mentre, una volta conseguita la patente, lo stesso soggetto, ancorché accompagnato, non potrebbe più farlo;
   fatta salva ed anzi ribadendo l'affermazione di un principio di limitazione nei veicoli la cui guida è consentita ai neopatentati, sarebbe necessario rendere maggiormente coerenti e meno vessanti le norme di cui trattasi ed in tal senso consentire il superamento della predetta limitazione alla guida, almeno quando la guida dell'ormai titolare di patente avviene alle stesse condizioni alle quali era consentita al titolare di foglio rosa;
   si persegue in tal modo un'evidente finalità di coerenza tra due distinte previsioni normative (articoli 117, comma 2-bis, e 122, comma 2 del codice della strada), oltre che un doveroso obiettivo di risparmio per le famiglie –:
   se non intenda adottare iniziative, se del caso di natura normativa urgente, volte a superare i profili problematici esposti in premessa, ed in particolare a prevedere una modifica dell'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel senso di escludere le limitazioni previste dal medesimo articolo, oltre che per i veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, anche per i veicoli sui quali, al fianco del conducente neopatentato, si trovi persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente di guida di categoria B da almeno dieci anni, ovvero di patente di guida di categoria superiore. (5-00363)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 settembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00363

  La problematica segnalata dall'onorevole interrogante è ben nota al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Preliminarmente, ricordo che l'articolo 18 della legge n. 120 del 2010, peraltro ponendosi sulla stessa scia della disposizione introdotta dal decreto-legge n. 117 del 2007, ed al fine di correggerne la portata, ha previsto che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, è esclusa la possibilità di condurre autoveicoli aventi una potenza specifica riferita alla tara superiore a 55 kW/t, con l'ulteriore limitazione della potenza massima pari a 70 kW per i veicoli di categoria M1.
  L'obiettivo di tali disposizioni, che muove dalla constatazione di una particolare significatività del dato relativo all'incidentalità dei giovani conducenti causata dall'eccesso di velocità e/o difficoltà di governare un veicolo particolarmente potente, è da individuare in un approccio graduale alla guida dei veicoli con più elevate prestazioni.
  Tuttavia, come segnalato dall'onorevole interrogante, l'applicazione della norma rileva alcuni profili di criticità:
   numerosi utenti lamentano la necessità di dover procedere all'acquisto, per un solo anno, di un veicolo ad hoc per il neopatentato;
   inoltre, l'accertamento della violazione, per essere effettivo, deve essere necessariamente contestato nell'immediatezza;
   infine, il titolare di foglio rosa, con persona in qualità di istruttore seduta al suo fianco può guidare veicoli di qualunque rapporto tara-potenza, ma, una volta conseguita la patente tale possibilità non gli è più consentita.

  Al riguardo, mi preme assicurare che le criticità segnalate sono, ad oggi, oggetto di valutazione da parte del MIT al fine di poter procedere al superamento delle stesse.
  Concludo ricordando che è all'esame della IX Commissione il disegno di legge delega (A.C. 731) per la riforma del codice della strada e che in tale sede confluirà anche il disegno di legge delega di iniziativa governativa, di analogo contenuto, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, nell'attuazione dei quali potrà essere attentamente considerato quanto auspicato dall'interrogante.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1992 0285

EUROVOC :

codice della strada

veicolo

patente di guida

personale di guida