ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00343

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 32 del 12/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: SANTERINI MILENA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 12/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/06/2013
Stato iter:
13/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/06/2013
Resoconto SANTERINI MILENA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 13/06/2013
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 13/06/2013
Resoconto SANTERINI MILENA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/06/2013

SVOLTO IL 13/06/2013

CONCLUSO IL 13/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00343
presentato da
SANTERINI Milena
testo di
Mercoledì 12 giugno 2013, seduta n. 32

SANTERINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha istituito una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   tali graduatorie restano comunque chiuse limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ...omissis... il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011;
   il decreto ministeriale n. 53 del 2012 ha fissato i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013. In particolare, l'articolo 1, comma 1 prevede che «possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal decreto ministeriale 26 maggio 2011, n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ...omissis... il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.»;
   secondo l'articolo 10 del predetto decreto le domande di inserimento nella nuova fascia andavano presentate entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012;
   tale termine perentorio ha escluso, di fatto, tutti quei docenti che avrebbero conseguito l'abilitazione, presso le facoltà di scienza della formazione primaria quadriennale e mediante il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale, successivamente a tale data;
   è molto probabile, se non certo, che il mancato inserimento nella fascia aggiuntiva, per motivi legati alla data di conseguimento della laurea, (fatto non previsto né dal regolamento di facoltà, né dalla normativa di riferimento per l'inserimento in graduatoria prevista all'atto dell'immatricolazione al corso medesimo), produrrà un considerevole contenzioso;
   il mancato inserimento nella fascia aggiuntiva di coloro che non hanno presentato domanda di inserimento entro il termine del 10 luglio 2012 costituisce una chiara disparità tra colleghi che hanno avviato un percorso formativo con indicazioni del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
   tale disparità pone in condizione diversa studenti iscritti al medesimo corso di laurea; ciò si eviterebbe includendo nella graduatoria tutti coloro che conseguiranno la laurea in scienze della formazione primaria immatricolati con l'ordinamento quadriennale (decreto MURST 26 maggio 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1998, n. 153);
   si tratta, infatti, di giovani laureati per i quali non si chiede una eccezione, ma solo di ristabilire una condizione di equità, in quanto essi hanno iniziato il percorso formativo facendo in tal modo un investimento che rischia di essere vanificato –:
   quali iniziative urgenti, anche di tipo normativo, intenda adottare, al fine di ripristinare condizioni paritarie di trattamento tra coloro che hanno conseguito la laurea in scienza della formazione primaria quadriennale al fine di evitare un costoso ed inutile contenzioso che potrebbe scaturire dal perdurare di tale obiettiva situazione di iniquità. (5-00343)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-00343

  Come ricordato dall'onorevole interrogante con l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 è stata istituita una fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento destinata a coloro che hanno conseguito l'abilitazione avendo frequentato, negli anni dal 2008/2009 al 2010/2011:
   a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
   b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
   c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

  Giova precisare che tale intervento normativo non deve essere interpretato come una riapertura delle graduatorie ormai chiuse con la legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), intenzione peraltro confermata anche da atti normativi successivi (articolo 9, comma 20, del decreto-legge n. 70 del 2011).
  La norma in esame trova piuttosto ragion d'essere nel fatto che a differenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), i corsi abilitanti Cobaslid, quelli per strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria non erano stati precedentemente disattivati.
  Attraverso tale intervento si è quindi voluto assicurare l'inserimento nelle graduatorie a coloro che hanno conseguito il titolo abilitante negli ultimi anni di attivazione degli stessi.
  La fissazione dell'anno accademico 2010/2011 come termine ultimo per il conseguimento del titolo ai fini dell'inserimento nella fascia aggiuntiva appare coerente con l'avvenuto superamento dei suddetti percorsi abilitanti che sono stati sostituiti dal Tirocinio formativo attivo (TFA).
  Si ricorda poi che tale termine è previsto dal citato l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 e non dal decreto ministeriale n. 53 del 2012 che nell'indicare la data del 10 luglio 2012 ha soltanto definito le modalità procedurali per la formalizzare la richiesta di inserimento da parte dei soggetti in possesso dei previsti requisiti.
  Ciò posto, si rappresenta che la particolare posizione di coloro che hanno iniziato il corso di laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici indicati dalla norma in esame e non hanno perciò conseguito il titolo nel lasso di tempo utile per l'inserimento nelle graduatorie sarà analizzata nell'ambito della complessiva riflessione sulla formazione iniziale e sul reclutamento del personale scolastico annunciata dal signor Ministro.
  In tale sede saranno elaborati i provvedimenti più opportuni.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0216

EUROVOC :

formazione degli insegnanti

parita' di trattamento

istruzione postuniversitaria

insegnante

insegnamento superiore

universita'