Legislatura: 17Seduta di annuncio: 32 del 12/06/2013
Primo firmatario: COSCIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2013 CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2013 MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2013 ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2013
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 18/07/2013 Resoconto GALLETTI GIAN LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 18/07/2013 Resoconto COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/06/2013
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/07/2013
DISCUSSIONE IL 18/07/2013
SVOLTO IL 18/07/2013
CONCLUSO IL 18/07/2013
COSCIA, GHIZZONI, CAROCCI, MALPEZZI e ROCCHI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
lo scorso 24 marzo 2013, a seguito di un lungo iter, il ministro Profumo ha firmato tre provvedimenti ministeriali recanti disposizioni in materia di formazione iniziale degli insegnanti;
il primo di essi modifica ed integra il decreto ministeriale n. 249 del 2010, istitutivo dei cosiddetti Tfa Speciali con cui oltre a prevedere nuovi criteri di programmazione del numero dei posti dei docenti abilitati necessari per il funzionamento del sistema formativo nazionale, ha affiancato al Tfa ordinario percorsi abilitanti riservati a docenti precari con particolari requisiti di servizio come misura transitoria limitata;
il suindicato decreto, tuttavia, non ha preso in considerazione l'osservazione formulata dalla VII Commissione cultura della Camera nel febbraio 2013 secondo cui ai fini del calcolo dei giorni necessari per accedere al Tfa speciale, si sarebbe dovuto includere anche l'anno scolastico in corso;
condizione questa tanto più ragionevole considerato il fatto che ad oggi i corsi inerenti i Tfa speciali non sono ancora partiti –:
se non intenda intervenire affinché si accolga la condizione formulata dalla Commissione cultura con cui si chiede di considerare l'anno scolastico in corso ai fini del calcolo necessario per accedere al Tfa speciale. (5-00324)
Nel rispondere congiuntamente alle interrogazioni oggi in discussione, concernenti il regolamento che introduce i percorsi abilitanti speciali, si rappresenta prima di tutto che l’iter di definizione del suddetto regolamento si è concluso con l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 4 luglio 2013.
Il decreto ministeriale in questione modifica gli articoli 5, 11 e 15 del precedente decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010 introducendo percorsi speciali di tirocinio formativo attivo destinati ai docenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1999/2000 e l'anno scolastico 2011/2012.
Il percorso formativo speciale è volto a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti, pur privi di abilitazione.
Sui singoli quesiti posti dagli Onorevoli interroganti, si precisa quanto segue.
1. In ordine alla previsione di una prova «non selettiva» che sarebbe destinata a scaglionare sui tre anni il contingente degli aventi diritto, si osserva che il citato decreto non prevede per l'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali il superamento di alcuna prova di accesso né selettiva né, tanto meno, non selettiva.
2. Riguardo alla dedotta non equivalenza tra la valutazione del punteggio conseguito con il TFA ordinario e quello conseguito con TFA speciale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, si sottolinea che nelle premesse del decreto è esplicitato come la questione non è oggetto del provvedimento in esame ma rientra nel diverso regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo.
3. Quanto alla circostanza che non verrebbe considerato l'anno scolastico 2012/2013 al fine della maturazione dei requisiti di ammissione ai corsi, si segnala che è in via di definizione una nuova modifica alla normativa in materia, che consenta di estendere il periodo utile per la maturazione dei requisiti di accesso a tutto l'anno scolastico in corso.
Si chiede infine se il Ministro abbia intenzione di porre attenzione sul sistema di reclutamento dei docenti attualmente in vigore, considerato «irrazionale e dispersivo».
La risposta è senz'altro positiva come chiarito dallo stesso Ministro nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite di Camera e Senato.
In tale occasione è stato preannunciato l'avvio di una riflessione per il nuovo reclutamento dei dirigenti scolastici e dei docenti da svolgersi attraverso un confronto con il mondo della scuola.
EUROVOC :formazione degli insegnanti