ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00319

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 32 del 12/06/2013
Abbinamenti
Atto 5/00577 abbinato in data 02/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: COSCIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2013
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 13/06/2013
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 13/06/2013
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 13/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/06/2013
Stato iter:
02/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/08/2013
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 02/08/2013
Resoconto COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/06/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 13/06/2013

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 02/08/2013

DISCUSSIONE IL 02/08/2013

SVOLTO IL 02/08/2013

CONCLUSO IL 02/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00319
presentato da
COSCIA Maria
testo presentato
Mercoledì 12 giugno 2013
modificato
Giovedì 13 giugno 2013, seduta n. 33

   COSCIA, GHIZZONI, CAROCCI, MALPEZZI, ROCCHI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha stabilito che «(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare (...)»;
l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, stabilisce che «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare»;
inoltre l'articolo 197, comma 1, del decreto interministeriale 10 marzo 1997 ha stabilito che «è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale» e l'articolo 2, comma 1, decreta che: «I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994»;
per tutti i diplomati magistrali e per coloro che abbiano conseguito il titolo di istituto magistrale non risulta essere mai stato posto l'obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l'attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme;
in data 11 marzo 2013 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sottoscritto il CCNL mobilità scuola statale il quale sancisce che: «Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997.»;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 466 del 1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;
mai prima d'ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola primaria, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta «idoneità» all'inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento;
per i diplomati magistrali non risulta essere mai stato posto l'obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l'attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme;
l'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale 10 settembre 2012, n. 249, istituisce «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria»;
tale disposto è ad avviso degli interroganti in sé incoerente con la delega conferita dall'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto finalizzato a conferire una «abilitazione» a personale docente già, per legge, abilitato, e che certamente non necessita di una «formazione iniziale», giacché trattasi di personale che ha completato un corso di studio professionalizzate concluso con un esame di Stato avente funzione di conseguimento sia del titolo di studio di «maturità» sia della qualifica professionale di «abilitazione» magistrale e che, in molti casi, presta da anni servizio nelle scuole primarie statali o paritarie;
è attestato e comprovato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabili al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare in Romania ed appare quindi non solo immotivata qualunque forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani in possesso di titolo definito per legge abilitante e cittadini di altri Stati membri in possesso di titolo analogo e definiti anch'essi abilitati nei rispetti Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l'accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest'ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami;
si apprende che, in questi giorni, a seguito di diverse denunce giunte in sede europea circa il mancato riconoscimento della qualifica italiana per lo svolgimento dell'attività di insegnante del ciclo prescolastico o primario in altro Stato membro, la Commissione europea, attraverso EU Pilot, dopo aver esaminato la legislazione italiana, è giunta alla conclusione che per insegnare nella scuola primaria è «giuridicamente necessario essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: laurea in scienze dell'educazione primaria e diploma di maturità magistrale», chiarendo, altresì, che il superamento del concorso è necessario soltanto per ottenere una assunzione a tempo indeterminato nelle scuole statali, predisponendo a tal fine la elaborazione di una lettera di richiamo alle autorità italiane per chiarire e riconsiderare la posizione finora adottata sulla questione –:
se non intenda, considerata l'interpretazione fornita dalla Commissione europea, provvedere all'attuazione, con apposite iniziative, del riconoscimento del valore abilitante dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-98 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-02 così da ridurre il rischio di sanzioni da parte delle autorità dell'Unione europea e di eventuali azioni di rivalsa da parte dei cittadini italiani privati arbitrariamente e senza giustificato motivo della possibilità di esercitare quanto in loro diritto. (5-00319)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 2 agosto 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-00319

  Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00319 dell'On.le Coscia e n. 5-00577 dell'On.le Marzana che vertono su analogo argomento.
  Gli interroganti chiedono chiarimenti sul valore di abilitazione all'insegnamento del diploma di maturità magistrale, richiamando anche le osservazioni che la Commissione europea ha formulato in occasione dell'esame di alcune denunce riguardanti il mancato riconoscimento di tale qualifica per lo svolgimento dell'attività di insegnamento in altro Stato membro.
  Giova riassumere brevemente il quadro normativo di riferimento.
  La formazione degli aspiranti all'insegnamento nella scuola «materna» o «elementare» (oggi denominata scuola dell'infanzia e scuola primaria) è stata in passato demandata alla frequenza di specifici percorsi, detti «scuole normali» e, a partire dalla cosiddetta riforma Gentile, «istituti magistrali».
  La legge 19 novembre 1990, n. 341, nel riformare gli ordinamenti universitari, ha previsto che i percorsi di diploma magistrale fossero sostituiti da uno specifico corso di laurea (Scienze della formazione primaria), articolato in due indirizzi e preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare.
  Tali corsi di laurea sono stati istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471 e attivati a partire dall'anno accademico 1999/2000.
  Dalla suddetta data sono stati soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali dell'istituto magistrale.
  Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di formazione è stato comunque realizzato salvaguardando le aspettative maturate da coloro che avevano già acquisito il diploma magistrale o che risultavano iscritti ai relativi percorsi di formazione.
  Il decreto interministeriale del 10 marzo del 1997 (attuativo della legge n. 341 del 1990) ha infatti stabilito che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/02, consentivano di partecipare ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
  Ciò significa che l'ordinamento riconosce il diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale quali titoli validi ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente nella scuola materna e nella scuola elementare, ma non ha mai considerato gli stessi come titoli sufficienti per l'assunzione che deve ovviamente conseguire a un pubblico concorso.
  Occorre dunque distinguere la questione dell'abilitazione da quella dell'assunzione in ruolo. I diplomati degli istituti magistrali possono insegnare e, in particolare, possono esercitare la professione di docente in qualità di supplenti. Essi hanno, quindi, il diritto all'inserimento nelle sole graduatorie di istituto.
  Questa impostazione è peraltro confermata dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 che, all'articolo 15, comma 16, prevede per coloro che sono in possesso del diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale un percorso formativo speciale utile per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
  Quanto alla procedura in corso presso gli Uffici della Commissione europea, si rappresenta che la stessa non riguarda il meccanismo di ingresso nei ruoli del personale scolastico, ma il riconoscimento del titolo di maturità magistrale a beneficio di coloro che intendano far valere la professionalità così acquisita per eventuali opportunità di impiego in altri Stati membri.
  Sul punto sono in corso di definizione le modalità per effettuare tale riconoscimento, che darà conto del particolare percorso professionale compiuto dagli interessati e della particolare qualificazione che è stata conseguita e che consente l'esercizio della professione di docente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

riconoscimento dei diplomi

esame

discriminazione basata sulla nazionalita'

insegnante

cittadino straniero

istruzione

qualificazione professionale