ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00309

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 31 del 11/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: OLIARO ROBERTA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 11/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/06/2013
Stato iter:
12/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/06/2013
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 12/06/2013
Resoconto D'ANGELIS ERASMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 12/06/2013
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/06/2013

SVOLTO IL 12/06/2013

CONCLUSO IL 12/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00309
presentato da
OLIARO Roberta
testo di
Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31

   OLIARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il settore del trasporto via mare è uno dei settori dell'economia marittima vulnerabile al confronto competitivo con gli altri porti mediterranei ed europei;
   nei porti nazionali dedicati prevalentemente ad operazioni di trasbordo da nave a nave (ed. «transhipment») – Gioia Tauro, Cagliari e Taranto – si è registrata negli anni 2010, 2011 e 2012 una sostanziale tenuta dell'andamento dei traffici, anche in conseguenza del fatto che le autorità portuali di tali porti hanno goduto della facoltà di applicare in quegli anni il meccanismo sperimentale di flessibilità impositiva di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
   il citato articolo 5, recante proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment ha previsto al comma 7-undecies che le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicassero a decorrere dal gennaio 2012;
   il medesimo articolo ha tuttavia disposto, al comma 7-duodecies, che «Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime»;
   tale comma ha pertanto previsto una fase sperimentale per gli anni 2010 e 2011 (successivamente prorogata anche per l'anno 2012 dall'articolo 11 del decreto-legge n. 216 del 2011) nella quale le autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, potevano stabilire l'importo delle tasse da applicare operando, solo in caso di riduzione della tassazione (che poteva arrivare fino all'azzeramento), una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero un corrispondente aumento delle altre entrate, conseguito attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria;
   l'introduzione della misura di flessibilità ha permesso ai porti nazionali che operano sulle linee di navigazione del transhipment di recuperare, almeno in parte, competitività rispetto agli scali nordafricani ed europei concorrenti, ove risultano pressoché inesistenti lavori di costo legata a regimi tributari;
   l'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha da ultimo prorogato al 30 giugno 2013 la facoltà delle autorità portuali di variare le tasse portuali come adeguate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 107 del 2009;
   il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2013, n. 4, recante «Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107» ha previsto aumenti delle aliquote relative alla tassa di ancoraggio e portuale derivanti dalla rivalutazione ventennale in base al costo della vita dei tributi portuali i cui importi erano fermi al 1993;
   in particolare, le suddette aliquote sono aumentate applicando su ciascuna di esse il 75 per cento del tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3 per cento;
   pertanto la misura della tassa di ancoraggio delle navi e delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate aumenta dal 2013 del 29,4 per cento dal 2014 di un ulteriore 15 per cento;
   l'onerosità di questi adeguamenti all'indice di inflazione degli ultimi anni, applicata nei porti italiani, rischia di dirottare i grandi gruppi armatoriali verso i porti europei e del Nord Africa più competitivi nelle operazioni di transhipment;
tuttavia, l'inasprimento dei tributi portuali può essere in parte attenuato dalla possibilità per le autorità portuali di diminuire fino all'azzeramento l'importo delle tasse stesse, facoltà che peraltro è prevista in via transitoria e che la legge di stabilità 2013 ha prorogato solo fino al 30 giugno 2013;
   il permanere delle sfavorevoli condizioni di mercato sul piano della competitività e l'incremento delle aliquote tributarie rendono necessaria l'introduzione di uno stabile meccanismo di flessibilità impositiva a favore delle autorità portuali –:
   se non ritenga opportuno che sia prorogata ulteriormente la fase sperimentale scadente al 30 giugno 2013 o sia addirittura prevista la stabilizzazione di tale meccanismo di flessibilità impositiva che ha consentito in questi anni ai porti italiani di transhipment di fronteggiare la forte concorrenza dei porti europei e nord-africani e di registrare una sostanziale tenuta dell'andamento dei traffici, con effetti positivi sia in termini di entrate fiscali e contributive sia in termini di impiego del personale. (5-00309)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00309

  L'Interrogante pone all'attenzione del Governo la necessità di prorogare ulteriormente o, meglio ancora, prevedere una definitiva «strutturalizzazione» del meccanismo di flessibilità che ha permesso ai porti nazionali, operanti sulle linee di transhipment di recuperare competitività rispetto agli scali europei e nord africani concorrenti.
  Come è noto, l'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge, 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha previsto una fase sperimentale per gli anni 2010 e 2011 (successivamente prorogata fino al 2012) nella quale, le Autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, possono stabilire l'importo delle tasse da applicare operando anche in caso di riduzione della tassazione – che può arrivare sino all'azzeramento – una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero un corrispondente aumento delle altre entrate, conseguito attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria.
  La previsione della possibilità di riduzione delle tasse portuali, per effetto del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente la proroga di termini legislativi in scadenza, è stata poi prorogata all'intero anno 2012 e, successivamente, al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388 della legge n. 228 del 2012.
  Considerato che, anche in presenza del perdurare del periodo di crisi e delle difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria, l'andamento dei traffici ha registrato un moderato aumento, anche in conseguenza del fatto che le Autorità Portuali dei porti di transhipment hanno goduto della facoltà di applicare, in detto periodo, il meccanismo sperimentale di flessibilità impositiva di cui al citato articolo 5, comma 7-duodecies, questa Amministrazione sta provvedendo a richiedere un'ulteriore proroga per tutto il 2013 attraverso l'inserimento di apposita proposta nello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante appunto «Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 1, commi 388 e 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
  Inoltre, anche alla luce della recente proposta di regolamento avanzata dalla Commissione europea in materia di accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti, sembra ormai necessario rendere strutturale la facoltà sinora adottata in via sperimentale e congiunturale e procedere, dunque alla definitiva stabilizzazione di tale meccanismo.
  Al riguardo mi preme evidenziare che è stata predisposta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quadro delle iniziative per il rilancio del settore, un'apposita disposizione da veicolare nel primo strumento normativo urgente utile.
  Assicuro che il Governo, nel condividere quanto rappresentato dall'Interrogante, continuerà a seguire con la massima attenzione la questione esaminata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Africa del Nord

concorrenza

impianto portuale

esazione delle imposte

infrastruttura dei trasporti

nave

inflazione

autonomia finanziaria