ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00307

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 31 del 11/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: BRUNO FRANCO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 11/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/06/2013
Stato iter:
12/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/06/2013
Resoconto BRUNO FRANCO MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/06/2013
Resoconto D'ANGELIS ERASMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 12/06/2013
Resoconto BRUNO FRANCO MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/06/2013

SVOLTO IL 12/06/2013

CONCLUSO IL 12/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00307
presentato da
BRUNO Franco
testo di
Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31

   BRUNO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   è stato pubblicato di recente in Francia il libro di denuncia di un pilota Ryanair che descrive un modello economico di gestione dell'azienda improntato all'estrema riduzione dei costi per ottimizzare i guadagni, spesso a scapito della sicurezza;
   sembrerebbe quindi che, dopo il personale di cabina, a denunciare condizioni di lavoro stressanti sia ora un pilota della Compagnia, che usando un nome di invenzione, evidenzierebbe una situazione lavorativa per i dipendenti Ryanair spesso confusa, imprevedibile e vessatoria, tale da avere ripercussioni in termini di efficienza professionale e, conseguentemente, di servizio all'utenza;
   l'autore descrive in particolare un episodio che sarebbe avvenuto in Italia, quando un aereo è stato dirottato da Pisa a Genova a causa di violenti temporali nella regione, costringendo passeggeri e personale a pernottare nel capoluogo ligure. Fletcher – questo il nome di fantasia – racconta di ore di riposo ridotte al minimo e trascorse in condizioni di fortuna;
   sembrerebbe che non sia la prima volta che i piloti Ryanair si trovino a dover ammettere di essere sotto pressione, costretti, oltre che a condizioni di lavoro inique e pesanti, a comportamenti professionali non proprio corretti, come emerge anche dal libro-denuncia, quali manovre in volo non ortodosse o frenate brutali per liberare in fretta piste di atterraggio allo scopo di compensare ritardi dei voli o risparmiare carburante;
   Ryanair è una delle compagnie che è stata più volte oggetto di incidenti, denunce e inchieste legate a problemi di sicurezza;
   in Spagna, l'Agenzia pubblica di sicurezza aerea spagnola la scorsa estate ha aperto un'inchiesta per i tre mayday lanciati a Valencia il 26 luglio 2012 per il basso livello di carburante, analoghe denunce hanno avuto luogo in Olanda, ma anche in Italia si sono verificati episodi preoccupanti e sono stati evidenziati comportamenti censurabili del personale navigante e di terra in tema di sicurezza: annunci ai passeggeri legati alle informazioni di sicurezza solo in inglese, indicazioni di sicurezza fornite in maniera superficiale e sbrigativa;
   carenze del vettore sono state inoltre spesso rilevate anche nell'assistenza ai passeggeri in situazioni di disagio. Si ricorda che il 15 maggio 2010 il vettore è stato multato dall'ENAC per circa tre milioni di euro per non aver provveduto all'assistenza dei passeggeri (pasti, bevande e alloggio) in 178 casi di cancellazione del volo per effetto del blocco degli spazi aerei in quasi tutta Europa, a seguito dell'eruzione del vulcano l'Eyjafjöll –:
   di quali elementi si disponga in merito ad una eventuale o meno conferma di quanto esposto in premessa e se si intendano assumere anche per il tramite dell'Enac iniziative volte a far piena luce sui fatti e a garantire la massima sicurezza.
(5-00307)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00307

  In relazione all'interrogazione in esame e con particolare riferimento alle condizioni di lavoro dei piloti della compagnia irlandese, devo evidenziare che la responsabilità sull'idoneità tecnica ed operativa dei vettori aerei, nonché la sorveglianza sul rispetto degli standard di sicurezza, in base alla vigente normativa comunitaria, sono interamente in capo allo Stato di appartenenza dell'operatore attraverso la propria Autorità nazionale.
  Nel caso specifico, con riferimento al vettore Ryanair, l'Autorità preposta ad effettuare le richiamate verifiche è quella irlandese in quanto, come riferisce ENAC, il vettore medesimo è certificato in Irlanda.
  L'ENAC, pertanto, non compie attività diretta di controllo, né con riferimento al certificato di operatore aereo, né sulla Licenza di Operatore Aereo.
  La normativa Comunitaria prevede che l'ENAC effettui ispezioni di rampa nell'ambito del programma SAFA – Safety Assessment of Foreign Aircraft.
  La citata normativa prevede, altresì, la possibilità per l'autorità che compie tali controlli (nella cabina piloti, nella cabina passeggeri e all'esterno dell'aeromobile), di richiedere, qualora fossero riscontrati difetti che hanno un elevato impatto sulla sicurezza del volo, l'immediato rientro delle anomalie riscontrate durante l'ispezione, nonché la possibilità di non autorizzare il decollo dell'aeromobile, nel caso in cui il vettore si rifiuti di porre in essere le dovute azioni correttive.
  Ciò premesso, l'ENAC ha fatto presente di aver compiuto, nel corso degli ultimi dodici mesi, 36 ispezioni SAFA (attestandosi al secondo posto in Europa come numero di ispezioni realizzate nei riguardi del vettore irlandese).
  Tali controlli hanno evidenziato anomalie di scarso rilievo e comunque rientrate a seguito di segnalazione e richiesta da parte dell'ENAC.
  Più in generale, per quanto noto allo stesso Ente, evidenzio che Ryanair ha subito negli ultimi dodici mesi 221 ispezioni SAFA da parte di tutte le Autorità europee competenti ad applicare il citato protocollo e che le anomalie riscontrate durante tali ispezioni sono mediamente inferiori a quelle degli altri operatori dell'Unione europea.
  Con riferimento, poi, alle iniziative volte alla tutela di passeggeri, faccio presente che, come è noto, il diritto all'assistenza nei confronti di passeggeri aerei coinvolti in casi di disservizio (mi riferisco in particolare agli eventi di cancellazione e ritardo prolungato dei voli) deriva dalle previsioni introdotte dal Regolamento dell'UE n. 261/2004.
  Il decreto legislativo n. 69 del 2006, che contiene disposizioni sanzionatorie per la violazione del predetto Regolamento UE, prevede all'articolo 2, che l'ENAC è l'organismo responsabile dell'applicazione del citato Regolamento ed irroga le sanzioni amministrative individuate dal medesimo decreto legislativo.
  In tale quadro l'ENAC ha assicurato di avere esercitato costantemente tale potere nei confronti del vettore Ryanair.
  Allo stato, risulta che siano stati conseguiti miglioramenti sotto il profilo dell'assistenza ai passeggeri, come la procedura per la distribuzione di buoni per snack e bevande in caso di attesa che si preveda superiore alle due ore, procedura questa divenuta ormai prassi consolidata anche per il vettore Ryanair.
  ENAC ha altresì riferito che in alcuni degli scali dove è più importante la presenza operativa del vettore irlandese sono stati conclusi accordi commerciali di cooperazione con strutture alberghiere e con locali società di trasporto su gomma per poter provvedere ai trasferimenti aeroporto-albergo-aeroporto.
  Inoltre, nelle informazioni fornite da Ryanair in fase di acquisto del biglietto aereo, sono comunque indicate le modalità per richiedere l'eventuale rimborso delle spese affrontate direttamente dal passeggero in assenza di assistenza diretta.
  Con riferimento, poi, agli episodi di mancata comunicazione delle procedure di emergenza in lingua italiana (solo in lingua inglese) richiamata dall'Interrogante, informo che la materia è disciplinata da apposito regolamento ENAC in vigore dal 12 settembre 2006. In particolare, l'articolo 2 di tale Regolamento prevede che la presenza a bordo di aerei comunitari e non comunitari di personale navigante in grado di parlare la lingua italiana debba essere garantita per i seguenti voli:
   voli in cabotaggio effettuati da vettori comunitari con aeromobili propri o in wet lease, noleggiati da compagnie comunitarie o extracomunitarie;
   voli effettuati da vettori titolari di licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC verso qualunque destinazione con aeromobili propri o con aeromobili noleggiati (wet lease) da compagnie comunitarie e/o extracomunitarie;
   voli originanti o per l'Italia effettuati in code-sharing in cui il vettore operativo è comunitario o extra comunitario e il vettore commerciale (marketing carrier) è italiano;
   voli charter originanti dall'Italia operati da vettori comunitari o extra comunitari;
   voli di linea operati da/per l'Italia qualora l'uso della lingua italiana è previsto dalle normative di settore (accordi di traffico).

  Il citato Regolamento prevede che in caso di inosservanza delle relative prescrizioni, rilevata a seguito dell'attività ispettiva aeroportuale SAFA dell'ENAC, l'Ente possa applicare, nel caso in cui il Vettore non rientri dell'anomalia segnalata, il divieto di partenza dell'aeromobile ai sensi dell'articolo 802 del Codice della Navigazione.
  Devo, tuttavia, far presente che tali funzioni ispettive sono basate su programmi di attività stabilite a priori, che utilizzano il metodo della campionatura. Non tutti i voli, quindi, sono sottoposti ad attività di controllo secondo il protocollo SAFA.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE (ENAC)

EUROVOC :

eruzione vulcanica

trasporto aereo

deontologia professionale

sicurezza aerea

condizioni di lavoro