ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00305

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 31 del 11/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/06/2013
Stato iter:
12/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/06/2013
Resoconto CATALANO IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/06/2013
Resoconto D'ANGELIS ERASMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 12/06/2013
Resoconto CATALANO IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/06/2013

SVOLTO IL 12/06/2013

CONCLUSO IL 12/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00305
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31

   CATALANO e NICOLA BIANCHI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   in seguito alla liberalizzazione del mercato dei servizi a terra, la società SEA spa, operatore pubblico che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha costituito la SEA Handling spa operativa dal 1o giugno 2002, partecipata al 100 per cento da SEA spa e responsabile per la gestione della movimentazione merci e bagagli sotto bordo per conto di Alitalia e altre compagnie;
   il capitale sociale di SEA, ad oggi, è pari a 27.500.000,00 euro, suddiviso in 250 milioni di azioni e gli azionisti si suddividono in azionisti pubblici che detengono il 55,65 per cento delle azioni (tra i principali il comune di Milano con il 54,81 per cento, la provincia di Varese con il 0,64 per cento e il comune di Busto Arsizio con 0,06 per cento) e azionisti privati che ne detengono il 44,35 per cento;
   come si apprende dal comunicato stampa della Commissione europea del 19 dicembre 2012, la SEA Handling ha ricevuto, nel periodo 2002-2012, da parte di SEA spa, 360.000.000 di euro;
   suddetti apporti di capitale sono stati segnalati alla Commissione europea da una società di handling concorrente il 13 luglio 2006;
   nella denuncia di cui sopra, riguardante un presunto aiuto di Stato concesso alla società SEA Handling spa (reg. CP 175/06), si accusava la SEA Handling, quasi interamente di proprietà di enti pubblici, di aver ricevuto tra il 2001 e il 2005, da SEA spa sovvenzioni destinate a ricoprire le perdite di esercizio subìte, attività continuata anche dopo il 2005. Si affermava, inoltre, che il comune di Milano aveva svolto un ruolo attivo nel garantire l'equilibrio finanziario e i livelli di occupazione di SEA Handling;
   in particolare, limitatamente al periodo oggetto di denuncia, gli importi delle perdite compensate da SEA a favore di SEA Handling, sono i seguenti:
    nel 2002 SEA Handling ha registrato una perdita totale di 43.639.040,39 EUR (1o giugno 2002-31 dicembre 2002), coperta con apporto di capitale da parte di SEA;
    nel 2003 SEA Handling ha registrato una perdita totale di 49.489.577,23 EUR (1o gennaio 2003-31 dicembre 2003), coperta con apporto di capitale da parte di SEA;
    nel 2004 SEA Handling ha registrato una perdita totale di 47.962.810 EUR (1o gennaio 2004-31 dicembre 2004);
    nel 2005 SEA Handling ha registrato una perdita totale di 42.430.169,31 EUR (1o gennaio 2005-31 dicembre 2005), coperta con apporto di capitale da parte di SEA;
    secondo i dati indicati nel bilancio del gruppo SEA trasmesso dal denunciante, nel 2006 SEA Handling ha subito perdite per 44.200.000 EUR;
   con lettera del 9 febbraio 2007 le autorità italiane hanno fornito le delucidazioni richieste dalla Commissione a seguito della succitata denuncia;
   la Commissione, con lettera del 30 maggio 2007, ha informato il denunciante che non disponeva di elementi sufficienti per concludere che fosse soddisfatto uno dei criteri di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e che quindi tali aiuti potessero considerarsi aiuti di Stato;
   il 2 luglio 2007, il denunciante ha fornito informazioni aggiuntive, integrando la propria istanza e inducendo la Commissione a riesaminare la denuncia;
   le autorità italiane, su richiesta della Commissione, hanno trasmesso copia dell'intesa sindacale del 26 marzo 2002 (con lettera del 10 aprile 2008) e copia dell'intesa sindacale conclusa il 13 giugno 2008 (con lettera del 20 novembre 2008);
   in seguito all'esame di suddette informazioni, la Commissione ha stabilito che gli importi corrisposti sono incompatibili con il dettato dell'articolo 107 del TFUE, per il quale gli aiuti devono perseguire obiettivi di benessere comune come la protezione dell'ambiente, la ricerca e lo sviluppo regionale, senza falsare indebitamente la concorrenza tra le imprese nel mercato interno;
   secondo la Commissione, gli aiuti sono incompatibili anche con gli orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà del 2004, i quali prevedono che: le imprese interessate elaborino un piano solido di ristrutturazione che ripristini la redditività a lungo termine e permetta loro di funzionare senza continuare a ricevere sovvenzioni da parte dello Stato; le imprese beneficiarie dell'aiuto attuino adeguate misure compensative finalizzate a ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza create dall'aiuto dello Stato e ad apportare un considerevole contributo al piano di ristrutturazione mediante risorse proprie; l'impresa riceva un aiuto alla ristrutturazione una volta ogni dieci anni;
   i ripetuti apporti di capitale, secondo la Commissione hanno quindi conferito a SEA Handling un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, infatti, la società, come emerge dalle perdite ingenti registrate nel bilancio, non sarebbe stata in grado di ottenere i finanziamenti sul mercato e gli importi versati si configurano, pertanto, secondo la Commissione, come aiuti di Stato;
   come si apprende dal comunicato stampa del 19 dicembre 2012, la Commissione europea ha ordinato il «recupero di 360.000.000 di euro illegalmente concessi a SEA Handling»;
   SEA Handling e il comune di Milano, rispettivamente il 15 e il 18 marzo 2013, hanno presentato ricorso, al quale si è associato il Governo uscente, contro la decisione della Commissione per aver valutato le misure controverse imputabili al Comune (e quindi allo Stato), insoddisfacenti il criterio dell'investitore privato operante in condizioni di mercato e incompatibili con gli orientamenti per la salvaguardia e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
   l'obbligo immediato della presentazione del bilancio 2012 impone tempi strettissimi che, coniugati con la rilevanza economica della vicenda, e le possibili conseguenze sull'occupazione, palesa l'urgenza del problema –:
   come il Ministro interrogato giudichi il comportamento di ENAC, quale ente preposto a svolgere un'attività di regolazione economica del settore e intenda, alla luce dei fatti sopra esposti, tutelare l'occupazione e le possibili ricadute socio-economiche sul territorio. (5-00305)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00305

  L'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo la tematica relativa all'attività di regolazione economica del settore handling svolta dall'Enac, anche con particolare riferimento al caso SEA Handling, per la quale vicenda questo Ministero, pur non avendone una competenza diretta, segue con la massima attenzione le conseguenze occupazionali e le possibili ricadute socio-economiche sul territorio.
  Ritengo opportuno segnalare in premessa le peculiarità del sistema aeroportuale italiano caratterizzate, in prevalenza, dal controllo pubblico delle Società di gestione, nonché l'obbligo imposto alle stesse Società di gestione ex articolo 705, lettera d) del Codice della Navigazione di «assicurare agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione».
  In merito, informo che è in corso di trasmissione ai Presidenti dei rami del Parlamento l'ultima relazione semestrale – secondo semestre 2012 – sull'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili; da questa si evince che il monitoraggio effettuato dall'ENAC sul settore evidenzia una flessione in termini di giro d'affari a causa della riduzione dei movimenti di aeromobili dovuti alla recessione economica mondiale e all'intensa competizione basata sul prezzo delle tariffe offerte. Tale competitività e la frammentazione del mercato determinano un veloce spostamento della clientela da una società all'altra e le società non riescono ad intervenire altrettanto rapidamente sulle strutture dei costi.
  In tale contesto economico, il settore dell'Handling si caratterizza oggi per i bassi margini di redditività.
  Per gli scali milanesi l'obbligo dei citato articolo 705 è stato reso operativo:
   dalla Convenzione stipulata con l'Enac in data 4 settembre 2001 che all'articolo 3 comma 4) pone in capo alla SEA S.p.A. l'obbligo di «assicurare la disponibilità e l'efficienza dei mezzi, attrezzature ed impianti e di quanto altro occorre per il continuo, regolare ed efficace svolgimento dei servizi di assistenza a terra...»;
   dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 1999, il quale prevede: «L'Ente di gestione, il vettore e il prestatore, che forniscono servizi di assistenza a terra, operano la separazione contabile fra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre attività da loro esercitate».

  In ossequio a tale principio, alcune Società di gestione hanno ritenuto di costituire Società ad hoc per l'espletamento dei servizi di assistenza a terra, tra cui ricordo, oltre alla SEA per gli scali milanesi, anche Sagat Handling S.p.A. per l'aeroporto di Torino.
  Il rispetto di tali obblighi è stato oggetto di costante verifica da parte di Enac, che cura, tra le proprie finalità di istituto, anche il monitoraggio del grado di liberalizzazione del mercato e la corretta apertura alla concorrenza, svolgendo, nel contempo, una precisa funzione di garante di un'equa competitività.
  ENAC verifica, inoltre, l'attenta valutazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi degli handlers sul territorio nazionale, nonché la qualità dei servizi che gli stessi offrono, nell'ottica primaria della soddisfazione degli interessi dei vettori e della garanzia del mantenimento di elevati standard di sicurezza nei confronti dei passeggero.
  Sotto il profilo della regolazione economica, sono, inoltre, oggetto di analisi di ENAC le contabilità analitiche certificate, presentate annualmente dai gestori aeroportuali, l'applicazione e la standardizzazione dei processi relativi alla certificazione degli handlers.
  Su questi temi l'Ente ha assicurato ed assicura un monitoraggio e controllo della sussistenza delle condizioni di equilibrio strutturale generale tra gli operatori di servizi di assistenza a terra nello specifico mercato di riferimento, attraverso il rilascio delle relative certificazioni e lo svolgimento di audit effettuati presso le Società di Handling volti a verificare il permanere dei requisiti richiesti.
  Gli interventi di ripianamento del capitale sociale effettuati da SEA S.p.A., le cui conseguenze sono state ripercorse dall'onorevole interrogante, rientrano nel delicato contesto del mercato di riferimento che, ad oggi, permane caratterizzato da una generalizzata sofferenza.
  Ciò anche in considerazione del fatto che, a parte il periodo di start up della Società SEA Handling (con inevitabili perdite di esercizio), si sono prodotte ulteriori cause negative sugli scali milanesi e sulle società ivi operanti, quali la revisione del contratto con Alitalia, il de-hubbing di Alitalia a Malpensa (a favore dello scalo di Fiumicino), nonché eventi di portata più ampia e inseriti nel contesto internazionale oltre alla già citata crisi economica congiunturale dell'intero settore del trasporto aereo.
  In tale prospettiva deve essere anche inquadrata la questione specifica sulla verifica di presunti «aiuti di Stato» così dichiarati dalla Commissione europea con Decisione del 19 dicembre 2012.
  Più in particolare, al fine di evitare che l'esecuzione della suddetta Decisione potesse avere ricadute difficilmente gestibili sul piano economico e addirittura drammatiche sul piano occupazionale, sono stati, presentati tre distinti ricorsi al Tribunale dell'Unione europea, rispettivamente da parte del Governo, attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della SEA Handling e del Comune di Milano.
  Parallelamente, le amministrazioni interessate, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee, hanno avviato un'interlocuzione con i servizi della Commissione, volta essenzialmente a individuare modalità di esecuzione della Decisione alternative al pagamento in denaro e alla messa in liquidazione concorsuale della società, ma ritenute altrettanto idonee a garantire il ripristino delle normali condizioni di concorrenza nel mercato di riferimento.
  In tale quadro e nelle more della definizione del contenzioso comunitario, il Comune di Milano ha, inoltre, proposto ricorso dinanzi al TAR della Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, delle note della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee – concernenti l'avvio del procedimento di recupero e la quantificazione delle somme da recuperare. Nel giudizio sono intervenute, a sostegno dell'istanza del Comune, tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative. SEA Handling e SEA Spa hanno a loro volta aderito alla richiesta del Comune. Con ordinanza n. 553/2013 del 22 maggio scorso, il TAR adito ha accolto l'istanza di sospensiva «fino alla decisione del merito della causa al riguardo pendente davanti al Tribunale dell'Unione europea».
  La Decisione di recupero avrebbe dovuto essere eseguita entro il 20 aprile 2013 (quattro mesi dopo la data di notifica della Decisione medesima).
  Per non vanificare l'effettività della tutela giurisdizionale in corso e per garantire la continuità dell'operatività degli aeroporti milanesi è stata richiesta una proroga del termine di esecuzione alla Decisione.
  La Commissione, nel prendere atto di tale richiesta ha nondimeno chiesto, con la comunicazione pervenuta il 6 maggio scorso per il tramite della Rappresentanza d'Italia a Bruxelles, di dar conto delle misure intraprese per il recupero entro il 5 giugno 2013.
  Con riferimento a tale ultimo adempimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle Strutture di collaborazione del Ministro per gli affari europei, ha inviato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, per l'inoltro alla Commissione, apposita comunicazione nella quale si fa riserva di far conoscere gli esiti delle valutazioni in corso da parte delle competenti amministrazioni circa gli atti conseguenziali alla predetta ordinanza del TAR per la Lombardia che, come detto, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare relativa al procedimento nazionale di recupero delle somme in questione, fino alla decisione del merito della causa pendente davanti al Tribunale dell'Unione europea. In tale comunicazione è stato evidenziato, altresì, che ulteriori informazioni potranno essere fornite in occasione di specifici incontri con la Commissione che le Autorità italiane auspicano si verifichino a breve.
  Infine, preme ricordare, che nonostante lo scenario appena delineato, ENAC ha riferito come SEA Handling abbia evidenziato una tendenziale razionalizzazione dei costi tanto da conseguire, nel 2010, una riduzione delle perdite di esercizio di circa il 55 per cento rispetto all'anno 2009 e nel 2011 un sostanziale pareggio a livello di margine operativo lordo.
  Contestualmente, tale sforzo organizzativo ha comportato negli scali milanesi, anche attraverso la vigilanza dell'ENAC, un miglioramento nella qualità dei servizi che vengono offerti oggi ai passeggeri, sia in termini di puntualità dei voi di linea che di rapidità dei percorsi dei bagagli dall'aeromobile ai punti di riconsegna.
  Ad ogni modo assicuro, nel concludere, che il Governo continuerà a seguire con la massima attenzione il prosieguo della vicenda che ha coinvolto Sea Handling consapevole delle possibili ripercussioni sui profili occupazionali e di operatività dei servizi degli aeroporti milanesi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE (ENAC)

EUROVOC :

ristrutturazione industriale

sicurezza del posto di lavoro

restrizione alla concorrenza

accordo commerciale

impatto sociale

mercato del lavoro