ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00271

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 29 del 05/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: MALPEZZI SIMONA FLAVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
BLAŽINA TAMARA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
BONAFE' SIMONA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
ORFINI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
RACITI FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 05/06/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/06/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 14/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00271
presentato da
MALPEZZI Simona Flavia
testo di
Mercoledì 5 giugno 2013, seduta n. 29

   MALPEZZI, COSCIA, BLAZINA, D'OTTAVIO, BONAFÈ, CAROCCI, MANZI, MALISANI, ZAMPA, BOSSA, COCCIA, ORFINI, ASCANI, RAMPI, ROCCHI, PICCOLI NARDELLI, NARDUOLO, RACITI e PES. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il 25 luglio 2012 veniva approvata la risoluzione n. 8-00196;
   tale risoluzione ripercorreva la vicenda del personale ausiliario ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) trasferiti, secondo l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 24, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;
   il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;
   l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge), bensì attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entità dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»; il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;
   lo stesso accordo ARAN in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, al punto 6 dell'articolo 2, sancisce che: «Agli ITP e agli assistenti di cattedra appartenenti alla VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;
   occorre peraltro ricordare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli insegnanti tecnico pratici e del personale ATA, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figura professionali, collocando il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3;
   i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;
   una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;
   la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) dettando un'interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti locali;
   nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Corte di cassazione, di fatto smentendo se stessa nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti, ha dato torto ai lavoratori;
   va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP; infatti esso recita così: «Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento dell'atto del trasferimento», a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti di appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA e mai gli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;
   nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) si rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;
   da allora più nulla è avvenuto se non la richiesta ai lavoratori che avevano vinto le cause di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;
   successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2001, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, i lavoratori si sono visti negare il diritto ad un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi un «legittimo affidamento» e di conseguenza l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;
   con sentenza n. C-108/10 del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l'illegittimità di un inquadramento comportante «un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario»;
   la citata risoluzione non solo sottolineava la necessità di trovare una soluzione per questa delicata e annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti di appello, ma impegnava il Governo «a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, ad una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con obiettivo di giungere ad una definitiva soluzione della questione del personale ITP e del personale ATA, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche;
   nonostante la risoluzione nulla ad oggi è cambiato –:
   in quale modo i Ministri interrogati intendano intervenire per dare attuazione a quanto stabilito nella risoluzione sopra citata. (5-00271)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contratto collettivo

ente locale

personale