ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00261

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 29 del 05/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZAN ALESSANDRO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 05/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/06/2013
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 05/06/2013
Stato iter:
06/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/06/2013
Resoconto ZAN ALESSANDRO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 06/06/2013
Resoconto CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 06/06/2013
Resoconto ZAN ALESSANDRO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/06/2013

SVOLTO IL 06/06/2013

CONCLUSO IL 06/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00261
presentato da
ZAN Alessandro
testo di
Mercoledì 5 giugno 2013, seduta n. 29

   ZAN, ZARATTI e PELLEGRINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   a gennaio e febbraio del 2013, a Camere ormai sciolte, l'ex Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini ha presentato al Parlamento per il parere, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime di AIA;
   dopo un parere favorevole con condizioni, espresso molto rapidamente dalla Commissione ambiente del Senato il 16 gennaio 2013, senza peraltro che nessun senatore fosse intervenuto in discussione, la Commissione ambiente della Camera, il successivo 11 febbraio, aveva invece espresso parere negativo al medesimo schema di decreto del Presidente della Repubblica;
   da quel momento, di detto decreto del Presidente della Repubblica sui combustibili solidi secondari, se ne sono perse le tracce, e finora non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
   intanto però, sono stati recentemente pubblicati due decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: il decreto 14 febbraio 2013, n. 22 (Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013) recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), dove vengono stabiliti – tra l'altro – i criteri da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), cessino di essere qualificate come rifiuto; e il decreto 20 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2013) che modifica l'allegato X della parte quinta del codice ambientale, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS), che recepisce i criteri contenuti nel suddetto decreto del 14 febbraio 2013, n. 22, che devono essere rispettati affinché determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto e possano quindi essere riutilizzati;
   la momentanea mancata pubblicazione in Gazzetta del decreto del Presidente della Repubblica sull'utilizzo in alcune categorie di cementifici dei combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, nulla toglie alla sempre dichiarata ferma volontà del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore Clini, di aver voluto proseguire nella scorciatoia dell'incenerimento dei rifiuti nei cementifici, bruciando rifiuti solidi urbani per alimentare i forni di cottura del clinker, cioè la componente principale del cemento;
   per i cementieri dell'Aitec (Associazione italiana tecnico economica cemento) si tratta di recupero energetico, per l'Associazione medici per l'ambiente «la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare di diossine e metalli pesanti»;
   l'utilizzo di CSS per alimentare i forni di cottura dei cementifici, produrrebbe, tra l'altro, gravi conseguenze in diverse aree del Paese, dove sono ubicati numerosi cementifici in termini di inquinamento ambientale e di peggioramento degli attuali livelli di raccolta differenziata dei rifiuti;
   a ciò va aggiunta l'aggravante della mancanza nel nostro Paese di un serio ed efficace sistema nazionale di controlli ambientali;
   utilizzare i combustibili solidi secondari è dannoso per la salute e soprattutto è superato in quanto esistono moderne tecnologie e soluzioni alternative alla combustione che creano maggiori posti di lavoro e sono più sostenibili a livello economico e ambientale;
   la scelta dell'incenerimento dei rifiuti (CSS) nei cementifici non è condivisibile se consideri la diversità esistente fra i limiti delle emissioni di inquinanti pericolosi per la salute previsti per i cementifici: polveri totali: mg 30/Nm3; biossido di zolfo: mg 600/Nm3; ossido di azoto: mg 1.800/Nm3; mentre i limiti per gli stessi inquinanti prodotti dagli inceneritori sono: polveri totali: mg 10/Nm3; biossido di zolfo: mg 50/Nm3, ossido di azoto: mg 200/Nm3;
   peraltro continuare a bruciare rifiuti è uno spreco di risorse e un costo altissimo in termini ambientali, e non si rispettano le disposizioni europee sul recupero della materia che è prioritario nella gerarchia d'intervento, continuando a ignorare anche la direttiva 96/62/CE, sulle polveri sottili finanche dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2013;
   il ricorso indiscriminato all'incenerimento dei rifiuti va infatti in tutt'altra direzione rispetto alla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti e al necessario incremento della raccolta differenziata –:
   se non si ritenga di non procedere all'adozione del regolamento sulla disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), già presentato per il parere presso le Commissioni parlamentari competenti dal precedente Governo, e se siano stati pienamente valutati – nella decisione di utilizzare in alcune categorie di cementifici i combustibili solidi secondari (CSS) – gli effetti di tale scelta sulla salute pubblica. (5-00261)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00261

  In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Zan ed altri, concernente l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), si rappresenta quanto segue.
  Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013, n. 62, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
  Il citato decreto ministeriale è stato adottato ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, preventivamente notificato alla Commissione europea con decorso del termine di «stand still». Nel dettaglio il decreto ministeriale stabilisce le condizioni e i requisiti in base ai quali dalle operazioni di trattamento di specifiche tipologie di rifiuti si ottiene il prodotto denominato combustibile solido secondario (CSS), nonché le relative condizioni di utilizzo in alcune specifiche tipologie di impianti industriali (cementifici) ritenuti idonei, al fine di rispettare gli standard di tutela dell'ambiente e della salute umana.
  Sotto il profilo tecnico a livello europeo è prevista come una cosiddetta migliore tecnica disponibile (MTD o best available technique – BAT) l'utilizzo di combustibili solidi secondari in cementifici.
  In ogni caso, sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della salute, il decreto ministeriale n. 22 del 2013 stabilisce che il CSS-Combustibile può essere utilizzato solo in impianti che rispettano le condizioni di esercizio del decreto legislativo n. 133 del 2005 in materia di co-incenerimento di rifiuti che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, n. 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti.
  Oltre a detti vincoli di esercizio l'utilizzo del CSS deve rispettare anche le diverse prescrizioni più restrittive contenute nella rispettiva Autorizzazione integrata ambientale (AIA); infatti, possono utilizzare CSS solo gli impianti soggetti a A.I.A. obbligati, come tali, al rispetto delle migliori tecnologie disponibili (Best Available Techniques-BAT).
  Pertanto, l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) deve comunque rispettare anche i valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'Allegato 2, decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sull'incenerimento di rifiuti.
  Il decreto ministeriale in oggetto è stato elaborato sulla base di una serie di dati di valutazione acquisiti nel corso dell'istruttoria.
  Da ultimo nel 2011 uno studio condotto dal Network for Business Sustainability (Canada) in collaborazione con il Politecnico di Bari (facoltà di ingegneria meccanica) ha analizzato decine di database universitari, con l'obbiettivo di condurre una analisi di tutte le pubblicazioni internazionali relative all'utilizzo di combustibili alternativi in cementeria. Sono stati giudicati rilevanti ai fini dello studio più di 110 articoli tecnici, rapporti di associazioni internazionali di ricerca e organizzazioni governative, pubblicazioni di ricercatori universitari, LCA Analysis, eccetera. La maggior parte dei documenti analizzati conclude che le emissioni dai camini di CO2, NOx, SO2, metalli, diossine e furani sono generalmente inferiori rispetto alla marcia a combustibili fossili (Network Business for Sustainability and Politecnico di Bari, 2011).
  Inoltre, con specifico riferimento al tema delle diossine, sollevato nell'interrogazione, l'utilizzo del CSS con dosaggi e proporzioni prestabilite e controllate in processi di combustione a temperature molto elevate per esempio, nel caso della combustione nei cementifici, la materia solida raggiunge i 1450oC; i gas raggiungono addirittura i 2000oC e tempi di residenza di assoluta garanzia non è risultato favorevole alla formazione di diossine, in quanto assicura la distruzione e la completa ossidazione di tutte le molecole inquinanti di natura organica eventualmente presenti.
  Per quanto riguarda le diversità tra alcuni limiti emissivi previsti per inceneritori e cementifici, si tratta di limiti fissati in ambito comunitario. Gli unici limiti che per legge comunitaria e nazionale sono superiori agli inceneritori sono per gli ossidi di azoto (500 per le cementerie e 200 per gli inceneritori, quindi non corrispondono al vero i limiti indicati nell'interrogazione) e le PM 10 (30 mg/Nm3 per le cementerie, 10 mg/Nm3 per gli inceneritori). Cementerie e inceneritori rappresentano due processi industriali completamente diversi: per questi motivi hanno parametri diversi e limiti di emissione diversi in tutto il mondo. Questi limiti, infatti, sono limiti fissati dalla direttiva IPPC, ora sostituita dalla Direttiva 75/2010/UE. Una cementeria che utilizza CSS-Combustibile dal 2005 è soggetta ad un limite di ossidi di Azoto pari a 800 mg/Nm3 (500 per impianti nuovi). La Direttiva 75/2010/UE, di prossimo recepimento in Italia, imporrà un limite di 500 mg/Nm3 per tutte le cementerie (nuove o esistenti).
  Con riferimento agli ossidi di azoto l'istruttoria del decreto ministeriale si è basata su esperienze tecniche condotte in Italia e in tutta Europa che evidenziano una diminuzione dei livelli emissivi in caso di utilizzo di CSS, come rilevato anche dal Politecnico di Torino (Genon, Brizio, 2008) e dalla provincia di Cuneo (Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo, atti Forum PA 2009). I dati e le pubblicazioni citate in bibliografia sono reperibili pubblicamente.
  Inoltre, il bilancio emissivo e ambientale preso a riferimento nel corso dell'istruttoria è risultato comunque a favore dell'impiego del CSS in cementeria in quanto oltre a migliorare l'impatto emissivo del cementificio rispetto alla normale conduzione con combustibili fossili, eviterebbe le emissioni del processo di incenerimento o gli impatti della messa in discarica dei rifiuti altrimenti non impiegati nella filiera di produzione ed utilizzo del CSS.
  Il processo di produzione del CSS-Combustibile e, più in generale, del combustibile solido secondario (CSS) deve essere visto in sinergia con la raccolta differenziata finalizzata al riciclo in quanto sono gli stessi requisiti merceologici a cui deve corrispondere il CSS-Combustibile a rendere necessaria a monte l'effettuazione di una raccolta differenziata di materiali quali il vetro e le diverse tipologie di metalli. I macchinari utilizzati per la produzione del CSS-Combustibile trarrebbero, infatti, danni dalla presenza di materiali inerti, motivo per cui la raccolta differenziata rappresenta sempre una soluzione integrante da anteporre al processo di produzione del CSS-Combustibile.
  Con riferimento alla questione, sollevata nell'interrogazione, sugli effetti del decreto ministeriale n. 22 del 2013 sulla raccolta differenziata, la disciplina comunitaria e nazionale impongono comunque obiettivi minimi di raccolta differenziata che devono essere rispettati e se non vengono conseguiti determinano responsabilità economiche e politiche a carico degli amministratori. Inoltre, potrebbe addirittura essere incentivata la raccolta differenziata della frazione umida.
  Peraltro l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 22 del 2013, richiama espressamente l'articolo 179, decreto legislativo n. 152 del 2006, proprio al fine di evitare che la produzione del CSS-Combustibile avvenga nel mancato rispetto della gerarchia dei rifiuti. Si conferma pertanto il principio per cui il riciclo si colloca tra le opzioni più virtuose per il trattamento dei rifiuti. In tal senso il decreto ministeriale n. 22 del 2013 rispetta pienamente anche le disposizioni europee che pongono il riciclo in un ambito gerarchicamente superiore rispetto ad altre forme di recupero di materia o di energia.
  Con riferimento alla questione dei controlli, sollevata nell'interrogazione, si ricorda che la produzione e l'utilizzo del CSS-Combustibile sono soggetti non solo a tutte le attività di controllo previste dall'ordinamento, ma anche a una serie di ulteriori e specifici controlli previsti dallo stesso decreto ministeriale n. 22 del 2013.
  In ogni caso, si intende approfondire i dati già disponibili e acquisire ulteriori dati sperimentali sull'utilizzo del CSS, con particolare riferimento ai profili tecnici e di impatto segnalati dall'interrogante, al fine delle opportune verifiche sulla completezza dell'istruttoria che sta alla base dell'elaborazione del CSS.
  In merito è stato già disposto che un gruppo tecnico del MATTM approfondisca le criticità segnalate.
  All'esito di tale integrazione istruttoria saranno assunte le conseguenti iniziative.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

eliminazione dei rifiuti

sanita' pubblica

riciclaggio dei rifiuti

agente inquinante dell'atmosfera

gestione dei rifiuti