ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00260

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 29 del 05/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: MARCHI MAINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/06/2013
Stato iter:
06/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/06/2013
Resoconto MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/06/2013
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/06/2013
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/06/2013

SVOLTO IL 06/06/2013

CONCLUSO IL 06/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00260
presentato da
MARCHI Maino
testo di
Mercoledì 5 giugno 2013, seduta n. 29

   MARCHI, CAUSI e VERINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il patto di stabilità interno per gli enti locali è attualmente disciplinato dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come successivamente modificato ed integrato dall'articolo 1, commi 428-447, della legge di stabilità per il 2013;
   il rispetto del patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario – calcolato quale differenza tra entrate e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale, con l'eccezione di alcune voci – espresso in termini di competenza mista;
   nel corso della legislatura i meccanismi di calcolo degli obiettivi di saldo sono stati rivisti più volte: mentre nella prima parte della legislatura, il saldo obiettivo di ciascun ente è stato rapportato al saldo finanziario raggiunto dall'ente medesimo in un esercizio precedente, a partire dal 2011, con la legge n. 220 del 2010, gli obiettivi sono stati ancorati alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio, criterio che ha reso ancor più stringenti ed impegnativi gli obiettivi da raggiungere;
   in particolare, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo obiettivo viene determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media da esso sostenuta nel triennio 2007-2009 – così come desunta dai certificati di conto consuntivo – determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni;
   ai fini della determinazione dell'obiettivo per ciascun anno, quindi, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione;
   l'assenza di un maggiore dettaglio nella tipizzazione delle spese da prendere in considerazione ai fini del rispetto del patto determina una situazione paradossale nel caso degli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in maniera associata, poiché, come espressamente previsto in alcune circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, «dalle spese sostenute dall'ente capofila della gestione medesima non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali»;
   l'applicazione di questa disposizione ha determinato in moltissimi casi il mancato rispetto degli obiettivi del patto da parte degli enti capofila con conseguente taglio dei trasferimenti e difficoltà, se non impossibilità, di approvazione dei bilanci;
   è evidente la «schizofrenia» di un sistema normativo che, da un lato obbliga gli enti locali all'utilizzo delle forme associative per la gestione di servizi e funzioni e, dall'altro, penalizza in termini finanziari l'ente capofila di quelle gestioni –:
   se il Governo intenda intervenire per superare questa paradossale penalizzazione di alcuni enti locali con una iniziativa normativa che escluda dalle spese correnti del comune capofila quelle effettuate per conto degli altri comuni. (5-00260)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-00260

  Con la nota in riferimento, codesto Ufficio legislativo ha chiesto di conoscere gli elementi di competenza utili per la risposta ai quesiti posti dall'onorevole Maino Marchi, inoltrati con l'interrogazione in oggetto.
  In particolare gli interroganti hanno rappresentato che l'attuale meccanismo di calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno – basandosi sulla spesa corrente registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione – penalizza gli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in forma associata data l'impossibilità per l'ente capofila della gestione medesima di escludere la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali. Tale meccanismo, sottolineano gli onorevoli interroganti, ha determinato in molti casi il mancato rispetto del patto di stabilità interno con tutte le conseguenti penalizzazioni in termini finanziari che lo sforamento dell'obiettivo reca con sé.
  Pertanto, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se il Governo intenda intervenire attraverso iniziative di carattere normativo al fine di superare la penalizzazione descritta subita dai suddetti enti locali, in particolare, prevedendo l'esclusione dalle spese correnti dell'ente capofila delle spese effettuate per conto di altri comuni.
  Al riguardo, nel condividere le finalità sottese alla richiesta in esame, si fa presente che l'eventuale accoglimento della stessa necessita di un apposito intervento legislativo la cui adozione, ferme restando le valutazioni politiche, è subordinata al rinvenimento di idonea compensazione finanziaria dei conseguenti effetti negativi in termini di indebitamento netto che tra l'altro, allo stato, non possono essere quantificati atteso che questo Dipartimento non dispone di elementi analitici in ordine alle gestioni associate in esame.
  Ferme restando le predette difficoltà di quantificazione, una possibile modalità di compensazione degli oneri che la richiesta determina potrebbe essere rinvenuta, sempre in via legislativa, operando un corrispondente peggioramento degli obiettivi dei restanti enti locali e, in particolare, di quelli per conto dei quali l'ente capofila effettua le spese.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2011 0183

EUROVOC :

competenza mista

prestazione di servizi

comune

ente locale