ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00188

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 24 del 28/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: CAPELLI ROBERTO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 28/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/05/2013
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/05/2013
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/05/2013
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/05/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/05/2013
Stato iter:
30/05/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/05/2013
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/05/2013
Resoconto DE CAMILLIS SABRINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 30/05/2013
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/05/2013

SVOLTO IL 30/05/2013

CONCLUSO IL 30/05/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00188
presentato da
CAPELLI Roberto
testo di
Martedì 28 maggio 2013, seduta n. 24

   CAPELLI, SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD e PLANGGER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il Sole 24 Ore, in più occasioni negli ultimi mesi, ha riportato i diversi orientamenti espressi dalle commissioni tributarie provinciali intervenute sugli avvisi di accertamento che i comuni stanno inviando ai cittadini relativamente al pagamento dell'ICI dei fabbricati rurali per le annualità pregresse;
   il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto «Salva Italia»), come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, commi 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, ha riscritto la normativa per i fabbricati rurali, prorogando il termine per la presentazione della domanda per il riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili secondo una specifica procedura già individuata dall'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 70 del 2011, che ha poi però contestualmente abrogato, rinviando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per tutti gli aspetti procedurali per il riconoscimento del requisito della ruralità;
   il decreto ministeriale del 26 luglio 2012 recante «Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità», attuativo dell'articolo 13 del decreto-legge «salva Italia» ha in effetti riconosciuto la valenza retroattiva del requisito della ruralità, con la stessa formulazione che in precedenza era inserita invece in una norma di legge, all'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011 abrogato dal decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che «la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»;
   la formulazione della normativa oggi in vigore ha determinato varie interpretazioni giurisprudenziali da parte delle commissioni tributarie riguardo alla valenza retroattiva o meno del carattere rurale degli immobili ai fini ICI e una di queste interpretazioni non riconosce il carattere retroattivo alla norma contenuta nel decreto ministeriale del 26 luglio 2012, perché ritenuta di rango secondario rispetto alla norma primaria di cui all'articolo 13, comma 14-bis, che non fa invece menzione della valenza retroattiva –:
   se ritenga opportuno assumere iniziative per chiarire ulteriormente con una nuova norma, anche attraverso un'interpretazione autentica, la valenza retroattiva del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini ICI, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. (5-00188)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 maggio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00188

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante ha manifestato al Governo l'esigenza di chiarire anche attraverso una norma di interpretazione la valenza retroattiva del carattere di «ruralità dei fabbricati», ai fini ICI, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della «presentazione della domanda» come indicato nel decreto ministeriale 26 luglio 2012 recante l'individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  La materia era originariamente disciplinata dall'articolo 7, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, successivamente la disciplina è stata innovata dal citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, con l'articolo 13, comma 14, lettera d-bis), ha espressamente abrogato i citati commi, mentre con il comma 14-bis del suddetto articolo 13 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire le modalità di inserimento, negli atti catastali, della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
  Il decreto ministeriale previsto dal predetto comma 14-bis per stabilire le modalità di inserimento, negli atti catastali, del requisito di ruralità è stato emanato in data 26 luglio 2012 e ha, fra l'altro, previsto che gli interessati dichiarino che l'immobile possiede i previsti requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda necessaria ai fini del riconoscimento di detto requisito.
  In particolare appare opportuno ricostruire sistematicamente la portata della norma contenuta nell'articolo 7 del decreto ministeriale 26 luglio 2012 a cui si riferisce l'interrogante.
  Il comma 2 del citato articolo 7, che non a caso è rubricato come «Disposizioni transitorie e finali», prevede che «restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, già censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, fatto salvo quanto indicato all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».
  Dal tenore letterale di tale disposizione si evince che le domande prese in considerazione dalla norma sono quelle presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011. Detta disposizione prevedeva proprio che «ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».
  Quindi, il Dipartimento delle Finanze evidenzia che la disposizione recata dal decreto ministeriale è fondata sulla norma di rango primario sopra riportata e, pertanto, non appare del tutto condivisibile la tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza secondo la quale il carattere retroattivo della norma discenderebbe esclusivamente da un provvedimento di rango secondario.
  Ciò posto, l'Agenzia evidenzia, comunque, che una disposizione normativa di natura interpretativa, finalizzata a chiarire la decorrenza degli effetti dell'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, avrebbe indubbi vantaggi in termini di certezza delle posizioni giuridiche e di deflazione dell'eventuale contenzioso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

imposta locale

fabbricato rurale