ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00185

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 24 del 28/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 28/05/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/05/2013
Stato iter:
30/05/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/05/2013
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/05/2013
Resoconto DE CAMILLIS SABRINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 30/05/2013
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/05/2013

SVOLTO IL 30/05/2013

CONCLUSO IL 30/05/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00185
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 28 maggio 2013, seduta n. 24

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sostituendo integralmente il comma 28 dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi;
   la norma prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, e fissa al contempo una sanzione amministrativa pecuniaria – da 5.000 a 200.000 euro – nel caso in cui il committente provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione fiscale richiesta;
   la responsabilità dell'appaltatore non viene considerata qualora l'appaltatore o il committente acquisisca la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore;
   tale disciplina ha sollevato alcuni problemi interpretativi circa il relativo ambito di applicazione, ovvero la limitazione al solo settore dell'edilizia, e sulle tipologie di contratti interessate, tanto da costringere, proprio a causa della elevata incertezza sull'ambito applicativo della norma, l'Agenzia delle entrate ad emanare una circolare interpretativa, la n. 40/E dell'8 ottobre 2012, che, tuttavia, non è riuscita a fugare i dubbi relativi all'applicazione delle nuove disposizioni;
   al là del fatto che la citata normativa utilizza genericamente i termini di «committente», «appaltatore» e «subappaltatore», stante l'attuale formulazione della norma questa troverebbe applicazione non solo per gli appalti concernenti il settore edilizio, ma si estenderebbero anche agli appalti di opere o servizi non riferibili a questo settore e riguarderebbe anche i contratti d'opera previsti dall'articolo 2222 del codice civile o, addirittura, i contratti di semplice fornitura di beni o servizi;
   a causa delle nuove disposizioni si sono verificati dubbi ed incertezze tra gli operatori economici che, in numerosi casi, hanno bloccato i pagamenti dovuti da alcune aziende ai loro fornitori così che la norma vigente appare contraria, rispetto filosofia di altri provvedimenti legislativi, adottati recentemente, volti alla sburocratizzazione e all'accelerazione dei termini di pagamenti, al fine di perseguire il rilancio dell'economia –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro in relazione alla problematica evidenziata e se non ritenga necessario fornire una chiara e definitiva indicazione al fine di precisare che i contratti di appalto da assoggettare alla disciplina di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono quelli relativi al solo comparto delle grandi opere edilizie.
(5-00185)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 maggio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00185

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante segnala taluni aspetti problematici connessi all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina prevista all'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore nell'ambito dei contratti d'appalto e di subappalto di opere e servizi. Il citato articolo 13-ter è intervenuto sulla disciplina previgente di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con la sostituzione integrale del comma 28 e con l'aggiunta dei commi 28-bis e 28-ter.
  La nuova disciplina prevede che la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiesti dalla legge, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
  Sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della prevista documentazione.
  L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro.
  Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede, in particolare, che vengano fugati dubbi interpretativi – non completamente risolti dall'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012 – al fine di chiarire se la disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore/subappaltatore trovi applicazione solo con riferimento ai contratti di appalto stipulati nell'ambito del settore edilizio ovvero si applichi alla generalità dei contratti di appalto.
  Al riguardo occorre evidenziare che tale problematica è stata recentemente oggetto di interpretazione da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 1o marzo 2013.
  Nel citato documento di prassi l'Agenzia si è espressa a favore della più ampia applicazione della normativa de qua, atteso che il citato articolo 13-ter dispone la modifica dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006, rubricato «Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale» ed è inserito nel Titolo III, concernente «Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi».
  Pertanto, lo scopo della norma non è di contrastare l'evasione nel solo ambito del settore edile, ma è quello di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti di appalto e di subappalto a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.
  Inoltre, la predetta circolare 2/E precisa che, per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dal citato articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, occorre fare riferimento alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'articolo 1655 del codice civile, secondo cui l'appalto è «... il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che devono ritenersi escluse dal campo di applicazione delle norme in esame le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:
   a) gli appalti di fornitura dei beni;
   b) il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 c.c.;
   c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
   d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
   e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

  Infine, è utile rammentare che la norma in materia di responsabilità solidale in argomento trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0083

EUROVOC :

contratto di forniture

contratto

appalto pubblico

documentazione

pagamento