ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00162

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 20 del 21/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDO MAURIZIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/05/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/05/2013
Stato iter:
22/05/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/05/2013
Resoconto PAGANO ALESSANDRO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/05/2013
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 22/05/2013
Resoconto PAGANO ALESSANDRO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/05/2013

SVOLTO IL 22/05/2013

CONCLUSO IL 22/05/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00162
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Martedì 21 maggio 2013, seduta n. 20

   PAGANO e BERNARDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nell'ipotesi di omessa fatturazione delle operazioni imponibili, l'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevede che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio;
   per la medesima fattispecie era anche previsto che l'imposta per la parte «a credito» non venisse riconosciuta; tuttavia la sentenza della Corte di giustizia C-95/07 del 1998 ha giudicato eccessiva tale sanzione nel caso in cui la mancata registrazione fosse meramente formale e non comportasse alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'autofatturazione;
   tuttavia, a seguito della citata sentenza, l'Agenzia delle entrate ha continuato ad applicare la sanzione piena del 100 per cento dell'imposta non autofatturata;
   le norme che regolano le sanzioni tributarie, contenute nel decreto legislativo n. 472 del 1997, contemplano l'obbligo di valutazione rispetto al danno erariale e al comportamento del soggetto (articolo 7); le norme prevedono inoltre l'esclusione della punibilità laddove non vi sia dolo o colpa ed (articolo 5), in ogni caso, in assenza di concreto danno erariale (articolo 6);
   l'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede la non punibilità del contribuente, laddove la sua condotta non abbia creato effettivo danno agli interessi dell'erario;
   il 12 ottobre 2012 il Governo pro tempore ha assolto l'ordine del giorno 9/5291-A/53 Pagano, che chiedeva al Governo di intervenire sulla fattispecie esposta in premessa prevedendo la riduzione del livello delle sanzioni per inadempimento formale, qualora questo non comporti evasione d'imposta –:
   se non ritenga opportuno stabilire, mediante un'apposita interpretazione che tenga conto del complesso delle norme descritte in premessa, che la sanzione prevista dal comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, non si applica qualora la mancata registrazione sia meramente formale e non comporti alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'autofatturazione. (5-00162)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 maggio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00162

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di escludere in via d'interpretazione che la sanzione prevista dal comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, si applichi allorché la mancata registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva integri una violazione meramente formale e non comporti alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'auto-fatturazione.
  Al riguardo giova preliminarmente effettuare una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.
  Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997 «Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio».
  Il successivo comma 2, del medesimo articolo 6, stabilisce che «Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni».
  Pertanto, il legislatore prevede specificatamente dei casi in cui, alla violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una sanzione più lieve rispetto a quella «piena» (dal cento al duecento per cento dell'imposta) prevedendo altresì che, nel caso in cui la violazione non rilevi nemmeno ai fini del reddito, trovi applicazione una sanzione in misura fissa.
  Il comma 9-bis del citato articolo 6 sanziona, invece, le fattispecie di mancato assolvimento dell'imposta mediante il sistema dell'inversione contabile.
  In particolare, il legislatore ha previsto, al terzo periodo del comma 9-bis, una sanzione ad hoc per le ipotesi in cui dalla violazione degli obblighi sostanziali connessi all'operazione sottoposta a reverse charge non scaturisca alcun danno all'Erario, come chiarito con circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate.
  Infatti, se l'imposta relativa all'operazione sottoposta al reverse charge sia stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'irregolarità circa le modalità di applicazione dell'IVA viene punita con la sanzione del 3 per cento dell'imposta irregolarmente versata.
  In definitiva la norma in esame contempla essenzialmente due sanzioni:
   quella, più grave, il cui ammontare può variare dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi soggetti al peculiare regime dell'inversione contabile, che trova applicazione in tutti i casi in cui l'imposta non sia stata assolta direttamente dal contribuente (né applicando il meccanismo dell'inversione contabile né in altro modo ancorché irregolare), se non a seguito di verifica o controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero di ravvedimento spontaneo;
   quella, più lieve, il cui ammontare è pari al 3 per cento dell'imposta che trova, invece, applicazione in tutti i casi in cui l'imposta sia stata assolta, anche irregolarmente; si tratta, ad esempio, dei casi in cui il cessionario o committente ovvero il cedente o prestatore abbiano versato l'imposta nei modi ordinari, anziché assolverla secondo il meccanismo dell'inversione contabile.

  Pertanto, tutte le volte in cui, in sede di controllo, vengano riscontrati inadempimenti collegati al meccanismo del reverse charge, l'amministrazione finanziaria dovrà applicare l'una o l'altra sanzione, irrogando quella più grave (dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi) solamente qualora l'IVA relativa alla specifica operazione non sia stata in alcun modo assolta.
In relazione alla citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C95/07, il Dipartimento delle Finanze rileva quanto segue.
  La Corte di giustizia dell'Unione europea ha discusso una questione rinviata pregiudizialmente dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in merito alla compatibilità con l'ordinamento comunitario della prassi nazionale secondo la quale, in caso di non applicazione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile, l'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente la mancata iscrizione dell'IVA a debito senza riconoscere, nel contempo, la spettanza del diritto alla detrazione della medesima adducendo la scadenza del termine biennale prescritto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
  Nella pronuncia la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è espressa in merito alla proporzionalità della sanzione del 100 per cento prevista dal citato articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1927, bensì si è limitata, dopo aver operato gli opportuni approfondimenti giuridici, a statuire che la prassi sopra illustrata contrastava con le relative disposizioni comunitarie in materia di detrazione e che, quindi, nel caso di mancata applicazione del meccanismo del reverse charge non poteva essere disconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta da iscrivere a debito.
  Infine, l'ordine del giorno n. 9/5291-A/053 della 16a legislatura, citato dagli onorevoli interroganti, impegnava il Governo a considerare, nell'ambito dell'esercizio della delega in materia di riforma del sistema sanzionatorio fiscale, il principio della riduzione del livello delle sanzioni per inadempimento formale, qualora questo non comporti evasione d'imposta.
  Al riguardo, giova segnalare che nel disegno di legge delega fiscale (Atto Senato n. 3519), già approvato alla Camera dei deputati nella passata legislatura ed il cui iter presso il Senato della Repubblica non si è potuto concludere per lo scioglimento anticipato delle Camere, era previsto, all'articolo 3, comma 9, una delega al Governo per una revisione del sistema sanzionatorio amministrativo «al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità di comportamenti» nonché «la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, DL 1997 0471, L 2000 0212

EUROVOC :

Corte di giustizia delle Comunita' europee

evasione fiscale

sanzione penale