ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00072

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 8 del 09/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/04/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/04/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/04/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00072
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Martedì 9 aprile 2013, seduta n. 8

   GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 a 243 recita: «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione»;
   il comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recita: «Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 ...omissis»;
   la circolare INPS n. 37 del 14 marzo 2012 al punto 6 – disapplicazione della cosiddetta finestra mobile e deroghe, recita: «le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9 della legge n. 243 del 2004, ossia che conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1o gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015)»;
   con l'interpretazione dell'INPS sopra evidenziata, peraltro inserita fra parentesi, sembra che si debba intendere che entro la data del 31 dicembre 2015, si debba già percepire il relativo trattamento pensionistico, mentre invece la legge n. 243 del 2004 dispone chiaramente che i requisiti di accesso per il diritto a pensione debbano maturarsi entro il 31 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche successivamente intervenute;
   le donne che optano per il sistema contributivo, così come previsto dal comma 14 dell'articolo 24 del citato decreto-legge, mantengono i requisiti previgenti ma non rientrano nei limiti e nei relativi criteri di cui al successivo comma 15 dell'articolo 24 della legge richiamata –:
   se non ritenga il Ministro interrogato, a fronte di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dal comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004, confermarne la corretta applicazione nei confronti delle donne che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo nella fase transitoria fino al 2015, come perfezionamento dei requisiti e non della decorrenza del trattamento pensionistico. (5-00072)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2004 0243

EUROVOC :

pensionato