ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18959

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 904 del 09/01/2018
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/01/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 08/01/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18959
presentato da
BERNINI Paolo
testo di
Martedì 9 gennaio 2018, seduta n. 904

   PAOLO BERNINI. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   è facilmente verificabile in rete la presenza di annunci relativi alla vendita di cani di razza, in spregio al decreto legislativo n. 529 del 1992, senza che vi siano adeguati interventi volti a sanzionare secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla riproduzione animali in violazione delle restrizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 60.000.000»; l'articolo 5, comma 3, prevede inoltre che: «chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione dalle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 60.000.000»;

   il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto ministeriale 0010056 del 6 luglio 2007 stabilisce che i cani di razza debbano obbligatoriamente essere iscritti all'anagrafe canina ufficiale e che, a decorrere dal 1° ottobre 2007, al fine di garantire l'allineamento delle informazioni del libro genealogico del cane di razza, previste dalle norme tecniche approvate con decreto ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005, con quelle presenti nel sistema di identificazione dei cani, l'Enci debba inviare, con cadenza almeno trimestrale, i dati dei cani iscritti nel libro genealogico del cane di razza nel periodo di riferimento;

   il decreto legislativo n. 529 del 1992 disciplina la commercializzazione degli animali di razza e stabilisce che non si può dichiarare di un animale che non sia iscritto in un libro genealogico riconosciuto, quindi che non abbia il pedigree. L'articolo 5, comma 1, cita: «È consentita la commercializzazione di animali di razza (...) esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico». Tale decreto (articolo 2, comma 1) stabilisce anche che i libri genealogici e registri anagrafici siano tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Salvo che il fatto costituisca reato (articolo 2, comma 2) il responsabile dell'associazione nazionale a ciò preposto (leggasi ENCI) che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformità delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 –:

   se i Ministri non intendano assumere iniziative, per quanto di competenza, per approfondire il fenomeno della vendita dei cuccioli di razza da parte di allevatori nella modalità sopra descritta, in ragione delle normative a tutela degli animali;

   se i Ministri non ritengano opportuno acquisire chiarimenti sulla questione sopra descritta dall'organo preposto nell'Enci;

   se e quali iniziative i Ministri intendano intraprendere per prevenire la vendita di cuccioli con modalità illegittime, anche in considerazione del fatto che un fenomeno che può andare ad alimentare il randagismo.
(4-18959)