ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18954

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 903 del 22/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIRACI' NICOLA
Gruppo: MISTO-DIREZIONE ITALIA
Data firma: 22/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 22/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18954
presentato da
CIRACÌ Nicola
testo di
Venerdì 22 dicembre 2017, seduta n. 903

   CIRACÌ. — Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il minore A.G.B., nato a Taraz (Kazakistan) il 15 settembre 2013 con passaporto rilasciato dalla Repubblica italiana il 23 aprile 2015, nell'ottobre 2015 è stato sottratto dalla madre, A.B.A. dall'abituale residenza di Brindisi per essere condotto illecitamente in Kazakistan senza il consenso del padre G.B.;

   in relazione al fatto succitato, lo Stato italiano, con sentenza 368/2017, irrevocabile dal 2 marzo 2017, ha condannato la donna a due anni di reclusione senza condizionale e alla sospensione della potestà genitoriale, articolo 574-bis c.p.;

   in merito a quanto esposto, l'interrogante ha presentato in data 6 giugno 2017 l'interrogazione 4-16739 chiedendo ai Ministri interrogati se e quali iniziative di competenza avessero assunto nell'immediato per l'esecuzione della sentenza penale n. 368/2017 resa dal tribunale penale di Brindisi e in che modo intendessero garantire che, in ottemperanza a quanto disposto dalla succitata sentenza, vi fosse il rientro immediato del minore in Italia, per la tutela suprema dello stesso;

   il 13 dicembre 2017, presso il dipartimento di tutela dei minori di Taraz, organismo di natura amministrativa, si è tenuta ulteriore seduta inerente alla situazione, propedeutica all'azione in sede giurisdizionale innanzi alla Corte minorile di Taraz;

   l'istanza del padre si era incentrata sul diritto di visita al minore che, nell'ultimo mese, avrebbe riferito non aver potuto incontrare né sentire per volere dell'ex coniuge, nonostante non vi fosse alcun divieto; con tale istanza ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, si chiedeva al dipartimento di riconoscere la possibilità di stare con il figlio anche portandolo in Italia per limitati periodi tempo;

   il Kazakistan ha aderito alla Convenzione dell'Aja nel 2013 anno in cui è entrata in vigore; le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aja rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea (parere 1/13 Corte di giustizia); con l'atto del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2016 (decisione 2016/2311) gli Stati membri sono stati autorizzati ad accettare l'adesione del Kazakistan; il medesimo atto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 della Repubblica italiana del 16 febbraio 2017;

   il dipartimento di Taraz, a quanto risulta all'interrogante, avrebbe disatteso l'istanza sul diritto di visita, svuotando di fatto di ogni contenuto la Convenzione medesima, decidendo che il padre G.B. potrà esercitarlo soltanto in Kazakistan, alla presenza della madre, ipotesi attualmente non perseguibile, poiché la donna non gli consentirebbe alcun contatto e avrebbe altresì interrotto ogni comunicazione con i legali italiani e kazaki dell'uomo;

   il console generale d'Italia è già intervenuto in rappresentanza, sia in occasione della seduta del 13 dicembre per relazionare lo Stato italiano, sia sollecitando l'incontro fra il padre e il bambino senza trovare riscontro alcuno;

   tale chiusura sarà segnalata al Dipartimento, alle autorità locali di polizia e all'organismo dell'Aja che esercita un controllo sull'applicazione della Convenzione;

   il padre, a quanto risulta all'interrogante, presenterà altresì azione innanzi alla Corte minorile per il riconoscimento del diritto di visita e il caso verrà presumibilmente trattato, e deciso, nel mese di gennaio 2018 –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa;

   se abbiano adottato iniziative affinché il Kazakistan applichi la citata Convenzione o se abbiano informato gli organismi internazionali e denunciato agli stessi la mancata applicazione, finora, della Convenzione in relazione al diritto di visita;

   se, alla luce di quanto esposto, l'Autorità centrale convenzionale istituita presso il Ministero della giustizia di Roma abbia adottato iniziative per richiedere al Kazakistan la corretta applicazione della suddetta Convenzione.
(4-18954)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di visita

sequestro di persona

minore eta' civile