ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18876

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 901 del 20/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: MINNUCCI EMILIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 20/12/2017
Stato iter:
23/03/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2018
CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/03/2018

CONCLUSO IL 23/03/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18876
presentato da
MINNUCCI Emiliano
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901

   MINNUCCI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore disciplina il processo di raccolta e prima distribuzione dei compensi di cui hanno diritto, tra gli altri, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi. La predetta legge dispone che la Siae incassi detti compensi e ne ripartisca il settanta per cento, in parti uguali, tra i soggetti sopra specificati compresi gli artisti, interpreti ed esecutori;

   nonostante i dettami normativi, però, risulta che la Siae ad oggi corrisponda la totalità dei compensi incassati solo a tre associazioni di categoria (Univideo, Anica e Apt), considerate come maggiormente rappresentative, indipendentemente dal fatto che i produttori siano o meno associati alle predette associazioni maggiormente rappresentative;

   alcuni produttori di opere audiovisive italiani e stranieri non associati hanno, così, proceduto a richiedere a Siae, attraverso la formazione di una nuova organizzazione collettiva, di poter ricevere quanto loro spettante già per le competenze relative al 2012, ma né Siae né le associazioni di categoria menzionate hanno risposto alle richieste presentate né tantomeno si sono dimostrate favorevoli all'apertura di un qualsiasi tavolo di confronto per risolvere la controversia;

   il sistema in atto, evidentemente, crea un'inspiegabile disparità di trattamento, che produrrà peraltro effetti anti competitivi nei confronti di tutte le altre organizzazioni, ancor più inspiegabile se si pensa che Siae è ad oggi oggetto di un'istruttoria da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per uso di posizione dominante (A508 – provvedimento n. 265319), e che le stesse associazioni di categoria sono state persino riconosciute incapaci ed inefficienti nell'ambito dell'attività di distribuzione dei compensi, così come da sentenza della corte di appello di Roma n. 570/2017;

   infine, si sottolinea che le associazioni di produttori di fonogrammi e videogrammi che gestiscono i compensi per copia privata sono state esentate dal costituirsi in organismi di gestione collettiva, o entità di gestione indipendente, così come disposto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, a giudizio dell'interrogante in evidente contrasto con la direttiva 2014/26/UE –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione sopra descritta e quali iniziative di competenza intenda intraprendere, anche sul piano normativo, al fine di ovviare alle disparità sopra descritte.
(4-18876)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 23 marzo 2018
nell'allegato B della seduta n. 1
4-18876
presentata da
MINNUCCI Emiliano

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, con il quale l'interrogante ha chiesto notizie riguardo alla corresponsione dei compensi per copia privata incassati dalla Siae con riferimento a opere audiovisive e videogrammi.
  Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalla competente direzione generale biblioteche e istituti culturali, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 71-
octies, comma 3, della legge n. 633 del 1941 prevede che la Siae ripartisca la quota copia privata video in misura del 30 per cento agli autori e del 70 per cento, in parti uguali, ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi e agli artisti interpreti esecutori.
  Tale ripartizione, ai sensi del richiamato articolo di legge, può essere effettuata dalla Siae anche per il tramite delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate. Al 2016, tali associazioni erano le seguenti:
  

   Apt, con riferimento alla parte relativa all'audiovisivo/tv;
   

   Anica, con mandato a Anica Servizi s.r.l., relativamente alla quota parte di spettanza del settore audiovisivo/Cinema;
   

   Univideo, con mandato ad Asea s.r.l., per la quota parte di spettanza dei produttori di videogrammi.
   

  Gli accordi sottoscritti con la Siae (a partire dal 1998 e periodicamente rinnovati) hanno sempre previsto l'impegno delle associazioni a ripartire le somme anche nei confronti di produttori non associati, ciascuna per il proprio settore.
  Anica e Apt, intermediarie della quota di spettanza del medesimo settore, hanno sempre condiviso le relative percentuali, successivamente comunicandole alla Univideo, in qualità di unica associazione maggiormente rappresentativa dei produttori di videogrammi, ha sempre distribuito l'intera quota spettante al settore
ex lege.
  Inoltre, gli accordi sottoscritti tra le predette associazioni e Siae, hanno sempre contemplato la possibilità di ingresso nel comparto di nuovi soggetti mediante l'inclusione della clausola per cui, in detta ipotesi, la ripartizione è sospesa sino alla rideterminazione delle rispettive quote di rappresentatività.
  In tal senso, gli accordi hanno sempre anche previsto che alla determinazione delle quote di rappresentatività le associazioni dovranno provvedere in tempi ragionevoli, al fine di non pregiudicare gli interessi degli aventi diritto appartenenti alla categoria.
  Quanto alle richieste, concernenti l'ammontare dei compensi per copia privata a partire dal 2012, presentate da alcuni produttori di opere audiovisive (italiani e stranieri) afferenti ad una neo costituita associazione di categoria maggiormente rappresentativa, da quel che consta, la Siae ha provveduto ad informare tale associazione, comunicando l'ammontare dei compensi — già ripartiti — a far data dal 2012.
  Corre l'obbligo di ricordare, infatti, che nel 2016 si è affacciato sul mercato un nuovo soggetto che, nel rappresentare di aver ricevuto mandato da diverse imprese del comparto audiovisivo, cinematografico e videografico, ha ufficializzato alla Siae di voler direttamente percepire la quota del compenso di spettanza dei propri associati. La Siae ha perciò informato, con apposita nota del 29 novembre 2016, tutte le associazioni interessate della necessità di sospendere gli accordi in vigore per rideterminare le quote di spettanza, provvedendo al contempo a sospendere l'attività di ripartizione a far data dalle competenze relative all'anno in corso (2016), sino alla composizione di una posizione condivisa tra tutti i soggetti coinvolti.
  A quel che risulta, alle parti è stata data ampia facoltà, sino al primo semestre del 2017, di raggiungere un accordo mediante l'intervento fattivo di Siae.

  Tuttavia le parti non sono pervenute ad una posizione condivisa, per cui la Siae, nell'interesse degli aventi diritto, ha provveduto a ripartire, nel mese di luglio 2017, in via del tutto prudenziale, un primo acconto dei compensi per copia privata sulle competenze del 2016 tra i tre soggetti originariamente sottoscrittori dell'accordo, differendo la ripartizione di un secondo acconto all'esito di ulteriori approfondimenti.
  Stante la rilevanza del tema, attesa la necessità di approfondire e di addivenire a criteri di ripartizione il più possibile condivisi, la Siae ha recentemente provveduto a convocare un tavolo di confronto tra tutte le associazioni di categoria, al contempo portando a conoscenza dell'intera vicenda l'AgCom affinché, nella sua qualità di autorità vigilante sulla corretta attuazione del decreto legislativo n. 35 del 2017, possa monitorare l'andamento delle trattative.
  Occorre rilevare, infine, che l'esclusione disposta dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 35 del 2017, secondo cui la distribuzione dell'equo compenso da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e dunque non è soggetta alla disciplina del decreto legislativo n. 35 del 2017, non è soltanto pienamente compatibile con la normativa europea di riferimento, ma è anche necessaria al fine di garantirne il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale.
  In primo luogo, si osserva che il diritto all'equo compenso per copia privata non è pienamente assimilabile ad un diritto d'autore o ad un diritto connesso al diritto d'autore, costituendo essenzialmente un indennizzo dovuto ai titolari dei diritti (sia d'autore che connessi al diritto d'autore), per controbilanciare il diritto alla «copia privata», riconosciuto a chi acquista ed utilizza per uso personale strumenti di riproduzione. Questa rilevante diversità rappresenta pertanto la prima ragione per cui la ripartizione dell'equo compenso non è assoggettata alla medesima disciplina, prevista per l'intermediazione del diritto d'autore.
  La direttiva 2014/26/UE, inoltre, circoscrive il proprio ambito di applicazione alla disciplina dell'attività degli organismi di gestione collettiva e, in misura minore, delle entità di gestione indipendente. Entrambe queste tipologie di soggetti, per quanto rileva in questa sede, sono definite come un «un organismo autorizzato ... a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale» (articolo 3, paragrafo 1, lettere
a) e b) della direttiva 2014/26/UE).
  Dunque, solamente i soggetti che esercitano come finalità unica o principale l'attività di intermediazione e gestione di diritti d'autore o di diritti connessi al diritto d'autore sono soggetti a tale disciplina europea e, di conseguenza, a quella nazionale di recepimento. Ne consegue che non possono trovare applicazione, con riferimento alle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, le disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017, atteso che queste associazioni non svolgono quale attività unica o principale la redistribuzione degli importi riconosciuti a titolo di equo compenso. L'imposizione a questi soggetti dei rilevanti oneri, soprattutto di natura organizzativa, previsti per gli organismi di gestione collettiva, si configurerebbe perciò come un'ipotesi di
gold plating, non consentita dall'ordinamento europeo.
  Occorre infine rilevare che, anche a seguito di una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. St. sez. VI, 25 ottobre 2017, n. 938/2017), sarà comunque necessario intervenire complessivamente sul sistema di regole della copia privata e del relativo equo compenso.
  

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo: Antimo Cesaro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gruppo di produttori

violazione del diritto comunitario

associazione professionale