ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18866

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 901 del 20/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 20/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18866
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901

   ZOLEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Italia è un Paese sismico. Nel 2016 la Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato oltre 53 mila terremoti, contro una media annua di circa 20 mila;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 all'allegato A, lettera A.29, esclude l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi e le opere in aree vincolate nel caso di: «Interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti (...) a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento (...)»;

   nella circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 42 del 21 luglio 2017, applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, si rende noto che nel corso del dibattito che ha preceduto l'approvazione della norma, è stata manifestata preoccupazione riguardo alla previsione di cui alla voce in esame, con particolare riferimento ai territori interessati dal sisma del 2009 e da quello del 2016-17, dichiarati, in gran parte, di valenza paesaggistica. La questione ha offerto l'opportunità di chiarire che la visione sottesa al nuovo regolamento implica, relativamente ai micro-interventi conservativi, gestionali ordinari e di miglioramento antisismico e di efficientamento ambientale-energetico, nonché, relativamente alla voce A.29, per la ricostruzione post-sisma, una marcata presa di distanza dalle predefinite procedure autorizzative oggettivamente lunghe e complesse;

   nel sistema della disciplina della ricostruzione post-terremoto dell'Italia centrale del 2016, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, l'autorizzazione paesaggistica non è più necessaria in virtù dell'approvazione di appositi piani di recupero inclusivi di tutti i contenuti conoscitivi, previsionali e prescrittivi del piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 143 del codice, piani di recupero sui quali è previsto il necessario assenso del Ministero. Tali piani di recupero dovranno contenere anche tutte le regole tecniche necessarie a definire un quadro di disciplina esaustivo per consentire al cittadino di operare correttamente in applicazione della voce A.29 e alle amministrazioni preposte alla tutela di poter agevolmente controllare che la ricostruzione sia fedele e rispettosa dei valori paesaggistici tutelati;

   secondo l'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 gli interventi realizzati attraverso strumenti urbanistici attuativi possono essere praticati esclusivamente nei centri e nei nuclei storici, o parti di essi, che risultano gravemente danneggiati o distrutti, una volta perimetrata la zona di particolare interesse storico dalle regioni interessate secondo criteri stabiliti dal commissario straordinario, che proprio per questo, a parere degli interroganti, nella prima prassi applicativa avranno un'incidenza percentuale limitata sul numero delle ricostruzioni da operare;

   la ricostruzione privata, di fatto, avviene prevalentemente al di fuori dei piani attuativi citati usufruendo di un contributo, comprensivo anche dell'adeguamento sismico, igienico-sanitario ed energetico, fino al cento per cento del costo di ricostruzione o recupero dell'edificio distrutto o gravemente lesionato, ma in caso di edificio tutelato si inserisce in un contesto di burocrazia complessa e di pagamenti da anticipare e difficili da sostenere molto superiori alla ricostruzione di un edificio non tutelato, rallentando e scoraggiando la ricostruzione stessa, in particolare sovrapponendosi alla legge 431 del 1985 («Galasso») che inserisce vincoli fino a 150 metri dalle sponde fluviali, situazione molto frequente nelle zone del mantovano colpite dal sisma –:

   quante abitazioni tutelate, a vario titolo, siano state danneggiate nel sisma che ha colpito Emilia-Romagna e Lombardia nel 2012 e quante nel sisma dell'Italia centrale;

   relativamente alle stesse, in quale percentuale non sia stata possibile la ricostruzione degli edifici pubblici e privati, se questa percentuale sia maggiore rispetto a case o altri edifici non tutelati e se non ritengano necessario assumere iniziative per prevedere un monitoraggio e un fondo ad hoc.
(4-18866)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patrimonio architettonico

sisma

zona sinistrata