ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18786

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 900 del 13/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/12/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 13/12/2017
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 13/12/2017
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/12/2017
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 13/12/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 13/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18786
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Mercoledì 13 dicembre 2017, seduta n. 900

   CIPRINI, TRIPIEDI, COMINARDI, CHIMIENTI, LOMBARDI e DALL'OSSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 5-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto la facoltà per il soggetto obbligato di estinguere la pretesa tributaria dell'erario oggetto di controversie in materia di accise ed Iva afferente ai prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula di una transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, così, di fatto, realizzando, a parere degli interroganti, una sorta di «condono» mascherato;

   con nota del 15 giugno 2017 protocollo 71066/RU/2017 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a firma del direttore pro tempore dottor Giuseppe Peleggi, è stato acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato che si è pronunciata sia in relazione al perimetro di applicazione della disposizione che ai criteri per giungere alle transazioni;

   per quanto riguarda le fasi della transazione, la suddetta nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al primo capoverso di pagina 4, riferendo il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato, stabilisce che «Nella stima della congruità dell'importo si terrà conto dello stato e grado del contenzioso pendente, della durata della controversia, nonché dell'aleatorietà dell'esito dello stesso. In ordine alla valutazione sulla solvibilità del soggetto obbligato occorrerà fare riferimento, oltre che alla reale consistenza patrimoniale, anche al rischio dell'incombenza di possibili e probabili esposizioni a procedura concorsuali con la conseguente compromissione delle ragioni dell'erario»;

   posto che i crediti dell'erario in materia di accisa ed Iva afferente su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche costituiscono crediti privilegiati e dunque maggiormente garantiti, non si comprendono, a parere degli interroganti, le ragioni per cui tra i criteri cui ispirare la valutazione della eventuale transazione vengano «privilegiate» le aziende esposte a procedure concorsuali –:

   se il Ministro sia a conoscenza del contenuto della citata nota 15 giugno 2017 protocollo 71066/RU/2017 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a firma del direttore pro tempore;

   quali e quante siano le imprese soggette a procedure concorsuali che hanno usufruito della procedura di estinzione del debito tributario in materia di accise ed Iva afferente su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche prevista dall'articolo 5-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
(4-18786)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto energetico

monopolio

accisa