ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18767

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 899 del 12/12/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/12806
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/12/2017
Stato iter:
22/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2017

CONCLUSO IL 22/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18767
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Martedì 12 dicembre 2017, seduta n. 899

   PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito delle prestazioni di servizi, si discute della rilevanza fiscale ai fini Iva delle notule pro forma (cosiddetti preavvisi di parcella o di compenso);

   l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 individua le regole che consentono di stabilire il momento di effettuazione ai fini Iva di una determinata operazione. In particolare, quanto alle prestazioni di servizi, i commi 3 e 4 individuano due differenti momenti cui collegare il sorgere dell'obbligazione tributaria: il primo, di carattere sostanziale, integrato dal pagamento, anche parziale, del compenso pattuito per l'operazione; il secondo, di carattere meramente formale, costituito dall'emissione della fattura, indipendentemente dal pagamento;

   la Corte di cassazione, in aderenza al dettato normativo, ha affermato che «in tema di Iva, la mera emissione di un documento non avente le caratteristiche formali della fattura, ancorché denominato in modo simile (nella specie, una “fattura pro-forma”), non è sufficiente a far sorgere l'obbligazione tributaria, se non si dimostra che sussistevano i presupposti per l'emissione della fattura: i presupposti temporali per l'emissione della fattura sono infatti indicati espressamente dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e sono collegati al momento in cui l'operazione assoggettabile ad imposta si considera effettuata» (cfr. Corte di cassazione 21 maggio 2008, n. 12913);

   il disposto dell'articolo 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce che «per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili [...]», ritenendo ugualmente validi i documenti equivalenti alla fattura;

   la norma è di diretta attuazione dell'articolo 219 della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 che consente agli Stati membri di ritenere ugualmente validi i documenti equivalenti alla fattura;

   in base all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dunque, le operazioni possono essere certificate mediante un documento che assume la forma di «nota, conto, parcella e simili», purché contenga tutti gli elementi propri della fattura;

   in pratica, non è rilevante il nomen quanto piuttosto il contenuto del documento, al fine di valutare se lo stesso contenga o meno gli estremi per essere considerato una fattura Iva;

   diventa allora dirimente capire quando si è in presenza di un documento che, indipendente dalla condizione sostanziale integrata dal pagamento (che impone sempre l'emissione della fattura), possa considerarsi formalmente emessa una vera e propria «fattura» rilevante ai fini Iva –:

   quale sia la rilevanza fiscale ai fini Iva dei preavvisi di parcella e quali requisiti sostanziali debbano avere tali documenti per non essere considerati alla stregua di una fattura.
(4-18767)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 dicembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 903
4-18767
presentata da
PISANO Girolamo

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, l'interrogante chiede di sapere quale sia la rilevanza ai fini Iva dei cosiddetti preavvisi di parcella e quali requisiti sostanziali debbano avere tali documenti per non essere considerati alla stregua di una fattura.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Nel sistema dell'IVA è previsto l'obbligo di documentare le prestazioni di servizi mediante l'emissione della fattura che, di solito, avviene, ai sensi dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, nel momento dell'incasso del corrispettivo.
  Se anteriormente al verificarsi dell'evento sopraindicato è emessa la fattura, l'operazione si intende effettuata limitatamente all'importo fatturato.
  Posto che la norma comunitaria consente agli Stati membri di ritenere ugualmente validi documenti equivalenti alla fattura, il legislatore nazionale ha previsto – attraverso l'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – che le operazioni possano essere certificate anche mediante un documento che assuma la forma di nota, conto, parcella e simili, purché contenga tutti gli elementi propri della fattura (cfr. circolare n. 45/E del 2005).
  Al riguardo, il secondo comma del citato articolo 21, elenca gli elementi che la fattura deve obbligatoriamente contenere.
  In particolare, trattasi di una serie di dati necessari ad individuare: i soggetti tra i quali è intercorsa l'operazione da fatturare (partita IVA o codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente); la data di emissione; il numero progressivo; la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; il corrispettivo pagato; l'aliquota, l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile.
  Ne consegue che, se il prestatore emette, a conclusione della prestazione, un preavviso di fattura (cosiddetta fattura
pro-forma) – privo dei requisiti richiesti dal richiamato articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – lo stesso deve ritenersi estraneo sia al sistema dell'IVA che a quello dell'imposizione diretta, fino a quando la somma richiesta non viene incamerata.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno ribadire che – in linea con una prassi amministrativa risalente ma ancora attuale (cfr., circolare del 15 gennaio 1973, n. 3; risoluzione del 5 marzo 1973, n. 528348) – il documento emesso prima del pagamento (totale o parziale) del corrispettivo del servizio effettuato, contenente espressioni commerciali comunemente in uso (quali, preavviso di pagamento, fattura pro-forma, preavviso di parcella e simili), essendo privo dei requisiti elencati dal richiamato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non possa considerarsi titolo rilevante agli effetti dell'IVA.

Il Viceministro dell'economia e delle finanze: Luigi Casero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi