ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18731

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 898 del 06/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: D'ALIA GIANPIERO
Gruppo: ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Data firma: 06/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18731
presentato da
D'ALIA Gianpiero
testo di
Mercoledì 6 dicembre 2017, seduta n. 898

   D'ALIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Militello in Val di Catania (Catania), con delibera n. 134 del 10 novembre 2017, ha autorizzato il sindaco ad accettare la proposta di transazione con il comune di Scordia (Catania), in base alla quale il credito vantato dal comune di Militello in Val di Catania nei confronti del comune di Scordia viene decurtato del 60 percento, passando dalla somma di 4.782,02 euro alla somma di 2.869,21 euro;

   il risparmio così ottenuto per il comune di Scordia, pari alla somma di 1.921,81 euro, graverà esclusivamente nei confronti dei contribuenti dello stesso comune di Militello in Val di Catania;

   il comune di Scordia, con deliberazione del consiglio comunale n. 115 del 13 dicembre 2014, ha dichiarato il dissesto finanziario dello stesso comune;

   la commissione straordinaria di liquidazione, con propria deliberazione n. 10 del 17 novembre 2015 ha proposto al comune di Scordia l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata, avvenuta con deliberazione della giunta municipale n. 137 del 19 novembre 2015;

   la stessa commissione, con deliberazione n. 7 del 12 luglio 2017, ha indicato l'individuazione dei criteri per la liquidazione della massa passiva ex articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000, stabilendo che, per la definizione transattiva dei crediti vantati al 31 dicembre 2013, sarebbe stata proposta ai creditori la percentuale unica del 60 percento dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva;

   l'istituto del dissesto degli enti locali, mira a regolare quelle situazioni in cui la situazione finanziaria dell'ente è di una gravità tale, da impedirne il regolare svolgimento delle funzioni essenziali;

   l'articolo 244 del Tuel stabilisce che si ha dissesto finanziario laddove l'ente locale non possa garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistano nei confronti dello stesso crediti di terzi cui non si possa fare validamente fronte, né con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio, né con lo straordinario riconoscimento del debito fuori bilancio;

   la procedura che segue la dichiarazione di dissesto finanziario mira a cristallizzare ad una certa data la situazione creditoria e debitoria dell'ente, affidandone la gestione ad una commissione esterna all'ente;

   la tutela delle ragioni dei creditori dell'ente, trova un limite importante nella necessità di assicurare la continuità di esercizio dell'amministrazione locale e, con essa, il regolare svolgimento dei servizi essenziali per la comunità;

   tali esigenze sono sottese al dettato di cui al successivo articolo 248 del Tuel, che introduce il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, prevedendo, altresì, che i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere;

   a contrastare tale quadro normativo, si inseriscono due sentenze della Cedu, quella del 24 settembre 2013 (ricorso n. 43892/04) e quella del 24 settembre 2013 (ricorso n. 43870/04);

   secondo i giudici di Strasburgo, le esigenze di tutela della collettività non possono giustificare la frustrazione di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, in virtù di una sentenza passata in giudicato;

   di conseguenza, secondo i giudici di Strasburgo, la normativa italiana che disciplina la materia dello stato di dissesto degli enti locali, viola il diritto al rispetto della proprietà, dal momento che lo Stato è tenuto ad onorare interamente il debito di ogni sua articolazione centrale o periferica –:

   se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative al fine di fare chiarezza in merito alle disposizioni da applicare per il pagamento di crediti già maturati, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di enti locali dichiarati in stato di dissesto finanziario.
(4-18731)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disavanzo di bilancio

debito

ente locale