ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18712

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 897 del 05/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 05/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18712
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Martedì 5 dicembre 2017, seduta n. 897

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   a seguito dell'emanazione delle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entrate in vigore il 7 luglio 2017, il personale appartenente al ruolo degli ispettori della polizia di Stato, che al 1° gennaio 2017 non ha maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, si ritiene ingiustamente discriminato rispetto al personale che ha invece maturato detta anzianità, a cui è riservata la promozione alla nuova qualifica di sostituto commissario con decorrenza 1° gennaio 2017, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 95 del 2017;

   tale qualifica – che prima della riforma era soltanto una denominazione riservata agli ispettori di polizia con qualifica apicale, ossia agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza – è stata introdotta a seguito del riordino dei ruoli delle forze di polizia, nel cui ambito è stato previsto che il ruolo degli ispettori della polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato non più in quattro ma in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: «vice ispettore; ispettore; ispettore capo; ispettore superiore, sostituto commissario»;

   l'impossibilità di acquisire la nuova qualifica apicale di sostituto commissario in forza del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, comporta che il personale interessato si troverà a ricoprire, nonostante la maggiore anzianità nella qualifica, la medesima posizione del personale con qualifica di ispettore capo che abbia maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, che sarà promosso, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto e per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore;

   la conseguenza è che gli attuali ispettori superiori con meno di otto anni di anzianità nella qualifica non avranno alcun beneficio dal riordino, trovandosi, da una parte, a ricoprire una qualifica non più apicale, e dall'altra, a non essere più sovraordinati rispetto al personale che acquisirà, la medesima qualifica con decorrenza 1° gennaio 2017, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 95 del 2017;

   in più, il personale in questione rischia di non riuscire a partecipare neppure al concorso di 300 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento istituito dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 95 del 2017, essendo tale concorso riservato ai sostituti commissari – anziché agli ispettori superiori, come prevedeva la disciplina previgente — «che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334», nel testo vigente prima della riforma;

   per tale motivi, si rende necessario un intervento correttivo della disciplina in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle forze di polizia, con la previsione, nell'ambito del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, della possibilità, anche per il personale appartenente al ruolo degli ispettori che al 1° gennaio 2017 non ha maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, di acquisire la nuova qualifica apicale di sostituto commissario –:

   se non ritenga di dover assumere iniziative affinché la posizione del suddetto personale sia disciplinata correttamente, in conformità all'ordinamento statale e comunitario, al fine di prevenire probabili censure di incostituzionalità della legislazione vigente.
(4-18712)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza pubblica