ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18663

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 893 del 29/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: LAFORGIA FRANCESCO
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 29/11/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/11/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18663
presentato da
LAFORGIA Francesco
testo di
Mercoledì 29 novembre 2017, seduta n. 893

   LAFORGIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel nostro Paese tutti i lavoratori che incorrono in periodi di disoccupazione involontaria possono, se soddisfano alcuni requisiti, usufruire di misure di sostegno economico («Naspi»);

   i lavoratori assunti a tempo indeterminato le cui aziende debbano affrontare periodi di riduzione della produzione possono usufruire nei periodi di sospensione da lavoro della cassa integrazione guadagni. Anche i lavoratori stagionali usufruiscono di un contributo economico, seppur ridotto dal «jobs act»;

   quanto suesposto però, non è valido per i lavoratori che garantiscono nelle scuole italiane, sia i servizi di pulizie, ristorazione e in molti casi ausiliariato (gli ex bidelli) assunti con contratti del turismo o dei multiservizi, sia i servizi di supporto e assistenza ad personam, assunti con contratti delle cooperative sociali (sono prevalentemente lavoratrici diplomate o laureate in ambito pedagogico/educativo/sociale e svolgono attività di assistenza e di inserimento per alunni con deficit psico-fisici). Questi servizi sono infatti ormai in grandissima parte appaltati ad aziende/cooperative, le cui dipendenti sono assunte con contratto a tempo indeterminato con sospensione estiva;

   si tratta in gran parte di donne i cui contratti part time difficilmente superano le 14 o le 15 ore alla settimana. In alcuni casi, essendo l'attività lavorativa strettamente legata alle necessità operative delle scuole, hanno orari anche inferiori ai minimi contrattuali (6/9 ore settimanali nelle medie);

   situazione analoga e anche peggiore vivono le lavoratrici impegnate nei servizi ad personam nelle scuole. Si tratta di figure professionali indispensabili assunte all'interno delle scuole con contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali. La loro attività, essendo legata non solo al calendario scolastico ma alla stessa presenza dei soggetti da assistere, viene ad essere interrotta anche nei momenti in cui i soggetti che devono assistere per vari motivi non frequentano le scuole;

   queste lavoratrici nei periodi di sospensione estiva 2 o 3 mesi all'anno sono prive di qualsiasi reddito e non ricevono neppure gli assegni famigliari;

   si è oggettivamente di fronte ad una discriminazione nei confronti di queste lavoratrici che per 9/10 mesi all'anno forniscono un servizio indispensabile alle famiglie italiane;

   è indispensabile sanare questa diseguaglianza, che riguarda alcune decine di migliaia di persone;

   a ciò si aggiunga che le lavoratrici degli appalti scolastici sono penalizzate anche dal punto pensionistico, in quanto per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52 settimane ai fini dell'accesso alla pensione. Questo nonostante la direttiva 97/81/CE disponga la non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale e quindi che l'anzianità contributiva necessaria per l'individuazione della data relativa del diritto alla pensione debba essere calcolata per chi è a part-time, come se avesse lavorato a tempo pieno;

   sono ormai decine le sentenze della magistratura, inclusa la Corte di cassazione, che ribadiscono il principio di non discriminazione dei lavoratori part-time verticali ciclici e condannano l'Inps al riconoscimento di 52 settimane di contributi, al solo fine dell'accesso alla pensione;

   in risposta alle interrogazioni n. 5-12272 e 5-12562, vertenti sulla medesima materia, il Governo si è impegnato «a valutare eventualmente la possibilità di sostenere iniziative anche di tipo normativo che possano rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati a tempo parziale, citati nel presente atto» –:

   se non ritenga improcrastinabile assumere iniziative per estendere la possibilità di usufruire della «Naspi» o altro strumento di welfare al personale degli appalti scolastici di cui in premessa, anche alla luce delle dichiarazioni del Governo in risposta alle suddette interrogazioni, o comunque, nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale ciclico, per prevedere una contribuzione figurativa tale da determinare un accreditamento di 52 settimane annue, utili ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche.
(4-18663)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro a tempo parziale

parita' di trattamento

pensionato