ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18588

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 890 del 22/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 22/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 22/11/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/11/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 14/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18588
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Mercoledì 22 novembre 2017, seduta n. 890

   PRODANI e RIZZETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   come riportato nel Bollettino n. 43 del 13 novembre 2017 «AS1445» l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella riunione del 25 ottobre 2017, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito all'articolo 37-bis del decreto-legge n. 206 del 2005, codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge n. 29 del 229. Le osservazioni sono state inoltrate il 7 novembre 2017, al Presidente del Consiglio dei ministri;

   come si evince dal Bollettino, «con l'articolo 5 del decreto-legge n. 1 del 2012, e successive modifiche, è stato introdotto nel Codice del Consumo un sistema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie nei contratti da parte dell'AGCM, disciplinato all'interno dell'articolo 37-bis del Codice menzionato. Tale intervento normativo derivava dalla constatazione dell'insufficienza del solo controllo giudiziario al fine di realizzare l'obiettivo di un efficace contrasto delle pratiche vessatorie nei confronti dei consumatori»;

   «Il legislatore, mosso dall'intento di garantire un sempre maggior livello di tutela al consumatore a fronte di comportamenti abusivi da parte delle imprese, ha affidato all'Autorità un potere di public enforcement in materia di clausole vessatorie, integrando la tutela in materia, che in precedenza era domandata al solo giudice civile attraverso azioni individuali o azioni inibitorie collettive»;

   l'ambito di intervento dell'Autorità in merito alle clausole vessatorie ex articolo 37-bis appare, però, inefficace per due ragioni. In primis l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato risulta limitato alle sole clausole «inserite nei contratti fra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari»; la seconda ragione riguarda il fatto che all'Autorità «solo la facoltà di valutare se il testo delle condizioni generali di contratto adottate dall'impresa contenga o meno clausole vessatorie in violazione degli articoli 33 e seguenti del Codice, senza alcuna conseguenza sulla loro validità o necessità di modificarle o eliminarle. Il procedimento di accertamento della vessatorietà presso l'Autorità non contempla, infatti, l'esercizio del potere di inibire l'uso delle clausole di cui sia stata accertata la vessatorietà»;

   i procedimenti istruiti dall'Autorità hanno mostrato che il timore di discredito reputazionale non ha prodotto sempre i risultati attesi, e all'accertamento della vessatorietà non fanno seguito a volte comportamenti conformativi delle imprese. Si potrebbe determinare un vulnus insanabile qualora l'impresa non si dovesse obbligare spontaneamente a modificare la clausola reputata abusiva, e, al contempo, nessuno dei soggetti legittimati all'azione inibitoria richiedesse al giudice competente, sulla base dell'accertamento della vessatorietà da parte dell'Autorità, di inibirne l'uso;

   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infatti, non avendo poteri di diffida per vietare l'uso della clausola sopracitata, è priva di qualunque strumento di intervento in caso di mancata eliminazione o modifica della medesima. «Al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa si ravvisa, pertanto, la necessità di una modifica normativa che preveda l'inserimento nell'articolo 37-bis di un richiamo ai contenuti del comma 8 dell'articolo 27 del Codice del consumo, ossia l'introduzione del potere di diffida nel procedimento in materia di clausole vessatorie analogo a quello esercitabile in materia di pratiche commerciali scorrette e di tutela dei diritti dei consumatori»;

   infatti, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del codice del consumo, «l'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Al fine di rendere più efficace il potere di diffida la predetta modifica normativa dovrebbe prevedere anche la possibilità per l'Autorità di irrogare sanzioni in caso di inottemperanza alla medesima, attraverso l'inserimento nell'articolo 37-bis di un richiamo alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di euro prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo. L'attribuzione all'Autorità del potere di inibire l'uso di una clausola di cui sarebbe stata accertata la vessatorietà le consentirebbe l'esercizio di un pieno potere di intervento sulle clausole vessatorie, analogo a quello relativo alle pratiche commerciali scorrette e alla tutela dei diritti dei consumatori» –:

   se il Governo ritenga opportuno, in conformità alle proposte formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutare l'opportunità di assumere iniziative per una modifica della normativa attribuendo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'attività di tutela del consumatore contro le clausole vessatorie, il potere di diffidare gli operatori a eliminare o modificare le condizioni contrattuali ritenute restrittive e di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nell'eventuale caso di ottemperanza.
(4-18588)