ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18461

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 885 del 14/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: RONDINI MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 14/11/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/11/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/11/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18461
presentato da
RONDINI Marco
testo di
Martedì 14 novembre 2017, seduta n. 885

   RONDINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   notizie di stampa riportano di una prima sentenza arrivata nell'aprile 2017, seguita da diverse altre, attraverso le quali in sei giudizi, nel solo 2017, diverse Corti hanno dato ragione a cittadini immigrati e torto all'Inps sulla mancata erogazione di bonus a sostegno della famiglia;

   per l'assegnazione del bonus per la maternità di 800 euro, si è fatto riferimento all'assegno di natalità previsto dalla legge di stabilità del 2014, che escludeva l'accesso alle straniere sprovviste di permesso di soggiorno di lungo periodo;

   il permesso di soggiorno di lungo periodo si ottiene solo a condizioni molto restrittive tra le quali: soggiorno nel Paese da almeno 5 anni, disponibilità di reddito superiore all'assegno sociale, conoscenza della lingua altri vincoli;

   la definitiva e più grave ingerenza nelle politiche economiche nazionali è arrivata dall'ultima sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a dirimere una causa tra l'Inps e una donna straniera residente a Genova, titolare di un permesso di lavoro superiore a sei mesi, che si era vista rigettare la richiesta dell'assegno per i nuclei familiari numerosi. In primo grado il tribunale aveva dato ragione all'Istituto, ma il giudice d'appello aveva ritenuto necessario chiedere un parere alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una verifica di aderenza alle regole europee. La decisione dei giudici europei è stata chiarissima. «I cittadini dei paesi non Ue ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, a norma del diritto dell'Unione e del diritto nazionale – scrivono i magistrati – devono beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini di detto Stato»;

   dello stesso parere sono anche taluni giudici italiani. Prima con la decisione del 15 aprile 2016 e poi con l'ordinanza del 21 febbraio 2917 il tribunale di Bergamo ha riconosciuto il diritto delle famiglie straniere a ricevere il bonus «bebè», affermando che «subordinare il riconoscimento ai figli di extracomunitari con permesso di lungo periodo crea una disparità di trattamento tra italiani e stranieri nel caso in cui questi ultimi siano anche lavoratori»;

   secondo i magistrati, il parametro fondamentale per l'erogazione di un bonus resta la «legalità del soggiorno» e il suo carattere non episodico e occasionale;

   anche la Corte costituzionale si è occupata della materia. In particolare, in un'ordinanza del 4 maggio 2017 ha ritenuto illegittimo il mancato riconoscimento dell'assegno di maternità dei comuni ad alcuni cittadini di diverse nazionalità, tra cui una donna eritrea con permesso di soggiorno per motivi umanitari. Anche in questo caso non si riconosce il vincolo del permesso di lungo periodo. La sentenza della Corte costituzionale fa riferimento non solo a diversi articoli della Costituzione, ma anche alla direttiva dell'Unione europea che impone pari trattamento tra i lavoratori legalmente presenti nei Paesi partner, nonché agli accordi euro-mediterranei che dispongono il riconoscimento delle prestazioni assistenziali ai cittadini regolarmente soggiornanti con un titolo di soggiorno «semplice» –:

   se il Governo sia a conoscenza della situazione e se non intenda intervenire, in tempi rapidissimi, presso le competenti sedi europee al fine di consentire, nel rispetto della sovranità nazionale, che possano essere assunte scelte politiche che siano di aiuto per i soli cittadini extracomunitari residenti stabilmente nel nostro Paese, come quelli in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, evitando discriminazioni nei confronti dei cittadini italiani, vista l'esiguità delle risorse destinate al bonus «bebè» registratasi in passato, essendo peraltro lo stesso al momento non rifinanziato.
(4-18461)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

discriminazione basata sulla nazionalita'

diritto di soggiorno

cittadino straniero