ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18336

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 881 del 06/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 30/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 30/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 30/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18336
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Lunedì 6 novembre 2017, seduta n. 881

   PRODANI e RIZZETTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni, come riportato da diverse fonti di stampa, «aumenta il rischio di attivare servizi a pagamento indesiderati sui dispositivi elettronici quali telefoni cellulari, palmari, smartphone e tablet». Il sito www.laleggepertutti.it ha informato come la «particolarità di questi servizi sia legata allo sviluppo delle tecnologie touchscreen»;

   Secondo Repubblica.it del 19 febbraio 2015, «gli italiani che utilizzano servizi aggiuntivi via internet dal proprio smartphone sono 10 milioni. Il 4 per cento di loro non ha mai chiesto di farlo, ma si è ritrovato abbonato al prezzo di centinaia di euro, oppure si è imbattuto nelle offerte più strane»;

   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 21 gennaio 2015, ha dichiarato di aver «irrogato, ai principali operatori del settore delle comunicazioni mobili (Telecom, Wind, Vodafone e H3G), una sanzione pari a 1.750.000 euro ciascuno per Telecom e H3G, e a 800.000 euro ciascuno per Wind e Vodafone, per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell'ambito della commercializzazione dei servizi premium utilizzati via Internet da terminale mobile»;

   nel corso del 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ricevuto varie segnalazioni con le quali associazioni di consumatori e utenti di telefonia mobile denunciavano la fornitura non richiesta, e il relativo addebito da parte del proprio operatore sul credito telefonico della SIM, di servizi a sovrapprezzo (i cosiddetti servizi premium) accessibili durante la navigazione in mobilità mediante banner, pop up e landing page;

   durante le ispezioni eseguite con l'assistenza della Guardia di finanza, l'Autorità ha accertato che «i quattro operatori citati hanno attuato una pratica commerciale scorretta riconducibile a due condotte: da un lato, l'omissione di informazioni circa il fatto che il contratto di telefonia mobile sottoscritto pre-abilita la SIM alla ricezione dei servizi a sovrapprezzo, nonché circa l'esistenza del blocco selettivo per impedire tale ricezione e la necessità per l'utente che voglia giovarsene di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco; dall'altro, l'adozione da parte dell'operatore di telefonia mobile di un comportamento qualificato come aggressivo, consistente nell'attuazione di una procedura automatica di attivazione del servizio e di fatturazione in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del cliente al pagamento, nonché di qualsiasi controllo sulla attendibilità delle richieste di attivazione provenienti da soggetti quali i fornitori di servizi estranei al rapporto negoziale fra utente e operatore»;

   nei confronti delle società H3G e Tim, la pratica si è articolata in un'ulteriore condotta consistente nella diffusione di messaggi che omettono informazioni rilevanti o che determinano l'accesso e l'attivazione del servizio a sovrapprezzo senza un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'utente. Secondo l'Antitrust, «la responsabilità delle quattro aziende discende, anche, dal fatto che gli operatori traggono uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un'elevata percentuale. E inoltre, si sono dimostrati ampiamente consapevoli circa la sussistenza di attivazioni e di addebiti relativi a servizi non richiesti da parte dei propri clienti mobili. Ai sensi del Codice del Consumo, l'Agcm ha giudicato questa pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento economico del consumatore. La stessa Autorità ne ha vietato, perciò, la diffusione o continuazione, oltre a irrogare le sanzioni, stabilendo che gli operatori comunichino entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida»;

   secondo l'articolo di Repubblica.it del 2 agosto 2017, «a nulla, o poco, sembrano essere valsi i pesanti provvedimenti emessi dall'AGCM, secondo gli utenti e le associazioni dei consumatori, c'è ancora molto da fare. Accettando di continuare la navigazione, o anche solo scrollando la pagina sul proprio smartphone, si finisce per pagare qualche centesimo a pagina, oppure somme uniche scalate dal credito disponibile su base settimanale o mensile»;

   il sito www.federconsumatori-fvq.it ha evidenziato che «le imprese responsabili di queste pratiche scorrette hanno sede in territori extra europei, e perseguirle legalmente risulta quasi impossibile; gli operatori telefonici, che cedono i numeri a queste grandi aziende pubblicitarie, secondo l'Antitrust non solo non tutelano sufficientemente i loro utenti, ma sono accusati di aver costruito un sistema di per sé lesivo dei diritti degli utenti stessi» –:

   alla luce dei fatti esposti in premessa, quali iniziative di competenza, anche normative, intenda assumere per tutelare i consumatori ed evitare le pratiche scorrette menzionate;

   quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato affinché le aziende telefoniche non addebitino tali servizi premium in assenza di un esplicito consenso all'abilitazione da parte degli utenti.
(4-18336)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

telecomunicazione

protezione del consumatore

legislazione antitrust