ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18317

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 880 del 27/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: COZZOLINO EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18317
presentato da
COZZOLINO Emanuele
testo di
Venerdì 27 ottobre 2017, seduta n. 880

   COZZOLINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel corso dell'anno 2013 l'INPS ha recapitato a molte persone in tutta Italia, che dal 2007 hanno svolto la professione di intermediario assicurativo, verbali di accertamento in cui si comunica il mancato rispetto degli obblighi contributivi previsti dalla legge. Più precisamente i verbali contestano il mancato rispetto dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale stabilisce che, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali;

   il numero di persone che hanno ricevuto i verbali di accertamento da parte dell'INPS, in larga parte giovani lavoratori, si attesterebbe tra le 12 e le 15 mila unità, cifre ben note alle principali organizzazioni sindacali di categoria, alle quali si sono rivolte molte delle persone raggiunte dagli avvisi di pagamento inviati dall'INPS, al fine di ottenere chiarimenti e assistenza;

   la caratteristica più singolare di questa vicenda consiste nel fatto che la quasi totalità degli intermediari assicurativi ai quali l'INPS ha contestato la mancata iscrizione alla gestione speciale commercianti in qualità di produttore assicurativo del III e IV gruppo per gli anni dal 2007 al 2012, ha lavorato nello stesso periodo per la stessa compagnia assicurativa;

   come risulta da segnalazioni giunte all'interrogante la compagnia assicurativa in questione con una lettera di autorizzazione comunicava agli interessati l'esito positivo della richiesta di operare per proprio conto quale produttore libero, dando notizia dell'avvenuta iscrizione nella sezione C del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI);

   da alcune segnalazioni giunte all'interrogante risulterebbe che a fronte di richieste da parte dei diretti interessati in merito agli obblighi contributivi conseguenti l'iscrizione nella sezione C del RUI gli agenti generali della compagnia assicurativa avrebbero ribadito la non esistenza di obblighi contributivi a cui adempiere e che non fosse necessario aprire una partita IVA;

   se il principio secolare che «ignorantia legis non excusat» è un pilastro del diritto, costituisce obiettivamente un'anomalia, quanto meno di natura statistica, che la colpevole non conoscenza della legge in materia di obblighi contributivi, o peggio la volontà fraudolenta di aggirare le norme vigenti in materia nel settore assicurativo si riscontrino soltanto nei produttori liberi iscritti al Rui per conto della stessa compagnia assicurativa e per un periodo temporale ben delineato che va dal 2007 al 2013;

   il disposto dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in merito agli obblighi previdenziali dei produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo nazionale del 25 maggio 1939, è di difficile interpretazione, come dimostra il fatto che l'INPS abbia emanato due circolari interpretative al fine di chiarirne la corretta applicazione, quali le circolari 12/2004 e 78/2010, e da ultimo abbia emanato il messaggio n. 16291 dell'11 ottobre 2013;

   le cifre richieste da parte dell'INPS a titolo di mancata iscrizione alla gestione speciale commercianti in qualità di produttore assicurativo del III e IV per il periodo 2008-2013, unitamente agli importi delle sanzioni e delle more previsti, danno luogo a saldi di notevole rilevanza economica, che divengono ancora più pesanti perché in gran parte riguardano giovani che nel periodo lavorativo di riferimento hanno percepito redditi estremamente bassi. Una situazione questa che configura una vera e propria emergenza sociale per il numero non irrilevante di persone coinvolte e che è aggravata dall'estremo ritardo con cui l'INPS ha inviato le comunicazioni di accertamento delle presunte violazioni, essendo state notificate a pochi mesi dalla prescrizione delle stesse –:

   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato al fine di evitare che la vicenda riportata in premessa produca ingiustizie di fatto in danno di molti giovani lavoratori.
(4-18317)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giovane lavoratore

lavoro giovanile

assicurazione obbligatoria