ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18212

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 874 del 19/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: GIULIETTI GIAMPIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 19/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18212
presentato da
GIULIETTI Giampiero
testo di
Giovedì 19 ottobre 2017, seduta n. 874

   GIULIETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 10 dell'ordinanza commissariale n. 9/2016 – Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2016, n. 295 – dispone che qualora i soggetti legittimati di cui all'articolo 3 abbiano proceduto alla delocalizzazione di attività economiche anteriormente all'entrata in vigore della stessa ordinanza, può essere chiesto il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2016, n. 264);

   l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016 statuisce che le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 6 possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244); il comma 6 del medesimo articolo fa riferimento alle spese sostenute per gli acquisti o acquisizione locazione di macchinari, nonché per effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività da parte dell'impresa danneggiata, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

   l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede, tra l'altro, che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, (ordinanza commissariale n. 9 del 2016), i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

   il decreto-legge n. 205 del 2016 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2, legge 15 dicembre 2016, n. 229, a decorrere dal 18 dicembre 2016, ma lo stesso comma 2 dispone la norma di salvaguardia per cui restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 205 del 2016;

   l'ordinanza n. 9 del 2016 definisce per la prima volta e contempla per chi si organizza in proprio un contributo per l'adeguamento e per l'affitto dei nuovi locali; l'ordinanza n. 20 introduce l’una tantum senza nessun criterio particolare, riconoscendo un contributo al metro quadro del locale di origine inagibile;

   l'ordinanza n. 36 del settembre 2017 introduce giustamente alcuni criteri all’una tantum ma calcola il contributo non più considerando il locale inagibile ma quello in cui si delocalizza;

   questa ultima modifica sta creando grandi problemi alle attività che hanno fatto i loro progetti su un'ipotesi di contributo e che ora rischiano di vederselo decurtato in maniera significativa;

   quali iniziative intenda assumere il Governo per dare una risposta ai titolari delle attività produttive delocalizzate a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del 2016 che rischiano la decurtazione dei contributi erogati.
(4-18212)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

analisi economica

delocalizzazione

locazione immobiliare