ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18199

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 873 del 18/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: MISTO-DIREZIONE ITALIA
Data firma: 18/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MATARRESE SALVATORE MISTO-DIREZIONE ITALIA 18/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18199
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo di
Mercoledì 18 ottobre 2017, seduta n. 873

   VARGIU e MATARRESE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 111 del 2011 consente alle regioni italiane di attivare un rapporto convenzionale con l'Inps per trasferire all'ente previdenziale il compito di effettuare le visite mediche di accertamento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità, precedentemente poste in carico alle Commissioni mediche integrate delle Asl;

   alcune regioni italiane (Calabria, Lombardia, Sicilia) hanno dunque attivato rapporti convenzionali che hanno trasferito tali competenze, in tutto o in parte, dalle Asl all'Inps;

   tale trasferimento di competenze ha spesso causato criticità nella tempistica di garanzia delle prestazioni, in gran parte conseguente alle carenze di professionalità mediche dedicate, operanti presso l'Inps;

   l'articolo 1 della legge n. 295 del 1990 dispone che le commissioni per l'accertamento della invalidità civile siano composte da 4 medici, mentre l'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 dispone che la Commissione per il riconoscimento dell'handicap e della disabilità sia composta da 4 medici + 1 esperto + 1 operatore sociale;

   tale composizione delle commissioni è garanzia di collegialità ed equità della valutazione;

   la tutela dei requisiti di collegialità e di equità della valutazione appare ancor più indispensabile all'atto dell'eventuale affidamento in convenzione, da parte della regione, delle funzioni di accertamento e di erogazione allo stesso ente, cancellando il precedente «doppio accertamento ASL-INPS», che era sicura garanzia di maggior neutralità di valutazione;

   la ridotta disponibilità di risorse professionali presso l'Inps comporta che le commissioni di accertamento che operano nel contesto dell'ente previdenziale siano spesso costituite da due soli sanitari, dunque apparentemente contra legem, riducendo in tal modo cospicuamente la qualità dell'accertamento sanitario e la garanzia della sua equa aderenza alla norma;

   in via informale, l'Inps sostiene che tale costituzione, delle commissioni in forma «ridotta» sarebbe autorizzata dal disposto del comma 22 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 11 del 2011 che recita «Ai fini della razionalizzazione e della unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'INPS, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari»;

   appare del tutto evidente come la «deroga alla normativa vigente» prevista dal comma 22 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non possa certo riguardare i requisiti di garanzia per il paziente, rappresentati dalla costituzione formale della commissione, nelle unità professionali previste dalle leggi –:

   alla luce del fatto che l'eventuale stipula di convenzioni tra regioni e Inps comporterebbe la perdita delle garanzie del «doppio canale di accertamento ASL-INPS», quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per potenziare organici e competenze specialistiche delle commissioni di accertamento, per evitare il rischio di riduzione della tutela del paziente, con conseguente crescita del contenzioso;

   se, nel caso di stipula di convenzioni tra le regioni e l'Inps per il trasferimento all'ente previdenziale delle attività di accertamento dei requisiti necessari per ottenere i benefici previsti dalla legge n. 295 del 1990 e dalla legge n. 104 del 1992, l'Inps sia autorizzato ad operare tramite commissioni mediche che siano costituite con un numero di professionisti inferiori alle previsioni di legge, e come ciò si concili con i requisiti indispensabili per la garanzia dell'equità e della collegialità del giudizio di valutazione sul paziente.
(4-18199)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasferimento di competenze

esame medico

servizio sanitario