ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18178

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 872 del 17/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: FANTINATI MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 17/10/2017
Stato iter:
23/03/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2018
CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/03/2018

CONCLUSO IL 23/03/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18178
presentato da
FANTINATI Mattia
testo di
Martedì 17 ottobre 2017, seduta n. 872

   FANTINATI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   il 13 ottobre 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

   la norma contenuta all'articolo 17 – Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore – disciplina la raccolta dei diritti d'autore della Siae, la società italiana degli autori ed editori;

   nel comunicato stampa del Governo si legge: «è superato il monopolio della SIAE in materia di raccolta dei diritti d'autore, estendendo a tutti gli organismi di gestione collettiva – ossia gli enti senza fine di lucro e a base associativa – operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE»;

   solo l'Italia e la Repubblica Ceca conservano un monopolio nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore;

   la direzione generale sul digitale della Commissione europea, nel febbraio 2017, aveva richiamato il Governo italiano al recepimento integrale ed effettivo della direttiva «Barnier» (2014/26) sul copyright delle opere musicali, normativa, invece, disattesa, ad avviso dell'interrogante, anche dal recentissimo decreto-legge che non ha accolto le indicazioni in tema di liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore;

   la direttiva «Barnier» stabilisce la libertà degli autori di scegliere a chi affidare la rappresentanza dei propri diritti, se a una società di gestione collettiva oppure a una entità di gestione indipendente;

   Soundreef, principale competitor di Siae, è società privata a scopo di lucro che quindi non risponde ai requisiti di legge malgrado migliaia di cantanti italiani, tra cui Fedez e Gigi D'Alessio, abbiano deciso liberamente di affidare alla stessa la tutela del proprio catalogo;

   una disputa legale e commerciale da mesi vede contrapposti Siae e Soundreef –:

   quali siano stati i criteri adottati per definire i requisiti di cui devono essere in possesso gli enti o le associazioni per operare «direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE».
(4-18178)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 23 marzo 2018
nell'allegato B della seduta n. 1
4-18178
presentata da
FANTINATI Mattia

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante ha chiesto di conoscere i criteri adottati in merito al recepimento della direttiva 2014/26/UE.
  La suddetta direttiva, sulla scorta degli specifici criteri di delega fissati dalla legge n. 170 del 2016, all'articolo 20, è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 35 del 2017.
  Quest'ultimo, secondo quanto stabilito dalla legislazione europea, ha introdotto principi utili ad operare la più completa armonizzazione di
governance delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa ed a favorire la diffusione della musica on-line attraverso la concessione di licenze multi territoriali.
  È stato sancito, tra gli altri, il diritto del «titolare dei diritti» di autorizzare un organismo di gestione collettiva di sua scelta a gestire i diritti o le categorie di diritti per i territori di sua scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza e stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. Tale previsione non riguarda invece, quantomeno a livello europeo, le entità di gestione indipendente. Ciò anche in considerazione della diversa natura giuridica degli organismi di gestione collettiva — enti associativi privi di scopro di lucro — rispetto a quella delle entità di gestione indipendente — non costituite da autori e aventi scopo di lucro. Giova infatti ricordare che la tutela della proprietà intellettuale è, in base al diritto europeo, un interesse pubblico meritevole di tutela che può giustificare limiti o deroghe alla libera circolazione dei servizi.
  Invece il legislatore italiano, con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 2017, ha esteso questa libertà di scelta anche a favore delle entità di gestione indipendente, dunque ampliando tale facoltà oltre quanto previsto dalla direttiva.
  Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, il legislatore italiano ha peraltro, in un primo momento, ritenuto prudente conservare una riserva legale in favore della Siae per quanto riguarda l'attività di intermediazione dei diritti di autore, peraltro espressamente prevista dal legislatore in sede di emanazione dei principi di delega, e la totale liberalizzazione del mercato della gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha posto fine al monopolio del nuovo Imaie.
  Riguardo ai presunti profili di incompatibilità di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 35 del 2017 con la direttiva 2014/26/UE, come già anticipato nella comunicazione del 12 settembre 2017 del Ministro Franceschini e del Sottosegretario per le politiche europee Gozi alla Commissione Ue, il Governo italiano, nella consueta ottica di collaborazione con la Commissione Ue, ha adottato il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e con l'articolo 19 ha effettuato alcuni correttivi alla normativa vigente assicurando una effettiva concorrenza tra gli organismi di gestione collettiva.
  Tale norma, il cui contenuto è stato il frutto di un costante dialogo con la Commissione Ue, e che costituisce attuazione dell'articolo 5 della direttiva in parola, consente a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti nel territorio Ue, non aventi fini di lucro e costituiti su base associativa, di poter procedere direttamente alla raccolta dei diritti, oltre che alla rappresentazione dei propri associati.
  È stata, altresì, eliminata la riserva di legge in favore della Siae.
  Quindi, dal 1° gennaio 2018 in Italia potranno nascere nuove agenzie di
collecting del diritto d'autore, purché risultino enti non a scopo di lucro.
  In conclusione, si ritiene che il Governo abbia negli ultimi anni intrapreso importanti iniziative per una gestione efficiente e trasparente dei diritti d'autore e dei diritti connessi e, nel continuo confronto con le istituzioni europee e con il Parlamento nazionale, intende proseguire in questo senso per disciplinare al meglio un settore tanto importante per la crescita economica e culturale del Paese, in considerazione della primaria esigenza di garantire pienamente la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.
  

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo: Antimo Cesaro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' senza fini di lucro

diritto d'autore

proprieta' letteraria e artistica