ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18177

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 872 del 17/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: SORIAL GIRGIS GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18177
presentato da
SORIAL Girgis Giorgio
testo di
Martedì 17 ottobre 2017, seduta n. 872

   SORIAL. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico (cosiddetta riforma Dini), all'articolo 3, commi 9 e 10, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 1996, le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni si prescrivono in 5 anni e non possono essere versate;

   il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto salva Italia), convertito dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell'Inpdap, Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, trasferendo all'Inps le relative funzioni;

   a partire da quest'anno, l'Inps è dunque tenuta a regolamentare anche la prescrizione dei mancati versamenti dei dipendenti pubblici;

   al fine di procedere ad un'armonizzazione tra settore pubblico e privato, in data 31 maggio 2017 l'Inps ha emanato la circolare applicativa n. 94, già da tempo al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che prevede il 1° gennaio 2018 come data di entrata in vigore delle nuove norme;

   la circolare dell'Inps prevede che la contribuzione previdenziale prescritta non possa essere versata e conseguentemente incassata dall'Istituto, perché irricevibile;

   per gli iscritti a Cpdel, Cps e Cpug possono essere applicate le norme di miglior favore (legge n. 610 del 1952) e quindi per la liquidazione del trattamento pensionistico si deve tener conto dell'intero servizio utile prestato, compresi i periodi per i quali non è sfato effettuato il versamento contributivo. La liquidazione del trattamento pensionistico sarà a carico dell'Inps, ma l'onere sarà ripartito tra istituto e amministrazione. L'ente datore di lavoro sarà chiamato a sostenere l'onere pensionistico in relazione ai periodi di mancato versamento con le modalità e il calcolo di cui all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (costituzione di rendita vitalizia). Il recupero avverrà da parte dell'Istituto anche in via coattiva;

   per gli iscritti a Cassa insegnanti e Cassa statali, non essendo applicabili le norme di cui alla legge n. 610 del 1952, valgono le norme generali vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. I periodi di lavoro non assistiti da versamento contributivo non saranno automaticamente valutati, ma potranno essere considerati utili a pensione, solo previa richiesta di costituzione di rendita vitalizia;

   a giudizio dell'interrogante, è grave che alcuni lavoratori pubblici siano penalizzati rispetto a quelli iscritti ad altre casse previdenziali –:

   se il Ministro interrogato condivida le interpretazioni contenute nella circolare dell'Inps di cui in premessa.
(4-18177)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contributo sociale

pensionato

trasporto pubblico