Legislatura: 17Seduta di annuncio: 869 del 12/10/2017
Primo firmatario: TACCONI ALESSIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2017 GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2017 LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2017 PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/10/2017
TACCONI, FEDI, GARAVINI, LA MARCA e PORTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, stabilisce che, a decorrere dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
su tale abitazione la stessa legge 23 maggio 2014, n. 80, riconosce la riduzione di due terzi della Tasi e della Tari;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, stabilisce l'esenzione dalla Tasi sulla prima casa e quindi anche sull'unità immobiliare dei pensionati residenti all'estero come sopra individuati, mentre continua ad applicarsi su di essa la riduzione di due terzi della Tari;
giungono segnalazioni da parte di cittadini residenti all'estero, che si trovano nelle condizioni previste dalla suddetta normativa, secondo le quali i rispettivi comuni di iscrizione all'Aire non riconoscono loro alcuna esenzione adducendo a giustificazione le disposizioni del testo unico degli enti locali (Tuel), che, in caso di dissesto finanziario, concederebbero ai comuni la possibilità di derogare alla normativa nazionale;
informazioni assunte per le vie brevi dal Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, confermano che anche in caso di dissesto, l'ente locale non può disapplicare le agevolazioni previste dalla normativa nazionale;
i comuni possono, al contrario, confermare le agevolazioni (e quindi anche le esenzioni) relative ai propri tributi, nonostante il dissesto, in virtù del comma 4 dell'articolo 251 del Tuel –:
se non intenda assumere iniziative, se del caso attraverso una circolare esplicativa, volte a chiarire la portata della norma introdotta dalle leggi nazionali e l'impossibilità per gli enti locali di derogarvi prevedendo il rimborso di quanto, a giudizio dell'interrogante, è stato illegittimamente richiesto ai contribuenti di cui trattasi.
(4-18135)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):cittadino della Comunita'
comune
corso d'acqua