ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18103

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 868 del 11/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: SALTAMARTINI BARBARA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18103
presentato da
SALTAMARTINI Barbara
testo di
Mercoledì 11 ottobre 2017, seduta n. 868

   SALTAMARTINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   appare all'interrogante oltremodo assurda la comunicazione del Ministero della giustizia del 18 agosto 2017 prot. 0035462 in riferimento ai contributi da versare agli enti pubblici che sino al 2015 sono stati sede di uffici giudiziari, con riguardo alla decisione di corrispondere solo una parte della somma (pari ad una cifra molto modesta) e peraltro in rate trentennali a partire dal 2017 con termine 2046;

   nello specifico, si fa riferimento alle somme a titolo di rimborso riconosciute ai seguenti comuni laziali: 96.646,77 euro ad Anagni; 177.872,85 euro a Bracciano; 123.338,35 euro a Fiumicino; 112.975,79 euro a Gaeta; 39.096,23 euro a Poggio Mirteto; 148.994,67 euro a Terracina; 286.691,07 euro ad Albano Laziale; 66.450,20 euro ad Anzio; 48.556,55 euro a Civita Castellana; 158.291,85 euro a Frascati; 27.795,42 euro a Palestrina; 66.229,91 euro a Sora;

   i predetti comuni hanno anticipato per conto dello Stato – ai sensi della legge n. 392 del 1941 – le spese di funzionamento degli uffici giudiziari soppressi, per gli effetti del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dal Governo Monti;

   la vicenda dei rimborsi delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari, come nel caso dei sopracitati comuni è stata regolata da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017), e dalla relativa nota del Ministero della giustizia del 10 agosto 2017 prot. 151185.U;

   ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, si subordina il riconoscimento e la corresponsione delle somme stabilite dalla tabella allegata a detto decreto (e comunque a parziale copertura delle spese sostenute), alla presentazione da parte dell'amministrazione comunale di un formale atto di rinuncia alle azioni pendenti, nonché alle eventuali procedure esecutive relative a titoli di pagamento, ovvero di formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti;

   la nota del Ministero della giustizia (10 agosto 2017 prot. 151185.U) invita a presentare la documentazione per ottenere il rimborso entro e non oltre il 30 settembre 2017, termine ultimativo e «perentorio» non previsto né dalla norma primaria (commi 433, 438 e 439, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) né dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola, e pertanto non può che esser inteso, secondo l'interrogante, come termine arbitrario e privo di ogni pregio giuridico;

   di recente, si è espresso il Tar del Lazio in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola (ordinanza n. 7687/2017 del 14 settembre 2017), e alla nota del Ministero 10 agosto 2017 prot. 151185.U, con specifico riferimento alla questione (termine ultimativo e «perentorio» per presentare la documentazione ai fini di ottenere il rimborso, adeguatezza dei rimborsi riconosciuti e congruità della rateizzazione trentennale), accogliendo l'istanza cautelare in relazione al fatto che la disposizione è lesiva del diritto di difesa e ritenendola pertanto illegittima –:

   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative per procedere alla refusione totale delle spese sostenute fino al 2015 dai comuni sede di uffici giudiziari, e nello specifico ai comuni sopracitati, nonché provvedere, per quanto di competenza, a rimodulare la rateizzazione del rimborso affinché lo stesso sia contenuto e comunque non superiore a 5 anni;

   se intenda assumere iniziative, anche mediante un'apposita nota, che recepiscano quanto stabilito dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 7687/2017 del 14 settembre 2017, eliminando ogni indicazione che si riferisca al termine perentorio del 30 settembre 2017, ai fini della presentazione da parte dei comuni della documentazione per ottenere il rimborso.
(4-18103)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

spese di funzionamento

ente pubblico