ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18088

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 866 del 09/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: TARTAGLIONE ASSUNTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2017
SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2017
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2017
FAMIGLIETTI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2017
PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2017
PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2017
CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2017
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2017
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2017
VALENTE VALERIA PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18088
presentato da
TARTAGLIONE Assunta
testo di
Lunedì 9 ottobre 2017, seduta n. 866

   TARTAGLIONE, SGAMBATO, MANFREDI, FAMIGLIETTI, PALMA, SALVATORE PICCOLO, CARLONI, TINO IANNUZZI, VALIANTE, CAPOZZOLO e VALERIA VALENTE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha normato il riconoscimento dei benefìci ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;

   in particolare, si prevedeva che «i benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

   solo con decreto interministeriale del 12 maggio 2016 sono state fissate le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, nel mentre, i lavoratori interessati, per rispettare il termine decadenziale previsto, avevano già provveduto a presentare la necessaria domanda all'Inps;

   il citato decreto interministeriale, all'articolo 2, comma 2, prevede, però, che «al fine di accertare i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, nonché la mancata adozione, per i lavoratori di cui al comma 1, dei dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro dovrà produrre apposita documentazione avente data certa circa tali fatti e circostanze»;

   a tal fine, la circolare Inps n. 68 del 6 aprile 2017 ha previsto, nell'allegato n. 2, che il datore di lavoro dichiari espressamente che durante le operazioni di bonifica il lavoratore ha prestato la propria attività «senza essere dotato degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione dell'amianto»;

   tale impostazione, da quanto risulta, sembra aver del tutto bloccato la concessione del beneficio in esame ai lavoratori, che, pur avendo per tempo presentato la domanda all'Inps, non si trovano nelle condizioni di ottenere dal datore di lavoro la necessaria dichiarazione –:

   quanti siano i lavoratori che hanno presentato domanda ai sensi del detto decreto interministeriale del 12 maggio 2016 ed a quanti di questi non sia stato possibile concedere il richiesto beneficio a causa dell'assenza della dichiarazione del datore di lavoro;

   quali iniziative il Ministro abbia intenzione di attivare al fine di tutelare i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(4-18088)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

equipaggiamento di protezione

sanita' del lavoro

sicurezza del lavoro