ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 866 del 09/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: LATRONICO COSIMO
Gruppo: MISTO-DIREZIONE ITALIA
Data firma: 09/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DISTASO ANTONIO MISTO-DIREZIONE ITALIA 09/10/2017
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-DIREZIONE ITALIA 09/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 09/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18079
presentato da
LATRONICO Cosimo
testo di
Lunedì 9 ottobre 2017, seduta n. 866

   LATRONICO, DISTASO e FUCCI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il 26 luglio 2017, l'Aran ha approvato l'ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro (Ccnq) sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali nel pubblico impiego, in sostituzione di quello sottoscritto il 17 ottobre 2013;

   nelle tavole allegate sono individuate le associazioni sindacali rappresentative, cui vanno attribuiti distacchi e permessi, nei relativi comparti di contrattazione. Relativamente al comparto funzioni locali, oltre a Cgil, Cisl e Uil, unica organizzazione sindacale autonoma rappresentativa è il Csa regioni autonomie locali (Csa Ral). A tale sigla sindacale sono stati attribuiti 16 distacchi e 3287 ore di permesso per le riunioni di organismi direttivi statutari;

   il Csa Ral, nato nel 1999 come Coordinamento sindacale autonomo, è una organizzazione sindacale che associa e rappresenta i lavoratori del comparto delle funzioni locali e della relativa area dirigenziale, che partecipa alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, nonché alla sottoscrizione dei contratti di lavoro nazionali e territoriali;

   la modifica dell'articolo 19 del C.c.n.q. 7 agosto 1998, operata dal contratto collettivo quadro d'integrazione del 24 settembre 2007, ha riformato l'intero sistema della rappresentanza sindacale nel pubblico impiego. In particolare, il comma 1 dell'articolo 19 ha previsto definitivamente, in riferimento ai soggetti sindacali, la figura delle aggregazioni associative tra sigle sindacali accanto a quella delle organizzazioni sindacali, ai fini dell'imputazione della delega per il riconoscimento della rappresentatività prevista dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

   il Csa, quindi, ha dato luogo all’«aggregazione associativa» delle sigle ad essa aderenti costituendo un'unica federazione – affermandosi così come unico sindacato autonomo rappresentativo nell'attuale comparto delle funzioni locali – e ha posto in essere tutti gli atti necessari affinché tale aggregazione associativa potesse avere effetto di successione nella titolarità delle deleghe che ad esso venivano imputate;

   a seguito di un lungo contenzioso interpretativo e alla sentenza n. 58899/11 del 19 maggio 2011 emessa dal tribunale di Roma, l'Aran disponeva la revoca dell'ammissione con riserva delle citata rappresentanza sindacale alle trattative nazionali relative al comparto regioni e autonomie locali e, conseguentemente, della titolarità dei permessi e delle prerogative nei luoghi di lavoro. In data 30 marzo 2012 con la sottoscrizione dell'ipotesi di Ccnq di modifica del Ccnq del 9 ottobre 2009, i distacchi ed i permessi per la quota assegnata con riserva al Csa Ral sono stati riassegnati alle organizzazioni e alle confederazioni rappresentative nel comparto regioni ed autonomie locali;

   i successivi contratti per la verifica, della rappresentatività a far data dal 2013 ad oggi confermarono la rappresentatività del Csa Ral. L'accertamento svolto dall'Aran per il 2016/18 ha visto ulteriormente incrementare il dato della rappresentatività del Csa Ral;

   l'ipotesi di Ccnq in fase di approvazione definitiva sancisce, all'articolo 40, la disapplicazione integrale di 22 contratti collettivi nazionale quadro a partire dal primo Ccnq del 1997, conservando in vigore, pressoché unicamente, le due disposizioni concernenti il regime sanzionatorio stabilito con gli accordi del 2013 e 2014 attraverso la formale ed esplicita enunciazione contenuta nell'articolo 38 dell'ipotesi di contratto;

   tali disposizioni introdotte esclusivamente nell'ultima bozza dell'ipotesi, paiono riferibili esclusivamente al Csa Ral, perpetuando la soggezione a decurtazioni ed indebitamenti di macroscopiche proporzioni fino al 2023 –:

   se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative di competenza, intenda adottare, prima di giungere alla conclusione dell’iter procedimentale di approvazione definitiva del Ccnq, affinché si possa procedere alla revisione in ottica non discriminatoria, ovvero all'eventuale soppressione delle disposizioni contenute nell'articolo 38 dell'ipotesi di Ccnq in questione.
(4-18079)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sindacato

contratto collettivo

luogo di lavoro