Legislatura: 17Seduta di annuncio: 865 del 06/10/2017
Primo firmatario: MICILLO SALVATORE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2017 DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2017 DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2017 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2017 ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2017 D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2017
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 06/10/2017
SOLLECITO IL 09/01/2018
MICILLO, BUSTO, DE ROSA, DAGA, TERZONI, ZOLEZZI e D'AMBROSIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la Provincia di Barletta – Andria – Trani, con la Determinazione dirigenziale protocollo n. 1016 del 25 agosto 2017, ha concluso positivamente la conferenza di servizi in ordine all'allargamento della discarica sita in contrada Tufarelle in agro Minervino Murge gestita dalla società Bleau s.r.l.,
la capacità della discarica diventa così di oltre 2 milioni di metri cubi, una volumetria sproporzionata a cui non è possibile applicare la procedura relativa agli ampliamenti di discariche preesistenti;
l'impianto, essendo destinata allo smaltimento di rifiuti speciali, è sovradimensionato per il soddisfacimento della produzione dei rifiuti della Puglia, rischia pertanto di ricevere rifiuti speciali da altre regioni;
la zona di Minervino Murge e Canosa di Puglia rappresentano un'area agricola di pregio con importanti produzioni ortofrutticole, vitivinicole ed olivicole, che rischiano di essere danneggiate;
la discarica sorge in un'area classificata dall'Enea di Roma, già nel 1994, come sito inquinato da rifiuti tossici e nocivi soggetta a ripristino ambientale;
il comune di Canosa di Puglia ha espresso, sotto il profilo urbanistico e ambientale, dissenso motivato;
il territorio risulta sovraccarico di impianti per rifiuti speciali, oggetto di numerose indagini della magistratura, volte ad accertare eventuali fonti di contaminazione sugli aspetti ambientali;
attualmente, in zona, insistono:
la discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Bleu s.r.l.;
una discarica di rifiuti speciali della ditta Co.be.ma. per una capacità autorizzata di 200.000 metri cubi e per una estensione di 24.720 metri quadrati circa, attualmente chiusa, interessata da un procedimento di infrazione europea e per la quale al momento non risulta essere stato avviato l'iter di post gestione;
un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi speciali della ditta S.ol.v.i.c. di Canosa per una capacità massima di 216.000 metri cubi e per una estensione di 133.640 metri quadri circa che, in quanto detiene reflui liquidi stoccati in vasche interrate, è equiparabile ad una discarica ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 36 del 2003;
esistono le prescrizioni ostative di cui al par. 16.2 del piano regionale di gestione dei rifiuti speciali in Puglia (P.R.G.R.S.), da ultimo aggiornato con D.g.r. n. 1023 del 2015, che con riguardo alla localizzazione dei nuovi impianti o le modifiche sostanziali agli impianti esistenti, per lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non, impone il rispetto del seguente criterio («escludente»): «6) localizzazione impianti ... ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”»;
lo stesso piano regionale di gestione dei rifiuti speciali in Puglia definisce, secondo un «differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche dell'area considerata», i criteri di localizzazione degli impianti tra cui, per quel che rileva, quello «escludente» caratterizzato da: «preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento»;
l'area in questione dista meno di 150 metri dall'impianto di discarica esistente e quest'ultima non ha soluzioni di continuità con l'impianto di smaltimento dei reflui liquidi pericolosi della S.ol.v.i.c. e, da questo, con la discarica per rifiuti speciali Co.be.ma.
Il comune di Canosa di Puglia, in persona del sindaco pro tempore Roberto Morra, ha proposto opposizione ex articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990 al Presidente del Consiglio dei ministri –:
quale esito abbia avuto l'opposizione proposta dal comune di Canosa di Puglia di cui in premessa, alla luce delle evidenti criticità segnalate sul piano ambientale e sanitario incluso il rischio di incorrere in una eventuale nuova procedura di infrazione europea.
(4-18071)