ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18006

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 863 del 03/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: SORIAL GIRGIS GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18006
presentato da
SORIAL Girgis Giorgio
testo di
Martedì 3 ottobre 2017, seduta n. 863

   SORIAL. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   Ryanair, compagnia aerea low cost con sede legale in Irlanda, è una delle compagnie che ha registrato i risultati economico-finanziari migliori negli ultimi anni;

   pur avendo basi dislocate in Italia e velivoli che stazionano presso basi italiane, la compagnia non ha filiali sul territorio italiano e ai sensi della Convenzione Italia-Irlanda dell'11 giugno 1971 è sottoposta alla sola imposizione fiscale irlandese;

   ai sensi della normativa vigente la compagnia aerea assume, per il tramite di una società di servizi irlandese, con contratti di diritto irlandese, personale residente e impiegato in Italia su rotte internazionali. Questo si traduce, per i lavoratori italiani impiegati da Ryanair, in almeno due elementi a sfavore rispetto ai colleghi assunti con contratto di diritto italiano da altre compagnie estere: in primo luogo, subiscono una contribuzione previdenziale ridotta; in secondo luogo, sono sottoposti a condizioni di lavoro peggiorative;

   la disparità di trattamento è stata confermata dalla giurisprudenza nazionale, come, a titolo esemplificativo, dalla sentenza di appello di Bologna che, nel giugno 2016, sul ricorso sollevato dall'Inps contro Ryanair al fine di recuperare oltre 9 milioni di euro di contributi non versati per il personale assunto tra il 2006 e il 2010, ha ritenuto legittima l'assunzione di personale italiano in Italia con contratti di diritto irlandese;

   ciononostante, l'orientamento a livello europeo si sta progressivamente modificando: con la sentenza pilota Cocca c. Ryanair del 16 ottobre 2016 la Suprema Corte norvegese, analogamente a quanto accadeva in Francia nel 2014, dichiarava la compagnia aerea responsabile di sottoporre la lavoratrice a condizioni di lavoro che violavano la disciplina europea e quella del Paese in cui la lavoratrice risiedeva e lavorava stabilmente;

   di recente, in data 27 aprile 2017, l'Avvocato generale della Corte di giustizia europea Saugmandsgaard Øe, con riguardo alle analoghe cause Sandra Nogueira e altri c. Crewlink Ltd e Miguel Jose Moreno Osacar c. Ryanair, ribadiva, richiamando la costante giurisprudenza europea, che sulle condizioni di lavoro debba essere riconosciuta la competenza del giudice nazionale del luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore risiede e adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro –:

   quali iniziative, anche di tipo normativo, il Ministro interrogato intenda assumere per garantire ai lavoratori italiani impiegati in Italia da società estere che non hanno sedi legali sul territorio nazionale parità di trattamento nel rispetto dei diritti e della disciplina italiana e europea.
(4-18006)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

impresa di trasporto

Corte di giustizia CE