ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17955

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) - INDIPENDENTI
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISICCHIO PINO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 27/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 27/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17955
presentato da
PASTORELLI Oreste
testo di
Mercoledì 27 settembre 2017, seduta n. 859

   PASTORELLI e PISICCHIO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le aziende zootecniche in cui si allevano animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996 e della circolare n. 11 del Ministero della sanità del 14 agosto 1996, in applicazione della direttiva 92/102/CEE, sono registrate presso i servizi veterinari delle Asl;

   nello specifico, ai fini della disciplina del sostegno accoppiato la circolare dell'Agea prot. n. ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015 specifica, con riferimento all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, agli articoli 19 e seguenti del decreto ministeriale 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modificazioni ed integrazioni e l'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, che tra le condizioni di ammissibilità è necessario comprendere l'obbligo di identificazione e registrazione degli animali, ai sensi, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 21/2004. Tale previsione è stata recepita all'articolo 19, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014 n. 6513;

   con la circolare dell'Agea n. 2016.42711 del 4 novembre 2016 che integra e consolida la disciplina di cui sopra, al punto: «2.1.» si evidenzia che: «(...) considerata la tempistica prevista dalla legislazione nazionale per l'identificazione dei capi e la registrazione del capo nella Banca Dati nazionale (7 giorni), ai fini dell'ammissibilità all'aiuto del capo, gli anzidetti adempimenti si considerano correttamente eseguiti se intervengono nel termine massimo di 27 giorni dalla nascita del capo. A tale tempistica si aggiungono ulteriori 5 giorni lavorativi qualora l'allevatore si avvalga di un soggetto delegato per eseguire la registrazione del capo in BDN»;

   ebbene è emerso, in questi giorni – come affermato da Confagricoltura Veneto – che migliaia di capi bovini sono stati esclusi dal premio, poiché le Asl non hanno effettuato le registrazioni all'Anagrafe nazionale della movimentazione dei bovini, per l'anno 2016, nei tempi indicati dalla circolare di cui sopra, ovvero, entro il termine massimo di 5 giorni, nonostante la comunicazione tempestiva e puntuale dell'allevatore (entro 7 giorni);

   l'articolo 7 del regolamento 1760/2000 stabilisce in modo preciso solo i tempi di comunicazione da parte del detentore dell'animale all'autorità competente, senza specificare entro quali termini deve essere effettuata la registrazione. Ne deriva, in mancanza di una disposizione in tal senso cogente per chi deve effettuare la registrazione, che migliaia di allevatori resteranno esclusi dal conseguimento dei premi di cui sopra;

   si rammenta, infine, che la premialità in parola, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento 1307/2013, è un sostegno concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà –:

   se e quali iniziative urgenti il Governo abbia intenzione di assumere per riconoscere, attraverso un idoneo strumento normativo, la validità delle registrazioni effettuate dalle Asl anche oltre il termine di cui sopra, al fine di non penalizzare ulteriormente un settore come quello zootecnico che ha attraversato e tuttora sta attraversando un periodo di profonda crisi e di dare completa attuazione al regolamento 1307/2013.
(4-17955)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

legislazione veterinaria

etichettatura

norma di commercializzazione