Legislatura: 17Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Primo firmatario: BRIGNONE BEATRICE
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CIVATI GIUSEPPE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 27/09/2017 MAESTRI ANDREA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 27/09/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 23/03/2018 GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/03/2018
CONCLUSO IL 23/03/2018
BRIGNONE, CIVATI e ANDREA MAESTRI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
la cronaca della regione Marche, il 26 settembre 2017, riportava la notizia che sabato 23 settembre, in zona Montacuto (Ancona), un cacciatore nell'ambito dell'esercizio della caccia sparava un colpo di fucile per colpire un uccello, ma il piombino feriva alla schiena una ragazza che era nel giardino di casa;
il cacciatore, esercitava l'attività venatoria presumibilmente in caccia vagante nell'ambito territoriale di caccia consentito, ma evidentemente le distanze di sicurezza erano molto ridotte;
la ragazza ferita era nel giardino della propria abitazione quando sentiva un atroce dolore alla schiena e subito dopo vedeva una pioggia di pallini da caccia che fortunatamente non sono riusciti a colpire né lei né altre persone, compresi i bambini residenti nel medesimo complesso abitativo;
spaventata, la ragazza si affacciava alla rete che delimitava il giardino per capire di cosa si trattasse e notava un cacciatore con una preda tra le mani e un segugio al seguito;
tuttavia, va segnalato che in base all'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, la caccia è vietata a meno di 100 metri da case, stabili e fabbricati, incluse situazioni che prevedono la presenza umana;
con l'apertura della stagione venatoria, ogni anno si assiste a moltissimi incidenti di caccia, molti dei quali con feriti gravi o decessi;
solo nella scorsa stagione, dalla fine di agosto del 2016 (data di apertura della caccia nelle prime regioni) a fine gennaio del 2017, sono stati trentuno i cacciatori morti, di cui quattro per colpi partiti accidentalmente dal fucile;
quarantadue invece sono i cacciatori feriti, di cui diciannove colpiti da fucili e sei le persone ferite, perché scambiate per prede dai cacciatori;
oltre alle vittime umane, vanno ricordati i notevoli costi ambientali legati alla caccia: oltre 100 milioni di animali uccisi durante ogni stagione venatoria, 17 mila tonnellate di piombo, 510 tonnellate di antimonio, 85 di arsenico rilasciate dalle munizioni e 300 milioni di cartucce che producono 6 mila tonnellate di plastica disperse nell'ambiente (dati dell'lspra);
secondo gli interroganti, la legge n. 157 del 1992, impone nella stagione venatoria inaccettabili limitazioni alla libertà del cittadino, che per tutelare la propria incolumità deve limitarsi a stare nella propria abitazione, poiché altrimenti potrebbe trovarsi in una condizione di rischio –:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa;
poiché l'articolo 21 della legge n. 15 del 1992 prevede la tutela, limitata alla pura e semplice ottica risarcitoria degli articoli 12 e 25, se il Governo non ritenga di dover assumere iniziative volte a garantire la sicurezza umana nell'ambito dell'esercizio venatorio, in particolar modo in riferimento a quanto disposto dal citato articolo 21, comma 1, lettera a), e), f), g), che stabilisce i parametri a cui i cacciatori devono attenersi;
considerato che con l'esercizio venatorio spesso viene meno la tutela dell'incolumità fisica delle persone – poiché la sola tutela prevista dalla normativa vigente è quella risarcitoria – violando quindi il diritto alla sicurezza, se il Governo intenda adottare iniziative che garantiscano la prevenzione al fine di evitare altri episodi come quello descritto in premessa.
(4-17943)
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce le distanze di sicurezza relative all'esplosione di colpi con armi da fuoco sia ad anima liscia che ad anima rigata, in prossimità di centri abitati, vie di comunicazioni, ferrovie e strutture adibite a posto di lavoro, e prevede altresì sanzioni penali per tutti coloro che non rispettano tali distanze di sicurezza.
Inoltre, il Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) prevede una serie di divieti e relative sanzioni penali ed amministrative per i trasgressori in materia di armi, munizioni, esplosivi, custodia delle armi stesse e norme di sicurezza.
Come evidenziato, la materia è strettamente formata al fine di scongiurare accadimenti come quelli citati.
D'altra parte, questi divieti sono stati introdotti nell'ambito di una pratica, l'esercizio venatorio, anch'esso regolato per legge.
In ogni caso, si evidenzia che questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti.
Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.
Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura che il Ministero continuerà a tenere alto il livello di attenzione sulla questione.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):regolamentazione della caccia
protezione degli animali
caccia