ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17884

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 855 del 21/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2017
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 21/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17884
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Giovedì 21 settembre 2017, seduta n. 855

   TERZONI, AGOSTINELLI e CECCONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   la legge della regione Marche n. 25 del 2017 «Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016», all'articolo 3, comma 3, recita: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del DPR 380/2001, costituiscono disciplina urbanistica ed edilizia vigente anche le disposizioni di cui alla legge regionale 22/2009 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), e, in deroga a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, gli interventi in essa previsti possono essere considerati ai fini della sanatoria»;

   detto articolo appare in contrasto con le norme sovraordinate di cui agli articoli 34 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, i quali stabiliscono quanto segue:

    «Art. 34. — Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

    1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

    2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 392/78, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. (...)

    Art. 36. — Accertamento di conformità.

    1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

    2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

    3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata»;

   ad avviso degli interroganti la norma regionale viola palesemente la norma generale statale relativa ai presupposti della sanatoria edilizia;

   l'antinomia rilevata si pone in aperto contrasto con quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione che, in materia di governo del territorio, che ricomprende la disciplina urbanistica, prevede la potestà legislativa concorrente Stato-regioni –:

   se il Governo intenda, alla luce di quanto esposto in premessa, verificare la sussistenza dei presupposti per promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, dinanzi alla Corte Costituzionale in relazione alla legge n. 25 del 2 agosto 2017 della regione Marche.
(4-17884)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

aiuto alla costruzione

sanzione penale