ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17834

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 853 del 19/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: RIZZO GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2017
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2017
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2017
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 19/09/2017
Stato iter:
22/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2017

CONCLUSO IL 22/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17834
presentato da
RIZZO Gianluca
testo di
Martedì 19 settembre 2017, seduta n. 853

   RIZZO, BASILIO, CORDA, FRUSONE e TOFALO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   agli interroganti pervengono spesso espressioni di malessere da parte di militari della Guardia costiera, in quanto trasferiti dopo diversi anni che si sono stabiliti in una determinata sede o anche a pochi anni dalla pensione. Ciò comporta inoltre una importante spesa per le indennità di trasferimento, che a volte appaiono ingiustificate, creando al contempo forte disagio per i militari con conseguente riflesso sul rendimento in servizio;

   il personale della Guardia costiera, composto all'incirca da soli 11.000 uomini, svolge e assicura l'importante attività di soccorso e l'attività di polizia marittima e di sicurezza della navigazione, oltre che di polizia ambientale e del controllo su tutta la filiera della pesca;

   nonostante il personale risulti sottoorganico, la Guardia costiera italiana rappresenta un'eccellenza italiana nel mondo proprio per le grandi capacità organizzative nelle attività di «Search and Rescue» (SAR) che ha saputo dimostrare di avere negli ultimi anni in cui si è affrontata l'emergenza migranti;

   il Comando generale ha provveduto a stilare un regolamento cosiddetto «PERS 1» che tende a movimentare il personale anche quando non sussistono cause di incompatibilità «ambientale», quando nessuno esprime richiesta di trasferimento ad altra destinazione o quando quella destinazione non è oggetto di richiesta di trasferimenti da parte di nessun militare;

   ciò provoca tensioni e malessere tra il personale coinvolto che potrebbe ambire a rimanere nella stessa destinazione a prescindere dai periodi di permanenza (5 anni per gli uffici locali, 15 anni per gli uffici circondariali marittimi o per particolari comandi, come nella Campania o Puglia);

   altri ordinamenti militari utilizzano graduatorie basate su criteri di meritocrazia e di anzianità del personale che aspira ad essere trasferito, metodologia che potrebbe mitigare il malumore che sorgerebbe per chi, invece, è costretto a dover cambiare sede di servizio a causa dell'applicazione in maniera insindacabile del regolamento «Pers 1» –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere nei confronti del personale della Guardia costiera per limitare al minimo i trasferimenti d'autorità, con conseguente risparmio di spesa per il dicastero delle infrastrutture e dei trasporti approntando le dovute modifiche alla circolare «PERS 1»;

   se si intenda provvedere ad applicare metodologie di utilizzo di apposite graduatorie stilate in base ai meriti e alle anzianità per chi aspira ad essere trasferito nelle sedi richieste favorendo anche le necessità di copertura delle vacanze organiche dell'amministrazione;

   quale sia il numero di appartenenti alla Guardia costiera che è stato trasferito d'ufficio e a quanto ammonti la spesa annuale per tali trasferimenti, divisa per ruoli ufficiali, marescialli, sergenti e graduati negli anni 2015, 2016 e del 2017;

   quali siano i risultati ottenuti attraverso l'utilizzo dell'istituto dell'avvicendamento reciproco.
(4-17834)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 dicembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 903
4-17834
presentata da
RIZZO Gianluca

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta sulla base delle informazioni acquisite presso il comando generale del corpo delle capitanerie di porto, interessato al riguardo.
  L'impianto normativo in materia di trasferimenti d'autorità del personale militare fa capo al decreto legislativo n. 66 del 2010 «Codice dell'Ordinamento militare» ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»
.
  Le richiamate fonti normative ed in particolare l'articolo 621, comma 5 del succitato disegno legislativo n. 66 del 2010, vincolano il militare a sottoporsi ai doveri ed agli obblighi imposti dalla disciplina militare, intesa quale «osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato militare in relazione ai compili istituzionali delle Forze Armate e alle esigenze che ne derivano» ai sensi dell'articolo 1346 comma 1, dunque, a specifici doveri e responsabilità, ma anche a limitazioni nell'esercizio di taluni diritti costituzionalmente garantiti.
  Ciò posto il suddetto comando ha evidenziato che nel novero degli obblighi giuridici derivanti dal predetto status di militare, si colloca l'esecuzione di ordini, ivi inclusi quelli di trasferimento, ontologicamente preordinati a soddisfare specifiche esigenze di funzionalità degli uffici, cui strettamente si correla la mobilità del personale militare, attuata in relazione al grado, alla specialità ed alle abilitazioni possedute.
  In tal senso si richiama a titolo esemplificativo per un primo verso, la pronuncia n. 763/2015 del C.A.R. Ancona, secondo la quale «lo status di militare (...) presuppone l'accettazione della mobilità quale ordinario mezzo di soddisfacimento delle esigenze istituzionali dell'amministrazione». Per altro verso, consolidato l'orientamento giurisprudenziale dell'adunanza plenaria che annovera il provvedimento di trasferimento nel genus degli ordini militari, in quanto tale avulso dall'alveo giuridico proprio del provvedimento amministrativo e parzialmente sottratto dall'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990. nonché ampiamente discrezionale, benché rispettoso del principio di legalità previsto dall'articolo 97 della Costituzione.
  Lo stesso Consiglio di Stato (cfr. Sezione IV, n. 664 del 2013) ha stabilito che il soggetto che riveste lo
status di militare, non vanta, di norma, «un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie data l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nell'organizzazione delle particolari strutture logistiche operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia».
  Dal predetto quadro normativo discende che il personale militare del corpo delle Capitanerie di porto, appartenendo ad un'Amministrazione dello Stato ad ordinamento militare, segue una disciplina in termini di mobilità diversa rispetto a quella di altri pubblici dipendenti.
  Fatta questa necessaria premessa, ed analizzando i principi interni che regolano la mobilità del personale del Corpo, il comando generale ha emanato la circolare PERS.01, la quale, nel rispetto dei richiamati principi di diritto, tende a contemperare le esigenze primarie dell'Amministrazione con quelle dei proprio personale militare.
  Dunque, i criteri dell'incompatibilità ambientale o della volontà del militare valutata, sia in positivo (richiesta di trasferimento verso una destinazione gradita) sia in negativo (volontà di non essere trasferito in una destinazione non gradita) richiamati nell'atto parlamentare
de quo, mal si coniugano con la complessa organizzazione dello strumento militare e di sicurezza nazionale di cui fa parte la Guardia costiera.
  L'operatività di questi criteri non garantirebbe, infatti, la presenza capillare del personale del Corpo sul territorio nazionale discapito della funzionalità degli uffici localizzati in sedi poco ambite, della partecipazione del Corpo delle operazioni internazionali e della pronta ed efficace movimentazione della flotta aeronavale nelle aree di crisi o e di emergenza.
  Le attività di competenza del Corpo, quali quella del SAR (
Search And Rescue) così come quelle di polizia marittima, sicurezza della navigazione, polizia ambientale, prevenzione e controllo della filiera ittica, amministrazione della navigazione da diporto, polizia giudiziaria, tutela dell'ambiente marino, monitoraggio e controllo costante del traffico marittimo, riguardano una vasta area costiera e marina che si estende ben oltre le 12 miglia nautiche del mare territoriale.
  Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali il Corpo avvale di una organizzazione territoriale capillare che si struttura in 277 comandi periferici ed in una componente aeronavale composta da circa 600 mezzi e 19 mezzi aerei tra unita ad ala fissa e rotante. Per alimentare i comandi territoriali e gli equipaggi della componente aeronavale, il Corpo dispone di circa 10.600 unità.
  Pertanto, la complessità degli ambienti di lavoro (navi, aerei, comandi territoriali), che impone un'alta specializzazione ed abilitazioni specifiche, così come le difficoltà insite negli impieghi operativi sommariamente richiamati, sono fattori che rendono necessaria un'adeguata turnazione del personale.
  A titolo esemplificativo, il comando generale del corpo delle Capitanerie di porto fa notare che una delle unità di supporto multiruolo classe DATTILO, la CP940, la quale costituisce l'unità navale più grande di cui dispone il Corpo, impegnata nelle attività di VFM (vigilanza flussi migratori), il cui equipaggio consta di 52 posizioni tabellari suddiviso in diverse componenti (coperta, macchina, energia ed impianti, logistica sanitaria, radarista, TLC, armi) all'interno delle quali è possibile impiegare solo personale specializzato e munito di particolari abilitazioni.
  Pertanto, essendo l'attività svolta particolarmente usurarne specie nell'attuale momento storico, è necessario prevedere periodi limitati di imbarco con le conseguenti necessità di reimpiego del personale.
  Alla luce delle sovraesposte considerazioni recentemente, il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha disposto la modifica alla circolare PERS.01 nella parte in cui prevedeva un periodo di imbarco pari a 5 anni riducendolo a 3 anni, con lo scopo di venire incontro alle esigenze del proprio personale, ma necessario considerare che l'avvicendamento di personale potrà coinvolgere solo quelle risorse dotate delle specifiche competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni altamente specializzate che quei militari sono chiamati a compiere.
  Sotto il profilo logistico evidenzia poi, che molte delle sedi degli uffici marittimi risultano poco «appetibili», trovandosi in aree geografiche particolarmente disagiate specie da un punto di vista logistico ove un impiego
sine die comporterebbe il sacri lido di una piccola aliquota in favore della maggioranza.
  Inoltre, detto Comando sottolinea gli investimenti dell'Amministrazione nella formazione per la crescita professionale del proprio personale (qualifica e specializzazione), divenendo complementare ad un utilizzo del singolo in un ruolo compatibile con la sua specificità, al fine di migliorare ed efficientare i servizi resi all'utenza. Diviene così necessaria una mobilità del personale, la quale ha dei riflessi (positivi) anche sullo sviluppo di carriera.
  Ulteriore criticità è la forte presenza di arruolati da regioni a forte tradizione marinaresca, che di riflesso risultano le sedi maggiormente richieste dai desiderata del personale.
  D'altra parte, anche, in conformità con il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (para 3.2 «La rotazione del personale») approvato con decreto ministeriale n. 218 del 2017, il comando generale del corpo è tenuto a prevedere termini di permanenza minori per coloro che ricoprono incarichi direttivi presso talune sedi centrali.
  Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra riportate i criteri contenuti nella circolare PERS.01 consentono di gestire l'impiego del personale in relazione al complesso delle esigenze sopra evidenziate.
  I trasferimenti d'autorità, con previsione delle indennità di cui alla legge n. 86 del 2001 caratterizzano solo una parte della mobilità del personale e sono una spesa necessaria al fine di garantire le alte prestazioni del Corpo così come riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, consentendo di soddisfare le esigenze di quei comandi periferici per i quali non vengono presentate istanze.
  Le spese per l'impiego d'autorità sono annualmente programmate nell'ambito degli ordinari stanziamenti a disposizione.
  Relativamente all'anno 2017, la spesa sostenuta attualmente per corrispondere le indennità dovute al personale per trasferimenti d'autorità (legge n. 86 del 2001, trasporti mobili e masserizie ed indennità di 1a sistemazione) ammonta a circa euro 3,5 mln.
  Circa la possibilità di prevedere graduatorie pubbliche per l'accesso alle sedi vacanti, a di quanto accade in altre forze armate, il comando generale precisa che quando procede al trasferimento di un militare da una sede ad un'altra già adotta criteri meritocratici, basati sul grado, ruolo, qualifiche, abilitazioni, anni di servizio fuori regione, schede valutative e di aspirazione eccetera, così come si evince chiaramente dalla circolare PERS.01 che è accessibile a tutto il personale attraverso la libera consultazione sul portale internet del Corpo «Solaria».
  Il suddetto, comando, inoltre, ha comunicato di non escludere in un futuro anche non troppo lontano, la possibilità di adottare un sistema di graduatorie simile a quello in dotazione ad altre forze armate.
  Al fine di offrire una visione complessiva del fenomeno trasferimenti il comando ha fornito una tabella in cui si riporta raffronto tra i movimenti a domanda, i movimenti d'autorità (per il quale sono dovute indennità al personale) e movimenti derivanti dal 1° impiego del personale per i quali non è dovuta alcuna indennità.
  

  UFFICIALI

  Movimenti a domanda

  Movimenti d'autorità senza oneri l. 86/2001

  Movimenti d'autorità con oneri l. 86/2001

  Totale spesa (euro)

  Anno 2015

65

374

120

1.920.000

  Anno 2016

  48

  362

  103

  1.648.000

  Anno 2017 (al 15 ottobre)

  42

  286

  138

  2.208.000

  MARESCIALLI

  Movimenti a domanda

  Movimenti d'autorità senza oneri l. 86/2001

  Movimenti d'autorità con oneri l. 86/2001

  Totale spesa (euro)

  Anno 2015

  157

  0

  45

  720.000

  Anno 2016

  153

  0

  62

  992.000

  Anno 2017 (al 15 ottobre)

  114

  0

  48

  768.000

  SERGENTI

  Movimenti a domanda

  Movimenti d'autorità senza oneri l. 86/2001

  Movimenti d'autorità con oneri l. 86/2001

  Totale spesa (euro)

  Anno 2015

  95

  2

  14

  224.000

  Anno 2016

  97

  0

  26

  416.000

  Anno 2017 (al 15 ottobre)

  72

  2

  20

  320.000

  GRADUATI/MILITARI DI TRUPPA

  Movimenti a domanda

  Movimenti d'autorità senza oneri l. 86/2001

  Movimenti d'autorità con oneri l. 86/2001

  Totale spesa (euro)

  Anno 2015

  181

  58

  9

  144.000

  Anno 2016

  193

  48

  23

  368.000

  Anno 2017 (al 15 ottobre)

  125

  94

  12

  192.000

  Infine, per quanto attiene all'istituto dell'avvicendamento reciproco – peraltro non positivizzato da alcuna fonte del diritto – il comando ha precisato che tale strumento non è mai stato adottato.
  Tanto, non solo per scongiurare anomale forme di scambio di favoritismi, ma anche basandosi sulla convinzione che una gestione diretta da parte del personale militare, e non dall'Amministrazione, determinerebbe una lesione dell'imparzialità, nonché un grave nocumento all'organizzazione stessa, favorendo gli interessi personali rispetto a quelli pubblici. Ciò potrebbe comportare, infatti, un incremento dei dissidi interpersonali, nonché una grave disparità di trattamento.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Riccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza marittima

prevenzione dell'inquinamento

sorveglianza marittima